Legislazione

Codice Unico del Farmaco

Vista la direttiva 2004/27/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio che modifica la direttiva 2001/83/CE recante un codice
comunitario relativo ai medicinali per uso umano;
Vista la direttiva 2003/94/CE dell’8 ottobre 2003 che stabilisce
i principi e le linee direttrici delle buone prassi di fabbricazione relative ai
medicinali per uso umano e ai medicinali per uso umano in fase di
sperimentazione
Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive
modificazioni recante recepimento delle direttive della Comunità economica
europea in materia di specialità medicinali;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538 e
successive modificazioni recante attuazione della direttiva 92/25/CEE
riguardante la distribuzione all’ingrosso dei medicinali per uso umano;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539 e
successive modificazioni recante attuazione della direttiva 92/26/CEE
riguardante la classificazione nella fornitura dei medicinali per uso umano;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540 e
successive modificazioni recante attuazione della direttiva 92/27/CEE
concernente l’etichettatura ed il foglietto illustrativo dei medicinali per uso
umano;
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Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541 e
successive modificazioni recante attuazione della direttiva 92/28/CEE
concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185 e successive
modificazioni recante attuazione della direttiva 92/73/CEE in materia di
medicinali omeopatici;
Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e successive
modificazioni recante attuazione della direttiva 93/39/CEE, che modifica le
direttive 65/65/CEE, 75/318/CEE e 75/319/CEE relative ai medicinali;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211 e successive
modificazioni recante attuazione della direttiva 2001/20/CE relativa
all’applicazione della buona pratica clinica nell’esecuzione delle
sperimentazioni cliniche di medicinali per uso clinico:
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri
nella riunione del 2 dicembre 2005;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti
tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta
del…………………;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica, resi, rispettivamente, in
data…………………;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del ……………………;
Sulla proposta del Ministro delle politiche comunitarie e del
Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell’economia e delle finanze;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
TITOLO I
Definizioni
Art.1
(Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto, valgono le seguenti definizioni:
a) prodotto medicinale o medicinale, di seguito indicato con il termine “medicinale”:
1) ogni sostanza o associazione di sostanze presentata come avente proprietà curative o
profilattiche delle malattie umane;
3
2) ogni sostanza o associazione di sostanze che può essere utilizzata sull’uomo o somministrata
all’uomo allo scopo di ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche, esercitando
un’azione farmacologica, immunologica o metabolica, ovvero di stabilire una diagnosi medica;
b) sostanza: ogni materia, indipendentemente dall’origine; tale origine può essere:
1) umana, come: il sangue umano e suoi derivati;
2) animale, come: microrganismi, animali interi, parti di organi, secrezioni animali, tossine,
sostanze ottenute per estrazione, prodotti derivati dal sangue;
3) vegetale, come: microrganismi, piante, parti di piante, secrezioni vegetali, sostanze ottenute
per estrazione;
4) chimica, come: elementi, materie chimiche naturali e prodotti chimici di trasformazione e di
sintesi;
c) medicinale immunologico: ogni medicinale costituito da vaccini, tossine, sieri o allergeni. I
vaccini, tossine o sieri comprendono in particolare: gli agenti impiegati allo scopo di indurre una
immunità attiva o un’immunità passiva e gli agenti impiegati allo scopo di diagnosticare lo stato
d’immunità. Gli allergeni sono medicinali che hanno lo scopo di individuare o indurre una
modificazione acquisita specifica della risposta immunitaria verso un agente allergizzante;
d) medicinale omeopatico: ogni medicinale ottenuto a partire da sostanze denominate materiali di
partenza per preparazioni omeopatiche o ceppi omeopatici, secondo un processo di produzione
omeopatico descritto dalla farmacopea europea o, in assenza di tale descrizione, dalle farmacopee
utilizzate ufficialmente negli Stati membri della Comunità europea; un medicinale omeopatico può
contenere più sostanze;
e) radiofarmaco: qualsiasi medicinale che, quando è pronto per l’uso, include uno o più radionuclidi
(isotopi radioattivi) incorporati a scopo sanitario;
f) generatore di radionuclidi: qualsiasi sistema che include un radionuclide progenitore determinato
da cui viene prodotto un radionuclide discendente che viene quindi rimosso per eluizione o con
qualsiasi altro metodo ed usato in un radiofarmaco;
g) kit: qualsiasi preparazione da ricostituire o combinare con radionuclidi nel radiofarmaco finale,
di solito prima della somministrazione;
h) precursore di radionuclidi: qualsiasi altro radionuclide prodotto per essere utilizzato quale
tracciante di un’altra sostanza prima della somministrazione;
i) medicinali derivati dal sangue o dal plasma umani: medicinali a base di componenti del sangue
preparati industrialmente in stabilimenti pubblici o privati; tali medicinali comprendono in
particolare l’albumina, i fattori della coagulazione e le immunoglobuline di origine umana;
l) reazione avversa: la reazione, nociva e non intenzionale, ad un medicinale impiegato alle dosi
normalmente somministrate all’uomo a scopi profilattici, diagnostici o terapeutici o per
ripristinarne, correggerne o modificarne le funzioni fisiologiche;
m) reazione avversa grave: la reazione avversa che provoca il decesso di un individuo, o ne mette in
pericolo la vita, ne richiede o prolunga il ricovero ospedaliero, provoca disabilità o incapacità
persistente o significativa o comporta un’anomalia congenita o un difetto alla nascita;
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n) reazione avversa inattesa: la reazione avversa di cui non sono previsti nel riassunto delle
caratteristiche del prodotto la natura, la gravità o l’esito;
o) rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza: i rapporti periodici che contengono le
informazioni specificate nell’articolo 130;
p) studio sulla sicurezza dei medicinali dopo l’autorizzazione: lo studio farmacoepidemiologico o la
sperimentazione clinica effettuati conformemente alle condizioni stabilite all’atto dell’autorizzazione
all’immissione in commercio allo scopo di identificare o quantificare un rischio per la sicurezza,
correlato ad un medicinale per il quale è già stata rilasciata un’autorizzazione;
q) abuso di medicinali: l’uso volutamente eccessivo, prolungato o sporadico, di medicinali correlato
ad effetti dannosi sul piano fisico o psichico;
r) distribuzione all’ingrosso di medicinali: qualsiasi attività consistente nel procurarsi, detenere,
fornire o esportare medicinali, salvo la fornitura di medicinali al pubblico; queste attività sono
svolte con i produttori o i loro depositari, con gli importatori, con gli altri distributori all’ingrosso e
nei confronti dei farmacisti o degli altri soggetti autorizzati a fornire medicinali al pubblico;
s) obbligo di servizio pubblico: l’obbligo per i grossisti di garantire in permanenza un assortimento
di medicinali sufficiente a rispondere alle esigenze di un territorio geograficamente determinato e di
provvedere alla consegna delle forniture richieste in tempi brevissimi su tutto il territorio in
questione;
t) rappresentante del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio: la persona designata
dal titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio per rappresentarlo nello Stato membro
interessato come rappresentante locale;
u) prescrizione medica: ogni ricetta medica rilasciata da un professionista autorizzato a prescrivere
medicinali;
v) denominazione del medicinale: la denominazione che può essere un nome di fantasia non
confondibile con la denominazione comune oppure una denominazione comune o scientifica
accompagnata da un marchio o dal nome del titolare dell’autorizzazione all’immissione in
commercio;
z) denominazione comune: la denominazione comune internazionale raccomandata
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), di norma nella versione ufficiale italiana o, se
questa non è ancora disponibile, nella versione inglese; soltanto, in mancanza di questa, è utilizzata
la denominazione comune consuetudinaria;
aa) dosaggio del medicinale: il contenuto in sostanza attiva espresso, a seconda della forma
farmaceutica, in quantità per unità posologica, per unità di volume o di peso;
bb) confezionamento primario: il contenitore o qualunque altra forma di confezionamento che si
trova a diretto contatto con il medicinale;
cc) imballaggio esterno o confezionamento secondario: l’imballaggio in cui è collocato il
confezionamento primario;
dd) etichettatura: le informazioni riportate sull’imballaggio esterno o sul confezionamento primario;
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ee) foglio illustrativo: il foglio che reca informazioni destinate all’utente e che accompagna il
medicinale;
ff) EMEA (European Medicines Agency): l’agenzia europea per i medicinali istituita dal
Regolamento (CE) n.726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 che
istituisce procedure comunitarie per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano
e veterinario, e che istituisce l’agenzia europea per i medicinali (di seguito Regolamento (CE) n.
726/2004);
gg) rischi connessi all’utilizzazione del medicinale:
1) ogni rischio connesso alla qualità, alla sicurezza o all’efficacia del medicinale per la salute
del paziente o la salute pubblica;
2) ogni rischio di effetti indesiderabili sull’ambiente;
hh) rapporto rischio/beneficio: una valutazione degli effetti terapeutici positivi del medicinale
rispetto ai rischi definiti alla lettera gg, numero 1;
ii) medicinale tradizionale di origine vegetale o fitoterapico tradizionale: medicinale che risponde ai
requisiti di cui all’articolo 21, comma 1;
ll) medicinale di origine vegetale o fitoterapico: ogni medicinale che contiene esclusivamente come
sostanze attive una o più sostanze vegetali o una o più preparazioni vegetali, oppure una o più
sostanze vegetali in associazione ad una o più preparazioni vegetali;
mm) sostanze vegetali: tutte le piante, le parti di piante, le alghe, i funghi e i licheni, interi, a pezzi o
tagliati, in forma non trattata, di solito essiccata, ma talvolta anche allo stato fresco. Sono altresì
considerati sostanze vegetali taluni essudati non sottoposti ad un trattamento specifico. Le sostanze
vegetali sono definite in modo preciso in base alla parte di pianta utilizzata e alla denominazione
botanica secondo la denominazione binomiale (genere, specie, varietà e autore);
nn) preparazioni vegetali: preparazioni ottenute sottoponendo le sostanze vegetali a trattamenti
quali estrazione, distillazione, spremitura, frazionamento, purificazione, concentrazione o
fermentazione. In tale definizione rientrano anche sostanze vegetali triturate o polverizzate, tinture,
estratti, olii essenziali, succhi ottenuti per spremitura ed essudati lavorati.
oo) gas medicinale: ogni medicinale costituito da una o più sostanze attive gassose miscelate o
meno ad eccipienti gassosi.
pp) AIFA: Agenzia Italiana del Farmaco istituita dall’articolo 48 , comma 2 del decreto – legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito in legge con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n.
326;
qq) AIC : autorizzazione all’immissione in commercio.
TITOLO II
Campo di applicazione
Art. 2
(Campo di applicazione; prevalenza della disciplina dei medicinali su altre discipline)
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1. Il presente decreto si applica ai medicinali per uso umano, preparati industrialmente o nella cui
produzione interviene un processo industriale, destinati ad essere immessi in commercio sul
territorio nazionale, fatto salvo il disposto del comma 3.
2. In caso di dubbio, se un prodotto, tenuto conto dell’insieme delle sue caratteristiche, può rientrare
contemporaneamente nella definizione di “medicinale” e nella definizione di un prodotto
disciplinato da un’altra normativa comunitaria, si applicano le disposizioni del presente decreto.
3. I medicinali destinati esclusivamente all’esportazione e i prodotti intermedi sono soggetti soltanto
alle disposizioni del titolo IV del presente decreto.
4. Le disposizioni sulla produzione dei medicinali contenute nel titolo IV, quelle del titolo VII e
quelle del titolo XI si estendono, per quanto applicabili, alle materie prime farmacologicamente
attive.
Art.3
(Fattispecie escluse dalla disciplina)
1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
a) ai medicinali preparati in farmacia in base ad una prescrizione medica destinata ad un
determinato paziente, detti “formule magistrali”, che restano disciplinati dall’articolo 5 del decretolegge
17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94;
b) ai medicinali preparati in farmacia in base alle indicazioni della Farmacopea europea o delle
Farmacopee nazionali in vigore negli Stati membri dell’Unione europea, detti “formule officinali”,
e destinati ad essere forniti direttamente ai pazienti serviti da tale farmacia;
c) ai medicinali destinati alle prove di ricerca e sviluppo, fatte salve le disposizioni di cui
all’articolo 53, commi 13 e 14 e quelle del capo II del titolo IV del presente decreto e fermo
restando quanto previsto dal decreto legislativo del 24 giugno 2003, n.211, relativo all’applicazione
della buona pratica clinica nell’esecuzione della sperimentazione clinica di medicinali per uso
umano;
d) ai prodotti intermedi destinati ad ulteriore trasformazione da parte di un produttore autorizzato,
fatto salvo il disposto dell’articolo 2, comma 3;
e) ai radionuclidi utilizzati in forma preconfezionata;
f) al sangue intero, al plasma, alle cellule ematiche di origine umana, eccettuato il plasma nella cui
produzione interviene un processo industriale.
Art. 4
(Salvaguardia delle norme sulla protezione radiologica; materie escluse dal campo di
applicazione)
1. Nessuna disposizione del presente decreto può essere interpretata come derogatoria alle norme
relative alla protezione radiologica delle persone sottoposte ad esami o trattamenti medici, o a
quelle comunitarie che fissano le regole di base relative alla protezione sanitaria della popolazione e
dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.
2. Esulano dal campo di applicazione del presente decreto la disciplina dei prezzi dei medicinali e
quella dell’inclusione degli stessi nelle classi dei medicinali erogati a carico del Servizio sanitario
nazionale.
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Art.5
(Casi di non applicazione del titolo III)
1. Le disposizioni del titolo III non si applicano ai medicinali preparati industrialmente su richiesta,
scritta e non sollecitata, del medico, a ciò ritenuto idoneo dalle norme in vigore, il quale si impegna
ad utilizzare i suddetti medicinali su un determinato paziente proprio o della struttura in cui opera,
sotto la sua diretta e personale responsabilità; a tale ipotesi si applicano, ai fini della prescrizione, le
disposizioni previste per le preparazioni magistrali dall’articolo 5 del decreto-legge 17 febbraio
1998, n.23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94.
2. In caso di sospetta o confermata dispersione di agenti patogeni, tossine, agenti chimici o
radiazioni nucleari potenzialmente dannosi, il Ministro della salute può autorizzare la temporanea
distribuzione di un medicinale per cui non è autorizzata l’immissione in commercio, al fine di
fronteggiare tempestivamente l’emergenza.
3. Nell’ipotesi disciplinata dal comma 2, i titolari dell’autorizzazione all’immissione in commercio, i
produttori e gli operatori sanitari non sono soggetti alla responsabilità civile o amministrativa per le
conseguenze derivanti dall’uso di un medicinale al di fuori delle indicazioni autorizzate o dall’uso di
un medicinale non autorizzato, quando tale uso è raccomandato o prescritto dal Ministro della
Salute.
4. Resta salva la responsabilità per danno da prodotti difettosi, prevista dal decreto del Presidente
della Repubblica del 24 maggio 1988, n. 224.
TITOLO III
Immissione in commercio
CAPO I
Autorizzazione all’immissione in commercio
Art.6
(Estensione ed effetti dell’autorizzazione)
1. Nessun medicinale può essere immesso in commercio sul territorio nazionale senza aver ottenuto
un’autorizzazione dell’AIFA o un’autorizzazione comunitaria a norma del Regolamento (CE) n.
726/2004.
2. Quando per un medicinale è stata rilasciata una AIC ai sensi del comma 1, ogni ulteriore
dosaggio, forma farmaceutica, via di somministrazione e presentazione, nonché le variazioni ed
estensioni sono ugualmente soggetti ad autorizzazione ai sensi dello stesso comma 1; le AIC
successive sono considerate, unitamente a quella iniziale, come facenti parte della stessa
autorizzazione complessiva, in particolare ai fini dell’applicazione dell’articolo 10, comma 1.
3. Il titolare dell’AIC è responsabile della commercializzazione del medicinale. La designazione di
un rappresentante non esonera il titolare dell’AIC dalla sua responsabilità legale.
4. L’autorizzazione di cui al comma 1 è richiesta anche per i generatori di radionuclidi, i kit e i
radiofarmaci precursori di radionuclidi, nonché per i radiofarmaci preparati industrialmente.
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Art.7
(Radiofarmaci preparati al momento dell’uso)
1. L’AIC non è richiesta per i radiofarmaci preparati al momento dell’uso, secondo le istruzioni del
produttore, da persone o stabilimenti autorizzati ad usare tali medicinali, in uno dei centri di cura
autorizzati e purché il radiofarmaco sia preparato a partire da generatori, kit o radiofarmaci
precursori per i quali sia stata rilasciata l’AIC.
Art. 8
(Domanda di autorizzazione)
1. Per ottenere una AIC il richiedente presenta una domanda all’AIFA, ad eccezione dei casi
disciplinati dal Regolamento (CE) n. 726/2004.
2. Una AIC può essere rilasciata esclusivamente a richiedenti stabiliti sul territorio comunitario.
3. La domanda contiene le informazioni e documentazioni sotto elencate le quali sono presentate
conformemente all’allegato 1 al presente decreto, di seguito indicato come “allegato tecnico sulla
domanda di AIC”:
a) nome o ragione sociale e domicilio o sede legale del richiedente e del produttore, se diverso dal
primo; in caso di coproduzione, dovranno essere specificate, oltre alle sedi degli stabilimenti,
italiani o esteri, le fasi di produzione e di controllo di pertinenza di ciascuno di essi;
b) denominazione del medicinale;
c) composizione qualitativa e quantitativa del medicinale riferita a tutti i componenti riportati
utilizzando la denominazione comune;
d) valutazione dei rischi che il medicinale può comportare per l’ambiente. Tale impatto deve essere
studiato e devono essere previste, caso per caso, misure specifiche per limitarlo;
e) descrizione del metodo di fabbricazione;
f) indicazioni terapeutiche, controindicazioni e reazioni avverse;
g) posologia, forma farmaceutica, modo e via di somministrazione e durata presunta di stabilità;
h) motivi delle misure di precauzione e di sicurezza da adottare per la conservazione del medicinale,
per la sua somministrazione ai pazienti e per l’eliminazione dei residui, unitamente all’indicazione
dei rischi potenziali che il medicinale presenta per l’ambiente;
i) descrizione dei metodi di controllo utilizzati dal produttore;
l) risultati:
1) delle prove farmaceutiche (chimico-fisiche, biologiche o microbiologiche);
2) delle prove precliniche (tossicologiche e farmacologiche);
3) delle sperimentazioni cliniche;
m) descrizione dettagliata del sistema di farmacovigilanza e, se del caso, del sistema di gestione dei
rischi che sarà realizzato dal richiedente;
n) una dichiarazione che certifica che tutte le sperimentazioni cliniche eseguite al di fuori
dell’Unione europea sono conformi ai requisiti etici contenuti nel decreto legislativo 24 giugno
2003, n. 211;
o) un riassunto delle caratteristiche del prodotto redatto a norma dell’articolo 14, un modello
dell’imballaggio esterno, con le indicazioni di cui all’articolo 73, e del confezionamento primario
del medicinale, con le indicazioni di cui all’articolo 74, nonché il foglio illustrativo conforme
all’articolo 77;
p) un idoneo documento dal quale risulta che il produttore ha ottenuto nel proprio paese
l’autorizzazione a produrre medicinali;
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q) copia di ogni AIC relativa al medicinale in domanda, ottenuta in un altro Stato membro della
Comunità europea o in un paese terzo unitamente all’elenco degli Stati membri della Comunità
europea ove è in corso l’esame di una corrispondente domanda ed alla copia del riassunto delle
caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo, già approvati dallo Stato membro o solo
proposti dal richiedente, nonché copia della documentazione dettagliata recante i motivi di eventuali
dinieghi dell’autorizzazione, sia nella Comunità europea che in un paese terzo;
r) copia dell’assegnazione al medicinale della qualifica di medicinale orfano a norma del
Regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999,
concernente i medicinali orfani, unitamente a copia del relativo parere dell’EMEA;
s) certificazione che il richiedente dispone di un responsabile qualificato per la farmacovigilanza e
dei mezzi necessari a segnalare eventuali reazioni avverse, che si sospetta si siano verificate nella
Comunità europea o in un paese terzo.
4. Le informazioni di cui alla lettera q) del comma 3 sono aggiornate ogniqualvolta intervengono
modifiche nella documentazione o nelle situazioni di diritto e di fatto richiamate nella lettera
medesima.
5. I documenti e le informazioni relativi ai risultati delle prove farmaceutiche e precliniche e delle
sperimentazioni cliniche, di cui al comma 3, lettera l), sono accompagnati da riassunti dettagliati ai
sensi dell’articolo 15.
6. Le disposizioni del presente articolo e quelle dell’allegato tecnico sulla domanda di AIC possono
essere modificate e integrate con decreto del Ministro della salute, in conformità delle direttive e
delle raccomandazioni della Comunità europea.
Art.9
(Informazioni e documenti aggiuntivi a corredo della domanda di AIC di generatori di
radionuclidi).
1. La domanda di AIC di un generatore di radionuclidi è corredata anche delle informazioni e dei
documenti seguenti:
a) una descrizione generale del sistema con una dettagliata descrizione dei componenti dello stesso
suscettibili di influire sulla composizione o sulla qualità della preparazione del radionuclide
derivato;
b) le caratteristiche qualitative e quantitative dell’eluato o del sublimato.
Art.10
(Domande semplificate di AIC per i medicinali generici)
1. In deroga all’articolo 8, comma 3, lettera l) e fatta salva la disciplina della tutela della proprietà
industriale e commerciale, il richiedente non è tenuto a fornire i risultati delle prove precliniche e
delle sperimentazioni cliniche se può dimostrare che il medicinale è un medicinale generico di un
medicinale di riferimento che è autorizzato o è stato autorizzato a norma dell’articolo 6 da almeno
otto anni in Italia o nella Comunità europea.
2. Un medicinale generico autorizzato ai sensi del presente articolo non può essere immesso in
commercio finché non sono trascorsi dieci anni dall’autorizzazione iniziale del medicinale di
riferimento. Un chiaro riferimento a tale divieto è contenuto nel provvedimento di AIC.
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3. Se il medicinale di riferimento non è stato autorizzato in Italia ma in un altro Stato membro della
Comunità europea, il richiedente indica nella domanda il nome dello Stato membro in cui il
medicinale di riferimento è autorizzato o è stato autorizzato. L’AIFA chiede all’autorità competente
dell’altro Stato membro di trasmettere, entro un mese, la conferma che il medicinale di riferimento è
autorizzato o è stato autorizzato, insieme alla composizione completa del medicinale di riferimento
e, se necessario, ad altra documentazione pertinente, con riferimento, in particolare, alla data
dell’AIC rilasciata nello Stato estero.
4. Il periodo di dieci anni di cui al comma 2 è esteso ad un massimo di undici anni se durante i
primi otto anni di tale decennio il titolare dell’AIC ottiene un’autorizzazione per una o più
indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all’autorizzazione, sono
state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.
5. Ai fini del presente articolo si intende per:
a) “medicinale di riferimento”: un medicinale autorizzato a norma dell’articolo 6 nel rispetto delle
prescrizioni dell’articolo 8;
b) “medicinale generico”: un medicinale che ha la stessa composizione qualitativa e quantitativa di
sostanze attive e la stessa forma farmaceutica del medicinale di riferimento nonché una
bioequivalenza con il medicinale di riferimento dimostrata da studi appropriati di biodisponibilità. I
vari sali, esteri, eteri, isomeri, miscele di isomeri, complessi o derivati di una sostanza attiva sono
considerati la stessa sostanza attiva se non presentano, in base alle informazioni supplementari
fornite dal richiedente, differenze significative né delle proprietà relative alla sicurezza, né di quelle
relative all’efficacia. Agli effetti della presente lettera, le varie forme farmaceutiche orali a rilascio
immediato sono considerate una stessa forma farmaceutica. Il richiedente può non presentare studi
di biodisponibilità se può provare che il medicinale generico soddisfa i criteri pertinenti definiti
nelle appropriate linee guida. Il medicinale generico è definito equivalente ai sensi dell’art. 1 bis del
D.L. 27 maggio 2005, n. 87, convertito con modificazioni con la legge di conversione 26 luglio
2005, n. 149.
6. Se il medicinale non rientra nella definizione di medicinale generico di cui al comma 5, lettera b),
o se non è possibile dimostrare la bioequivalenza con studi di biodisponibilità, oppure in caso di
cambiamenti della o delle sostanze attive, delle indicazioni terapeutiche, del dosaggio, della forma
farmaceutica o della via di somministrazione rispetto a quelli del medicinale di riferimento, il
richiedente è tenuto a fornire i risultati delle prove precliniche o delle sperimentazioni cliniche
appropriate.
7. Quando un medicinale biologico simile a un medicinale biologico di riferimento non soddisfa le
condizioni della definizione di medicinale generico a causa, in particolare, di differenze attinenti
alle materie prime o di differenze nei processi di produzione del medicinale biologico e del
medicinale biologico di riferimento, il richiedente è tenuto a fornire i risultati delle appropriate
prove precliniche o delle sperimentazioni cliniche relative a dette condizioni. I dati supplementari
da fornire soddisfano i criteri pertinenti di cui all’allegato tecnico sulla domanda di AIC e le relative
linee guida. Non è necessario fornire i risultati delle altre prove e sperimentazioni contenuti nel
dossier del medicinale di riferimento. Se i risultati presentati non sono ritenuti sufficienti a garantire
l’equivalenza del biogenerico o biosimilare con il medicinale biologico di riferimento è presentata
una domanda nel rispetto di tutti i requisiti previsti dall’articolo 8.
8. In aggiunta alle disposizioni dei commi da 1 a 4, se per una sostanza di impiego medico ben noto
è presentata una domanda per una nuova indicazione, è concesso per i relativi dati un periodo di
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esclusiva non cumulativo di un anno, a condizione che per la nuova indicazione siano stati condotti
significativi studi preclinici o clinici. Il periodo di esclusiva è riportato nel provvedimento di AIC.
9. L’esecuzione degli studi e delle sperimentazioni necessari ai fini dell’applicazione dei commi 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, non comportano pregiudizio alla tutela della proprietà industriale e commerciale.
10. I periodi di protezione di cui ai commi da 1 a 4 non si applicano ai medicinali di riferimento per
i quali una domanda di AIC è stata presentata prima della data di entrata in vigore del presente
decreto. A tali medicinali continuano ad applicarsi le disposizioni già previste dall’articolo 8,
commi 5 e 6 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178.
Art. 11
(Domande bibliografiche di AIC)
1. In deroga all’articolo 8, comma 3, lettera l), e fatto salvo il diritto sulla tutela della proprietà
industriale e commerciale, il richiedente non è tenuto a fornire i risultati delle prove precliniche o
delle sperimentazioni cliniche, se può dimostrare che le sostanze attive del medicinale sono di
impiego medico ben consolidato nella Comunità europea da almeno dieci anni e presentano una
riconosciuta efficacia e un livello accettabile di sicurezza, secondo le condizioni di cui all’allegato
tecnico sulla domanda di AIC. In tal caso i risultati degli studi preclinici e clinici sono sostituiti dai
dati ottenuti dalla letteratura scientifica appropriata.
Art. 12
(Associazioni fisse)
1. Nel caso di medicinali contenenti sostanze attive presenti nella composizione di medicinali
autorizzati ma non ancora utilizzati in associazione a fini terapeutici, sono presentati i risultati delle
nuove prove precliniche e delle nuove sperimentazioni cliniche relative all’associazione a norma
dell’articolo 8, comma 3, lettera l); il richiedente non è tenuto a fornire la documentazione
scientifica relativa a ciascuna singola sostanza attiva.
Art. 13
(Consenso all’utilizzazione del dossier da parte di terzi)
1. Dopo il rilascio dell’AIC, il titolare dell’autorizzazione può consentire che sia fatto ricorso alla
documentazione farmaceutica, preclinica e clinica contenuta nel dossier del proprio medicinale al
fine della successiva presentazione di una domanda relativa ad altri medicinali che hanno una
identica composizione qualitativa e quantitativa in sostanze attive e la stessa forma farmaceutica.
Art.14
(Riassunto delle caratteristiche del prodotto)
1. Il riassunto delle caratteristiche del prodotto contiene le informazioni riportate nell’allegato 2 al
presente decreto nell’ordine e con la numerazione indicati.
2. Per le autorizzazioni di cui all’articolo 10 non sono incluse quelle parti del riassunto delle
caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi
ancora coperti da brevetto al momento dell’immissione in commercio del medicinale generico.
3. Il contenuto del riassunto delle caratteristiche del prodotto può essere modificato con decreto del
Ministro della salute, conformemente alle disposizioni comunitarie.
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Art.15
(Esperti che elaborano le documentazioni)
1. A cura del richiedente, i riassunti dettagliati di cui all’articolo 8, comma 5, prima di essere
presentati all’AIFA, devono essere elaborati e firmati da esperti in possesso delle necessarie
qualifiche tecniche o professionali, correlate alla materia trattata, specificate in un breve curriculum
vitae.
2. Le persone in possesso delle qualifiche tecniche e professionali di cui al comma 1 giustificano
l’eventuale ricorso alla letteratura scientifica di cui all’articolo 11, conformemente alle previsioni
dell’allegato tecnico sulla domanda di AIC.
3. I riassunti dettagliati sono parte del dossier che il richiedente presenta all’AIFA.
CAPO II
Norme speciali applicabili ai medicinali omeopatici
Art. 16
(Procedura semplificata di registrazione)
1. Un medicinale omeopatico è soggetto, ai fini dell’immissione in commercio, ad una
procedura semplificata di registrazione, soltanto se il medicinale:
a) è destinato ad essere somministrato per via orale od esterna;
b) non reca specifiche indicazioni terapeutiche sull’etichetta o tra le informazioni di qualunque
tipo che si riferiscono al prodotto;
c) ha un grado di diluizione tale da garantirne la sicurezza; in ogni caso il medicinale non può
contenere più di una parte per diecimila di tintura madre, né più di 1/100 della più piccola dose
eventualmente utilizzata nell’allopatia per le sostanze attive la cui presenza in un medicinale
allopatico comporta l’obbligo di presentare una ricetta medica.
2. Con decreto del Ministro della salute sono adottati eventuali nuovi parametri concernenti la
sicurezza del medicinale omeopatico in sostituzione o a integrazione di quelli previsti dalla
lettera c) del comma 1, conformemente a quanto stabilito dalla Comunità europea.
3. Al momento della registrazione, l’AIFA stabilisce il regime di fornitura del medicinale.
4. Le disposizione degli articoli 8, comma 3, 29, comma 1, da 33 a 40, 52, comma 8, lettere a),
b), c) e 141 si applicano, per analogia, alla procedura semplificata di registrazione dei
medicinali omeopatici, ad eccezione delle prove di efficacia terapeutica.
Art. 17
(Contenuto della domanda di registrazione semplificata)
1. La domanda di registrazione semplificata può riguardare una serie di medicinali ottenuti
dagli stessi materiali di partenza per preparazioni omeopatiche o ceppi omeopatici.
13
2. In ogni caso la domanda di registrazione semplificata, da presentare conformemente ad uno
specifico modello stabilito dall’AIFA entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente decreto e
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, deve contenere ed essere corredata
dei seguenti dati e documenti diretti, in particolare, a dimostrare la qualità farmaceutica e
l’omogeneità dei lotti di produzione:
a) denominazione scientifica del materiale o dei materiali di partenza per preparazioni
omeopatiche o ceppi omeopatici o altra denominazione figurante in una farmacopea, con
l’indicazione delle diverse vie di somministrazione, forme farmaceutiche e gradi di diluizione
da registrare;
b) denominazione propria della tradizione omeopatica;
c) dossier che descrive le modalità con cui si ottiene e si controlla ciascun materiale di partenza
per preparazioni omeopatiche o ceppo omeopatico e ne dimostra l’uso omeopatico mediante
un’adeguata bibliografia;
d) documentazione concernente i metodi di produzione e di controllo per ogni forma
farmaceutica e una descrizione dei metodi di diluizione e dinamizzazione;
e) autorizzazione alla produzione dei medicinali oggetto della domanda;
f) copia di ogni registrazione o autorizzazione eventualmente ottenuta per lo stesso medicinale
in altri Stati membri della Comunità europea;
g) un modello dell’imballaggio esterno e del confezionamento primario dei medicinali da
registrare;
h) dati concernenti la stabilità del medicinale.
Art. 18
(Medicinali omeopatici a cui non si applica la procedura semplificata di registrazione)
1. I medicinali omeopatici diversi da quelli a cui si riferisce l’articolo 16, comma 1, devono
essere autorizzati ed etichettati conformemente agli articoli 8, 10, 11, 12, 13 e 14. Nei riguardi
della documentazione presentata a sostegno della domanda si applica il disposto dell’articolo 8,
comma 4. Per tali prodotti possono essere previste, con decreto del Ministro della salute, su
proposta dell’AIFA, norme specifiche relative alle prove precliniche e alle sperimentazioni
cliniche, in coerenza con i principi e le caratteristiche della medicina omeopatica praticata in
Italia.
2. Il titolo IX del presente decreto si applica ai medicinali omeopatici, ad eccezione di quelli ai
quali si riferisce l’articolo 16, comma 1.
Art. 19
(Comunicazioni in ambito comunitario)
1. L’AIFA comunica agli altri Stati membri della Comunità europea ogni informazione
necessaria a garantire la qualità e l’innocuità dei medicinali omeopatici prodotti e immessi in
commercio nella Comunità europea.
Art. 20
(Disposizione transitoria sui medicinali omeopatici; estensione della disciplina ai medicinali
antroposofici)
1. Per i medicinali omeopatici presenti sul mercato italiano alla data del 6 giugno 1995, resta
fermo quanto previsto dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto;
l’autorizzazione o la registrazione semplificata di tali prodotti è rilasciata secondo la disciplina
del presente decreto.
14
2. Ai prodotti di cui al comma 1, si applicano, in ogni caso, le disposizioni previste dal titolo IX.
3. I medicinali antroposofici descritti in una farmacopea ufficiale e preparati secondo un metodo
omeopatico sono assimilabili, agli effetti del presente decreto, ai medicinali omeopatici.
CAPO III
Disposizioni speciali relative ai medicinali di origine vegetale tradizionali
Art. 21
(Registrazione basata sull’impiego tradizionale)
1. Una procedura di registrazione semplificata, di seguito denominata “registrazione basata
sull’impiego tradizionale”, si applica, ai fini dell’immissione in commercio, ai medicinali di origine
vegetale che soddisfano tutti i seguenti criteri:
a) hanno esclusivamente indicazioni appropriate per i medicinali di origine vegetale tradizionali i
quali, per la loro composizione ed il loro obiettivo terapeutico, sono concepiti e realizzati per essere
utilizzati senza intervento del medico per la diagnosi o per la prescrizione o per la sorveglianza nel
corso del trattamento;
b) ne è prevista la somministrazione esclusivamente ad un determinato dosaggio e schema
posologico;
c) sono preparazioni per uso orale, esterno o inalatorio;
d) sono stati oggetto di impiego tradizionale per un periodo conforme a quanto previsto dall’articolo
23, comma 1, lettera c);
e) dispongono di sufficienti dati di impiego tradizionale; in particolare, hanno dimostrato di non
essere nocivi nelle condizioni d’uso indicate e i loro effetti farmacologici o la loro efficacia
risultano verosimili in base all’esperienza e all’impiego di lunga data.
2. In deroga al disposto dell’articolo 1, comma 1, lettera ll), la presenza nel medicinale di origine
vegetale di vitamine o minerali, per la sicurezza dei quali esistono prove ben documentate, non
impedisce al prodotto di essere ammissibile alla registrazione ai sensi del comma 1, a condizione
che l’azione delle vitamine o dei minerali sia secondaria rispetto a quella delle sostanze attive
vegetali per quanto riguarda le indicazioni specifiche richieste.
3. Le disposizioni di cui al presente capo non si applicano, tuttavia, nei casi in cui le autorità
competenti ritengono che un medicinale di origine vegetale tradizionale soddisfa i criteri per
l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 6 o per la registrazione in base all’articolo 16.
Art. 22
(Stabilimento del richiedente e del titolare della registrazione e autorità competente per la
registrazione)
1. Il richiedente e il titolare della registrazione sono stabiliti nella Comunità europea.
2. La domanda diretta a ottenere una registrazione basata sull’impiego tradizionale deve essere
presentata all’AIFA.
Art. 23
(Contenuto della domanda)
15
1. La domanda è corredata degli elementi di seguito specificati:
a) le informazioni e i documenti:
1) di cui all’articolo 8, comma 3, lettere da a) a i), o) e p);
2) i risultati delle prove farmaceutiche di cui all’articolo 8, comma 3, lettera l), numero 1);
3) il riassunto delle caratteristiche del prodotto di cui all’allegato 2 privo dei dati di cui alla
sezione 5;
4) nel caso di associazioni di sostanze o preparazioni vegetali come quelle descritte nell’articolo 1,
lettera ll), o all’articolo 21, comma 2, le informazioni di cui all’articolo 21, comma 1, lettera e), si
riferiscono all’associazione di sostanze o preparazioni vegetali in quanto tale; se le singole sostanze
attive non sono sufficientemente note, i dati devono riferirsi anche a ciascuna sostanza attiva;
b) ogni autorizzazione o registrazione ottenuta dal richiedente in un altro Stato membro della
Comunità europea o in un paese terzo per l’immissione in commercio del medicinale e informazioni
particolareggiate concernenti eventuali decisioni di rifiuto di un’autorizzazione o registrazione nella
Comunità europea o in un paese terzo, con indicazione delle motivazioni alla base di ciascun rifiuto;
c) la documentazione bibliografica o le certificazioni di esperti comprovanti che il medicinale in
questione o un prodotto corrispondente ha avuto un impiego tradizionale per un periodo di almeno
trent’anni anteriormente alla data di presentazione della domanda, di cui almeno quindici anni nella
Comunità europea; ove necessario l’AIFA può chiedere al Comitato dei medicinali di origine
vegetale istituito dalla Direttiva 2004/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo
2004 (di seguito “Direttiva 2004/24/CE”) di esprimere un parere sull’adeguatezza della
dimostrazione dell’uso di lunga data del medicinale in questione o del prodotto corrispondente. In
tal caso, l’AIFA presenta la documentazione ritenuta pertinente a sostegno della richiesta;
d) una rassegna bibliografica dei dati inerenti alla sicurezza unitamente alla relazione dell’esperto.
L’AIFA può richiedere ulteriori dati per la valutazione della sicurezza del medicinale in questione.
2. L’allegato tecnico sulla domanda di AIC si applica, per analogia, anche alle informazioni e ai
documenti di cui alla lettera a) del comma 1.
3. Agli effetti del comma 1, lettera c), è considerato corrispondente un prodotto che contiene le
stesse sostanze attive a prescindere dagli eccipienti utilizzati, ha le stesse indicazioni o indicazioni
analoghe, ha un dosaggio e una posologia equivalenti ed è somministrato per la stessa via di
somministrazione o per una via simile a quella del medicinale oggetto della richiesta.
4. Il requisito dell’impiego medicinale per un periodo di trent’anni, di cui al comma 1, lettera c), si
intende soddisfatto anche nel caso in cui il prodotto è stato commercializzato in assenza di
un’autorizzazione specifica. Si intende parimenti soddisfatto nel caso in cui durante tale periodo il
numero o il quantitativo delle sostanze attive del medicinale è stato ridotto.
5. Se il prodotto è stato impiegato nella Comunità europea da meno di quindici anni, ma risulta per
ogni altro aspetto ammissibile alla registrazione semplificata, l’AIFA consulta il Comitato dei
medicinali vegetali istituito dalla Direttiva 2004/24/CE in merito al prodotto in questione,
presentando la documentazione rilevante a sostegno della richiesta di registrazione. Nell’adottare la
decisione definitiva l’AIFA tiene conto delle valutazioni del Comitato e della monografia
comunitaria sulla sostanza vegetale dallo stesso eventualmente redatta, pertinente per il prodotto
oggetto della domanda.
Art. 24
(Applicazione ai medicinali di origine vegetale tradizionali della procedura di mutuo
riconoscimento e della procedura decentrata)
16
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 16 nonies, paragrafo 1, della Direttiva 2001/83/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 novembre 2001 recante un codice comunitario relativo
ai medicinali per uso umano, e successive modificazioni (di seguito Direttiva 2001/83/CE), il capo
V del presente titolo si applica, per analogia, alle registrazioni concesse ai sensi dell’articolo 21,
purché:
a) sia stata redatta una monografia comunitaria sulle erbe ai sensi dell’articolo 16 nonies, paragrafo
3, della Direttiva 2001/83/CE; oppure
b) il medicinale di origine vegetale sia costituito da sostanze vegetali, preparazioni vegetali o loro
associazioni figuranti nell’elenco di cui all’articolo 26.
2. Per gli altri medicinali di origine vegetale di cui all’articolo 21, l’AIFA, nel valutare una
domanda di registrazione basata sull’impiego tradizionale, tiene in debita considerazione le
registrazioni rilasciate da un altro Stato membro della Comunità europea ai sensi del capo 2 bis del
titolo III della Direttiva 2001/83/CE.
Art. 25
(Diniego della registrazione)
1. La registrazione del prodotto basata sull’impiego tradizionale è negata se la domanda non è
conforme agli articoli 21, 22 o 23 oppure se sussiste almeno una delle seguenti condizioni:
a) la composizione qualitativa e/o quantitativa non corrisponde a quella dichiarata;
b) le indicazioni non sono conformi alle condizioni di cui all’articolo 21;
c) il prodotto potrebbe essere nocivo nelle normali condizioni d’impiego;
d) i dati sull’impiego tradizionale sono insufficienti, in particolare se gli effetti farmacologici o
l’efficacia non sono verosimili in base all’esperienza e all’impiego di lunga data;
e) la qualità farmaceutica non è sufficientemente dimostrata.
2. L’AIFA comunica al richiedente, alla Commissione europea e a qualsiasi autorità competente che
ne faccia richiesta le decisioni di diniego della registrazione basata sull’impiego tradizionale e le
relative motivazioni.
Art. 26
(Domande relative a sostanze o preparati compresi nello specifico elenco comunitario)
1. Se la domanda di registrazione del prodotto basata sull’impiego tradizionale si riferisce ad una
sostanza vegetale, ad una preparazione vegetale o una loro associazione che figurano nell’elenco
previsto dall’articolo 16 septies della Direttiva 2001/83/CE non occorre fornire le informazioni di
cui all’articolo 23, comma 1, lettere b), c) e d) e, conseguentemente il disposto dell’articolo 25,
comma 1, lettere c) e d) non trova applicazione.
2. Se una sostanza vegetale, una preparazione vegetale o una loro associazione sono cancellati
dall’elenco di cui al comma 1, le registrazioni di medicinali di origine vegetale contenenti tale
sostanza o associazione rilasciate ai sensi dello stesso comma sono revocate, salvo nel caso in cui
sono presentati entro tre mesi le informazioni e i documenti di cui all’articolo 23, comma 1.
Art. 27
(Altre disposizioni applicabili ai medicinali di origine vegetale tradizionali)
17
1. Alla registrazione basata sull’impiego tradizionale concessa in forza del presente capo si
applicano, per analogia, l’articolo 3, comma 1, lettera a) e b), l’articolo 6, comma 1, l’articolo 15,
l’articolo 29, comma 1, gli articoli 30, 34, 38, 39 gli articoli da 50 a 56, da 87 a 98, da 129 a 134, da
140 a 148, l’articolo 152, secondo comma e l’articolo 155, nonché le norme di buona fabbricazione
relative ai medicinali per uso umano stabilite dalla Comunità europea.
2. In aggiunta a quanto previsto agli articoli da 73 a 82, l’etichettatura e il foglio illustrativo dei
medicinali di origine vegetale tradizionali recano inoltre una dicitura che precisa che:
a) il prodotto è un medicinale di origine vegetale d’uso tradizionale da utilizzare per indicazioni
specifiche basate esclusivamente sull’impiego di lunga data; e
b) l’utilizzatore deve consultare un medico o un operatore sanitario qualificato nel caso di
persistenza dei sintomi durante l’impiego del medicinale in questione o se insorgono reazioni
avverse non riportate nel foglio illustrativo.
3. L’etichettatura e il foglio illustrativo indicano, altresì, il tipo di impiego tradizionale cui si fa
riferimento.
4. In aggiunta a quanto previsto dagli articoli da 113 a 127, qualunque forma pubblicitaria di un
medicinale registrato ai sensi del presente capo reca la seguente dicitura: medicinale di origine
vegetale tradizionale (o fitoterapico tradizionale) da utilizzare per indicazioni specifiche basate
esclusivamente sull’impiego di lunga data.
5. Al fine di consentire la piena applicazione del presente decreto entro il 20 maggio 2011, il
Ministero della salute, entro il 20 maggio 2010, anche sulla base degli orientamenti assunti in
materia dalla Commissione europea e dalla Corte di giustizia, detta specifiche indicazioni volte a
chiarire la linea di demarcazione fra la disciplina dei medicinali tradizionali di origine vegetale di
cui al presente capo e quella degli alimenti o di altri tipi di prodotti oggetto di normativa
comunitaria.
Art. 28
(Partecipazione italiana al comitato dei medicinali di origine vegetale)
1. Il componente italiano titolare e il componente italiano supplente del Comitato dei
medicinali di origine vegetale istituito dalla Direttiva 2004/24/CE sono nominati con decreto
del Ministro della salute, nel rispetto della disciplina comunitaria.
CAPO IV
Procedura per il rilascio dell’autorizzazione: istruttoria.
Art.29
(Durata del procedimento; effetti indotti da domande presentate in altri Stati membri)
1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, l’AIFA adotta le proprie determinazioni sulla domanda
di AIC, entro il termine di duecentodieci giorni dalla ricezione di una domanda valida.
2. Se la domanda di rilascio di un’autorizzazione è presentata, oltre che in Italia, anche in un altro
Stato membro della Comunità europea, si applicano gli articoli da 41 a 49.
18
3. L’AIFA, se nel corso dell’istruttoria rileva che un’altra domanda di AIC per lo stesso medicinale
è all’esame in un altro Stato membro della Comunità europea, non procede alla valutazione della
domanda e informa il richiedente che si applicano gli articoli da 41 a 49.
4. L’AIFA, quando nel corso dell’istruttoria è informata, a norma dell’articolo 8, comma 3, lettera
q), che un altro Stato membro della Comunità europea ha autorizzato il medicinale oggetto di
domanda di AIC, respinge la domanda se non è stata presentata a norma degli articoli da 41 a 49.
Art. 30
(Istruttoria della domanda)
1. Ai fini della istruttoria della domanda presentata a norma degli articoli 8, 10,11,12 e 13, l’AIFA:
a) verifica la conformità del fascicolo presentato a norma degli articoli 8, 10,11,12 e 13 e accerta la
sussistenza delle condizioni per il rilascio dell’AIC;
b) può sottoporre il medicinale, le relative materie prime e, eventualmente, i prodotti intermedi o
altri componenti al controllo dell’Istituto Superiore di Sanità, quale laboratorio ufficiale di controllo
dei medicinali, per accertare che i metodi di controllo impiegati dal produttore e descritti nella
documentazione, conformemente all’articolo 8, comma 3, lettera i), sono soddisfacenti; l’AIFA può
altresì disporre, riguardo al medicinale oggetto della richiesta di autorizzazione, verifiche ispettive
volte ad accertare la veridicità dei dati sperimentali, la conformità alle norme di buona
fabbricazione del processo di produzione, l’eticità delle sperimentazioni cliniche effettuate e la
conformità delle sperimentazioni alle norme vigenti.
c) può, se del caso, esigere che il richiedente completi la documentazione a corredo della domanda
con riferimento agli elementi di cui all’articolo 8, comma 3 e agli articoli 10,11,12 e 13. Quando
l’AIFA si avvale di questa facoltà, i termini di cui al comma 1 dell’articolo 29 sono sospesi finché
non sono stati forniti i dati complementari richiesti. Parimenti detti termini sono sospesi per il
tempo eventualmente concesso al richiedente per fornire i chiarimenti richiesti.
2. L’AIFA accerta che i produttori e gli importatori di medicinali provenienti da paesi terzi sono in
grado di realizzare la produzione nell’osservanza delle indicazioni fornite ai sensi dell’articolo 8,
comma 3, lettera e), e di effettuare i controlli secondo i metodi descritti nella documentazione,
conformemente all’articolo 8, comma 3, lettera i). Quando vi è un giustificato motivo, può
consentire che i produttori e gli importatori di medicinali provenienti da paesi terzi, facciano
effettuare da terzi talune fasi della produzione e dei controlli di cui sopra; in tal caso, le verifiche
dell’AIFA sono effettuate anche nello stabilimento indicato dal produttore o dall’importatore.
Art. 31
(Informazione sull’AIC)
1. L’AIFA, quando rilascia l’AIC, notifica al titolare la relativa determinazione comprendente il
riassunto delle caratteristiche del prodotto, il foglio illustrativo e l’etichettatura.
2. L’AIFA adotta annualmente un programma di controllo della conformità delle informazioni
recate dal riassunto delle caratteristiche del prodotto o foglio illustrativo dei medicinali a quelle
approvate al momento del rilascio dell’AIC o con successivo provvedimento dell’AIFA.
3. L’AIFA cura la sollecita pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, per
estratto, del provvedimento di AIC e provvede a rendere pubblico il riassunto delle caratteristiche
del prodotto e le sue successive modificazioni.
19
Art.32
(Rapporto di valutazione)
1. L’AIFA, avvalendosi della Commissione consultiva tecnico-scientifica, istituita ai sensi
dell’articolo 19 del regolamento emanato con decreto del Ministro della salute di concerto con il
Ministro della funzione pubblica e con il Ministro dell’economia e delle finanze del 20 settembre
2004, n. 245, redige un rapporto di valutazione e formula eventuali osservazioni sulla
documentazione presentata a corredo della domanda per quanto riguarda i risultati delle prove
farmaceutiche, precliniche e delle sperimentazioni cliniche. Il rapporto di valutazione è aggiornato
ogniqualvolta si rendano disponibili nuove informazioni rilevanti ai fini della valutazione della
qualità, sicurezza o efficacia del medicinale di cui trattasi.
2. L’AIFA provvede sollecitamente a rendere accessibile al pubblico, tramite il sito internet, il
rapporto di valutazione, unitamente alle proprie decisioni motivate, previa cancellazione di tutte le
informazioni commerciali a carattere riservato. La motivazione delle decisioni è fornita
separatamente per ogni indicazione richiesta.
Art. 33
(Autorizzazione subordinata a condizioni)
1. In circostanze eccezionali e previa consultazione del richiedente, l’autorizzazione può essere
rilasciata a condizione che il richiedente ottemperi a determinati obblighi, in particolare attinenti
alla sicurezza del medicinale, alla notifica all’AIFA di qualsiasi evento avverso collegato all’uso del
medicinale e a particolari misure da adottare.
2. Tale autorizzazione può essere rilasciata solo per ragioni obiettive e verificabili e deve basarsi su
uno dei motivi previsti nell’allegato tecnico sulla domanda di AIC.
3. Il mantenimento dell’autorizzazione è subordinato alla valutazione annuale del rispetto di tali
condizioni. La lista delle condizioni è resa accessibile, senza ritardo, con la pubblicazione nel sito
internet dell’AIFA. Con le stesse modalità sono rese pubbliche le scadenze fissate per gli
adempimenti e la data della loro realizzazione.
Art. 34
(Obblighi del titolare dell’AIC)
1. Dopo il rilascio dell’AIC, il titolare tiene conto dei progressi scientifici e tecnici nei metodi di
produzione e di controllo di cui all’articolo 8, comma 3, lettere e), i), e introduce le variazioni
necessarie affinché il medicinale sia prodotto e controllato in base a metodi scientifici generalmente
accettati.
2. Le variazioni di cui al comma 1 devono essere approvate dall’AIFA.
3. Il titolare dell’autorizzazione informa immediatamente l’AIFA di ogni nuovo dato che può
implicare modifiche delle informazioni o dei documenti di cui agli articoli 8, comma 3 e 10,11,12,
13 e 14 o all’articolo 32, paragrafo 5 della Direttiva 2001/83/CE, o all’allegato tecnico sulla
domanda di AIC. In particolare, all’AIFA sono comunicati immediatamente i divieti o le restrizioni
imposti dalle autorità competenti di qualsiasi paese nel quale il medicinale è immesso in commercio
20
e qualsiasi altro nuovo dato che può influenzare la valutazione dei benefici e dei rischi del
medesimo.
4. Ai fini della valutazione continua del rapporto rischio/beneficio, l’AIFA può chiedere in qualsiasi
momento al titolare dell’AIC di presentare dati che dimostrano che il rapporto rischio/beneficio
resta favorevole.
5. Dopo il rilascio dell’autorizzazione, il titolare informa l’AIFA della data di effettiva
commercializzazione del medicinale nel territorio nazionale, tenendo conto delle diverse
presentazioni autorizzate.
6. Il titolare comunica, inoltre, all’AIFA la cessazione, temporanea o definitiva, della
commercializzazione del medicinale nel territorio nazionale. Detta comunicazione è effettuata non
meno di due mesi prima dell’interruzione della commercializzazione del prodotto, fatto salvo il caso
di interruzione dovuta a circostanze imprevedibili ed eccezionali. Il termine non si applica alle
sospensioni della commercializzazione connesse a motivi di sicurezza del prodotto.
7. Quando adotta un’iniziativa diretta a ritirare il prodotto dal mercato o a sospenderne la
commercializzazione, per ragioni attinenti all’efficacia del medicinale o alla protezione della salute
pubblica, il responsabile dell’immissione in commercio del medicinale la notifica immediatamente
all’AIFA e alle competenti autorità sanitarie degli altri paesi della Comunità europea interessati;
l’AIFA comunica all’EMEA l’iniziativa notificata dal responsabile dell’immissione in commercio
del medicinale.
8. Il titolare dell’AIC fornisce, su richiesta dell’AIFA, in particolare nell’ambito della
farmacovigilanza, tutti i dati relativi ai volumi di vendita del medicinale e qualsiasi dato in suo
possesso relativo al volume delle prescrizioni.
Art. 35
(Modifiche delle autorizzazioni)
1. Alle modifiche delle AIC si applicano le disposizioni del Regolamento (CE) n. 1084/2003 della
Commissione, del 3 giugno 2003, relativo all’esame delle modifiche dei termini di un’AIC di
medicinali per uso umano o per uso veterinario rilasciata da un’autorità competente di uno Stato
membro, e successive modificazioni (di seguito Regolamento (CE) n. 1084/2003) anche nel caso in
cui le autorizzazioni non rientrano nelle specifiche ipotesi contemplate dall’articolo 1 del predetto
regolamento.
Art. 36
(Provvedimenti restrittivi urgenti per motivi di sicurezza)
1. Se il titolare di una AIC, rilasciata dall’AIFA ai sensi del presente decreto, prende misure
restrittive urgenti in caso di rischio per la salute pubblica, deve informare immediatamente l’AIFA.
Se l’AIFA non solleva obiezioni entro 24 ore dal ricevimento dell’informazione, le misure restrittive
urgenti si considerano approvate.
2. La misura restrittiva urgente deve essere applicata entro un periodo di tempo concordato con
l’AIFA.
21
3. La domanda di variazione riguardante la misura restrittiva urgente deve essere presentata
immediatamente, e in ogni caso entro quindici giorni dall’entrata in vigore della misura restrittiva,
all’AIFA, per le conseguenti determinazioni.
4. Se l’AIFA impone per motivi di sicurezza provvedimenti restrittivi urgenti al titolare, il titolare è
obbligato a presentare una domanda di variazione che tiene conto dei provvedimenti restrittivi
imposti da parte dell’AIFA.
5. Il provvedimento restrittivo urgente deve essere applicato entro un periodo di tempo concordato
con l’AIFA.
6. La domanda di variazione riguardante il provvedimento restrittivo urgente, inclusa la
documentazione a sostegno della modifica, deve essere presentata immediatamente e, in ogni caso,
entro quindici giorni dall’entrata in vigore della imposizione del provvedimento restrittivo urgente,
all’AIFA per le conseguenti determinazioni.
7. Le disposizioni dei commi 4, 5 e 6 lasciano impregiudicato quanto previsto dall’articolo 47,
commi 2 e 3.
Art. 37
(Smaltimento scorte o termine per il ritiro delle confezioni a seguito di autorizzazione di modifiche)
1. Nei casi di modifiche autorizzate ai sensi dell’art. 35, l’AIFA, quando a ciò non ostano motivi di
salute pubblica o di trasparenza del mercato, valutata l’eventuale richiesta dell’azienda interessata,
concede lo smaltimento delle scorte del medicinale oggetto di modifica o un termine per il ritiro dal
commercio delle confezioni per le quali è intervenuta la modifica.
Art. 38
(Durata, rinnovo, decadenza e rinuncia dell’autorizzazione)
1. Salvo il disposto dei commi 4 e 5, l’AIC ha una validità di cinque anni.
2. L’AIC, anche se rilasciata anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, può
essere rinnovata dopo cinque anni sulla base di una nuova valutazione del rapporto rischio/beneficio
effettuata dall’AIFA. A tal fine, il titolare dell’AIC fornisce all’AIFA, almeno sei mesi prima della
scadenza della validità dell’autorizzazione ai sensi del comma 1, una versione aggiornata del dossier
di autorizzazione del medicinale relativa a tutti gli aspetti attinenti alla qualità, alla sicurezza e
all’efficacia, comprensiva di tutte le variazioni apportate dopo il rilascio dell’AIC. Eventuali
variazioni del dossier che si rendono necessarie per l’aggiornamento dello stesso ai fini del rinnovo,
sono presentate separatamente all’ufficio competente dell’AIFA; esse sono elencate nella domanda
di rinnovo.
3. Dopo il rinnovo, l’AIC ha validità illimitata, salvo che l’AIFA decida, per motivi giustificati
connessi con la farmacovigilanza, di procedere a un ulteriore rinnovo di durata quinquennale a
norma del comma 2.
4. I medicinali che al momento dell’entrata in vigore del presente decreto hanno già ottenuto uno o
più rinnovi dell’AIC, presentano un’ulteriore domanda ai sensi del comma 2 del presente articolo.
Dopo tale rinnovo, se non diversamente disposto dall’AIFA, l’AIC ha validità illimitata.
22
5. Qualsiasi AIC di un medicinale decade se non è seguita dall’effettiva commercializzazione sul
territorio nazionale entro i tre anni successivi al rilascio. Se un medicinale non è immesso in
commercio sul territorio nazionale entro sessanta giorni dalla data di inizio di efficacia
dell’autorizzazione rilasciata dall’AIFA, il responsabile dell’immissione in commercio è tenuto ad
avvisare l’AIFA del ritardo della commercializzazione e, successivamente, dell’effettivo inizio della
stessa. I dati relativi alle AIC decadute sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana a cura dell’AIFA.
6. Il comma 5 si applica anche ai medicinali autorizzati anteriormente alla data di entrata in vigore
del presente decreto; per essi il periodo triennale decorre dalla data predetta.
7. L’autorizzazione decade, altresì, se un medicinale, autorizzato e immesso in commercio non è più
effettivamente commercializzato per tre anni consecutivi sul territorio nazionale.
8. L’AIFA, in casi eccezionali e per ragioni di salute pubblica, può esentare, con provvedimento
motivato, il medicinale dalla decadenza prevista dai commi 5, 6 e 7.
9. Quando il titolare rinuncia all’autorizzazione concessagli, l’AIFA, nel disporre la revoca
dell’autorizzazione può concedere, quando a ciò non ostano motivi di salute pubblica, un termine
per il ritiro dal commercio del medicinale oggetto di revoca.
Art.39
(Effetti dell’autorizzazione)
1. Il rilascio dell’autorizzazione non esclude la responsabilità anche penale del produttore e del
titolare dell’AIC.
Art. 40
(Diniego dell’autorizzazione)
1. L’AIC è negata quando, dalla verifica dei documenti e delle informazioni di cui agli articoli 8,
9,10, 11, 12 e 13, risulta che:
a) il rapporto rischio/beneficio non è considerato favorevole;
b) l’efficacia terapeutica del medicinale non è sufficientemente documentata dal richiedente;
c) il medicinale non presenta la composizione qualitativa e quantitativa dichiarata.
2. L’autorizzazione è altresì negata se la documentazione o le informazioni presentate a sostegno
della domanda non sono conformi agli articoli 8,9,10, 11, 12 e 13.
3. Il richiedente o il titolare dell’AIC è responsabile dell’esattezza dei documenti e dei dati che ha
fornito.
4. Il diniego dell’autorizzazione, in ogni caso motivato, è notificato entro i termini di cui al comma
1 dell’articolo 29. L’interessato può presentare opposizione al provvedimento di diniego all’AIFA,
che decide entro 90 giorni.
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CAPO V
Procedura di mutuo riconoscimento e procedura decentrata
Art. 41
(Presentazione della domanda nella procedura di mutuo riconoscimento e nella procedura
decentrata)
1. Quando, ai sensi dell’art.28 della Direttiva 2001/83/CE, il richiedente presenta una domanda
basata su un identico dossier anche in altri Stati membri della Comunità europea, il dossier della
domanda comprende le informazioni e i documenti di cui agli articoli 8, 10, 11, 12, 13 e 14 del
presente decreto, nonché l’elenco degli Stati membri ai quali è stata presentata la domanda.
Art. 42
(Ipotesi in cui l’Italia agisce da Stato membro di riferimento)
1. Se il richiedente, che presenta una domanda in più Stati membri della Comunità europea ai sensi
dell’articolo 28 della Direttiva 2001/83/CE, chiede che lo Stato italiano agisca come Stato membro
di riferimento, l’AIFA si attiene alle procedure di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo.
2. Se al momento della presentazione della domanda in altri Stati membri, il medicinale ha già
ottenuto l’AIC in Italia, l’AIFA, su istanza del richiedente, prepara, entro novanta giorni dalla data
di ricezione di una domanda valida, un rapporto di valutazione del medicinale o, se necessario,
aggiorna il rapporto di valutazione già esistente. L’AIFA trasmette il rapporto di valutazione, il
riassunto delle caratteristiche del prodotto, l’etichettatura e il foglio illustrativo approvati agli Stati
membri interessati e al richiedente.
3. Se al momento della presentazione della domanda in Italia e in altri Stati membri, il medicinale
non ha ottenuto l’AIC, l’AIFA, su istanza del richiedente, prepara, entro centoventi giorni dalla data
di ricezione della domanda riconosciuta come valida, una bozza di rapporto di valutazione, una
bozza di riassunto delle caratteristiche del prodotto e una bozza di etichettatura e di foglio
illustrativo e li trasmette agli Stati membri coinvolti e al richiedente.
4. Nelle ipotesi previste dai commi 2 e 3, l’AIFA, dopo novanta giorni dalla data di comunicazione
di avvenuto ricevimento, da parte degli Stati membri coinvolti, delle documentazioni di cui agli
stessi commi, acquisite le favorevoli valutazioni degli stessi, constata il consenso di tutte le parti,
chiude la procedura e informa il richiedente dell’esito.
5. Se l’AIFA, riceve, entro il termine di cui al precedente comma, da parte di uno Stato membro
coinvolto la comunicazione di non poter approvare, a causa di un rischio potenziale grave di salute
pubblica, il rapporto di valutazione, il riassunto delle caratteristiche del prodotto, l’etichettatura e il
foglio illustrativo predisposti, si applica la procedura di cui all’articolo 29 della Direttiva
2001/83/CE.
6. Nell’ipotesi prevista dal comma 2, entro trenta giorni dalla constatazione del consenso di tutte le
parti di cui al comma 4, l’AIFA aggiorna, se del caso, l’AIC del medicinale nonché il riassunto
delle caratteristiche del prodotto, l’etichettatura e il foglio illustrativo. Nell’ipotesi prevista dal
comma 3, entro trenta giorni dalla constatazione del consenso, l’AIFA rilascia l’AIC completa di
rapporto di valutazione, riassunto delle caratteristiche del prodotto, etichettatura e foglio illustrativo
approvati.
24
Art. 43
(Ipotesi in cui l’Italia agisce come Stato interessato)
1. Se il richiedente che presenta una domanda in più Stati membri della Comunità europea, ai sensi
dell’articolo 28 della Direttiva 2001/83/CE, non chiede che lo Stato italiano agisca come Stato
membro di riferimento e al momento della domanda il medicinale ha già ottenuto un’AIC in un
altro Stato membro, l’AIFA, riconosce, entro il termine di 90 giorni dalla ricezione della relazione
di valutazione, del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell’etichettatura e del foglio
illustrativo predisposti dallo Stato membro interessato, l’AIC rilasciata da detto Stato membro sulla
base del rapporto di valutazione elaborato o aggiornato dallo Stato medesimo. Se al momento della
domanda il medicinale non ha già ottenuto un’AIC in un altro Stato membro, l’AIFA approva entro
il termine di 90 giorni dalla ricezione della relazione di valutazione, del riassunto delle
caratteristiche del prodotto, dell’etichettatura e del foglio illustrativo predisposti dallo Stato membro
interessato, il rapporto di valutazione, il riassunto delle caratteristiche del prodotto, l’etichettatura e
il foglio illustrativo predisposti dallo Stato membro di riferimento, e, entro trenta giorni dalla
constatazione, da parte dello Stato membro di riferimento, del consenso generale, l’AIFA adotta, in
merito all’autorizzazione richiesta, una decisione conforme al rapporto di valutazione, al riassunto
delle caratteristiche del prodotto, all’etichettatura e al foglio illustrativo approvati.
2. Se l’AIFA, a causa di un rischio potenziale grave per la salute pubblica, ritiene di non poter
approvare il rapporto di valutazione, il riassunto delle caratteristiche del prodotto, l’etichettatura e il
foglio illustrativo predisposti dallo Stato membro di riferimento, comunica, entro il termine previsto
dall’articolo 28, paragrafo 4, della Direttiva 2001/83/CE, la motivazione approfondita della propria
posizione allo Stato membro di riferimento, agli altri Stati membri interessati e al richiedente.
3. Se l’AIFA riceve, entro il termine di cui al precedente comma, da parte di uno Stato membro
coinvolto, la comunicazione di non poter approvare, a causa di un rischio potenziale grave di salute
pubblica, il rapporto di valutazione, la bozza di riassunto delle caratteristiche del prodotto,
l’etichettatura e il foglio illustrativo predisposti, su domanda del richiedente, può comunque
autorizzare, in via provvisoria, il medicinale in attesa dell’esito della procedura di cui all’articolo
32 della Direttiva 2001/83/CE.
Art. 44
(Ipotesi di mancato accordo fra gli Stati membri interessati sul rilascio dell’autorizzazione)
1. Nelle ipotesi previste dai commi 2 e 3 dell’articolo 43 e in ogni altro caso di mancato accordo fra
gli Stati membri che hanno ricevuto una domanda ai sensi dell’articolo 28 della Direttiva
2001/83/CE, si applicano le procedure di cui all’articolo 29 della direttiva 2001/83/CE. Se sono
espletate le procedure comunitarie di cui agli articoli 32, 33 e 34 della stessa direttiva, l’AIFA
adotta un provvedimento conforme alla decisione assunta dalla Commissione europea entro trenta
giorni dalla notifica della decisione stessa.
Art. 45
(Ipotesi di difformi valutazioni degli Stati membri)
1. Quando uno stesso medicinale è stato oggetto nella Comunità europea di due o più domande di
AIC conformi alle disposizioni della Direttiva 2001/83/CE e gli Stati membri interessati hanno
adottato decisioni divergenti in merito all’autorizzazione di detto medicinale o alla sospensione o
alla revoca della stessa, l’AIFA, anche su richiesta del Ministero della salute, o il richiedente o il
titolare dell’AIC, possono adire il Comitato per i medicinali per uso umano, di seguito indicato nel
presente capo come “Comitato”, per l’applicazione della procedura degli articoli 32, 33 e 34 della
25
direttiva citata. Dopo l’espletamento di tale procedura, l’AIFA adegua, ove necessario, le proprie
determinazioni alla decisione della Commissione, entro trenta giorni dalla notifica della stessa. La
disposizione di cui al precedente periodo si applica, altresì, quando il Comitato è adito dalla
Commissione o da altro Stato membro o dal richiedente o dal titolare dell’AIC in altro Stato
membro.
2. Allo scopo di promuovere l’armonizzazione delle autorizzazioni dei medicinali nella Comunità
europea, ogni anno l’AIFA propone, ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 2, della Direttiva
2001/83/CE, un elenco dei medicinali per i quali, a proprio avviso, appare opportuno redigere un
riassunto armonizzato delle caratteristiche del prodotto.
Art. 46
(Casi particolari di interesse comunitario per adire il Comitato)
1. In casi particolari che coinvolgono gli interessi della Comunità europea, l’AIFA o il richiedente o
il titolare dell’AIC possono adire il Comitato, per l’applicazione della procedura di cui agli articoli
32, 33 e 34 della Direttiva 2001/83/CE, prima che sia presa una decisione sulla domanda, sulla
sospensione o sulla revoca dell’autorizzazione, oppure su qualsiasi altra modifica
dell’autorizzazione che appare necessaria, in particolare, per tener conto delle informazioni raccolte
a norma del titolo IX.
2. L’AIFA identifica chiaramente la questione sottoposta al Comitato e ne informa il richiedente o il
titolare dell’AIC.
3. L’AIFA, il richiedente o il titolare dell’AIC trasmettono al Comitato tutte le informazioni
disponibili riguardanti la questione.
4. Dopo l’espletamento della procedura di cui agli articoli 32, 33 e 34 della Direttiva 2001/83/CE,
l’AIFA adotta le proprie determinazioni o, ove necessario, adegua le determinazioni già adottate,
conformandosi alla decisione della Commissione europea, entro trenta giorni dalla notifica della
stessa.
Art. 47
(Variazioni delle autorizzazioni di mutuo riconoscimento e decentrate)
1. Il titolare di un’AIC, rilasciata secondo le disposizioni del presente capo, che chiede di apportare
modifiche all’autorizzazione stessa, deve sottoporre la domanda anche agli altri Stati membri che
hanno autorizzato il medicinale. Anche in questo caso, se sono espletate le procedure previste dagli
articoli 32, 33 e 34 della Direttiva 2001/83/CE, l’AIFA adotta le proprie determinazioni
conformandosi alla decisione della Commissione europea, entro trenta giorni dalla notifica della
stessa.
2. Se l’AIFA ritiene necessario, per la tutela della salute pubblica, modificare un’AIC rilasciata
secondo le disposizioni del presente capo, oppure sospendere o revocare l’autorizzazione, informa
immediatamente di tale valutazione l’EMEA, ai fini dell’applicazione delle procedure di cui agli
articoli 32, 33 e 34 della Direttiva 2001/83/CE.
3. In casi eccezionali, quando risulta indispensabile l’adozione di un provvedimento urgente a tutela
della salute pubblica e fino a quando non è stata presa una decisione definitiva ai sensi della
procedura richiamata al comma 2, l’AIFA può sospendere l’immissione in commercio e l’uso del
medicinale interessato. L’AIFA informa la Commissione e gli altri Stati membri, non oltre il giorno
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lavorativo successivo all’adozione del provvedimento, dei motivi che l’hanno indotta a prendere
tale decisione.
Art. 48
(Medicinali autorizzati ai sensi della direttiva 87/22/CEE)
1. L’articolo 47 si applica, altresì, ai medicinali autorizzati dagli Stati membri della Comunità
europea conformemente a quanto previsto dall’articolo 4 della Direttiva 87/22/CEE.
Art. 49
(Medicinali omeopatici)
1. Il presente titolo non si applica ai medicinali omeopatici di cui all’articolo 20.
2. Agli altri medicinali omeopatici il presente titolo si applica con le limitazioni derivanti
dall’articolo 39 della Direttiva 2001/83/CE.
TITOLO IV
Produzione e importazione
Capo I
Autorizzazioni alla produzione e all’importazione
Art. 50
(Autorizzazione alla produzione di medicinali)
1. Nessuno può produrre sul territorio nazionale, anche a solo scopo di esportazione, un medicinale
senza l’autorizzazione dell’AIFA, la quale è rilasciata previa verifica ispettiva diretta ad accertare
che il richiedente dispone di personale qualificato e di mezzi tecnico-industriali conformi a quanto
previsto dalle lettere b) e c) del comma 2.
2. Per ottenere l’autorizzazione alla produzione, il richiedente è tenuto a:
a) specificare i medicinali e le forme farmaceutiche che intende produrre o importare, nonché il
luogo della produzione e dei controlli;
b) disporre, per la produzione o l’importazione degli stessi medicinali, di locali, attrezzatura tecnica
e strutture e possibilità di controllo adeguati e sufficienti, sia per la produzione e il controllo, sia per
la conservazione dei medicinali;
c) disporre di almeno una persona qualificata ai sensi dell’articolo 52 del presente decreto.
3. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, corredata di informazioni
dirette a comprovare il possesso dei requisiti previsti dal comma 1 e il rispetto delle condizioni
indicate al comma 2, l’AIFA adotta le proprie determinazioni. L’autorizzazione rilasciata può essere
integrata dall’imposizione di obblighi per garantire l’osservanza dei requisiti previsti dal comma 1. Il
diniego dell’autorizzazione deve essere notificato all’interessato, completo di motivazione.
4. Il termine di cui al comma 3 è sospeso se l’AIFA chiede ulteriori informazioni sullo stabilimento
o indica all’interessato le condizioni necessarie per rendere i locali e le attrezzature idonei alla
produzione, assegnando un termine per il relativo adempimento.
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5. Per ogni modifica delle condizioni in base alle quali è stata rilasciata l’autorizzazione deve essere
presentata domanda all’AIFA, che provvede sulla stessa entro il termine di trenta giorni,
prorogabile fino a novanta giorni in casi eccezionali, fatta salva l’applicazione del comma 4.
6. Quando la modifica concerne l’improvvisa necessità di sostituire la persona qualificata, il nuovo
incaricato può svolgere le proprie mansioni in attesa che l’AIFA si pronunci ai sensi del comma 5.
7. In casi giustificati, il titolare dell’autorizzazione di cui al presente articolo può essere autorizzato
dall’AIFA, previo consenso del responsabile dell’immissione in commercio del medicinale, se
diverso dal predetto titolare, a effettuare in altra officina autorizzata fasi della produzione e dei
controlli. In tali ipotesi, la responsabilità delle fasi produttive e di controllo interessate è assunta,
oltre che dalla persona qualificata del committente, dalla persona qualificata dello stabilimento che
effettua le operazioni richieste.
8. L’AIFA invia all’EMEA copia delle autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente articolo. A cura
dell’AIFA è pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l’elenco degli
stabilimenti che risultano autorizzati alla produzione e al controllo di medicinali alla data del 30
giugno di ogni anno.
Art. 51
(Obblighi del produttore. Adeguamento alle norme di buona fabbricazione)
1.Il titolare dell’autorizzazione alla produzione è tenuto a:
a) disporre di personale adeguato alla produzione e ai controlli che effettua;
b) vendere i medicinali autorizzati, in conformità del presente decreto e delle altre disposizioni
legislative e regolamentari in vigore;
c) consentire in qualsiasi momento l’accesso ai suoi locali agli ispettori designati dall’AIFA;
d) mettere a disposizione della persona qualificata di cui all’articolo 52 tutti i mezzi necessari per
permetterle di espletare le sue funzioni;
e) conformarsi ai principi e alle linee guida sulle norme di buona fabbricazione dei medicinali, di
cui al capo II del presente titolo, e alle ulteriori direttive al riguardo emanate dalla Comunità
europea e utilizzare come materie prime farmacologicamente attive solo sostanze prodotte secondo
le linee guida dettagliate sulle norme di buona fabbricazione delle materie prime.
Art. 52
(Personale qualificato di cui deve dotarsi il titolare dell’autorizzazione alla produzione)
1. Il titolare dell’autorizzazione alla produzione di medicinali deve avvalersi di almeno una persona
qualificata e dell’ulteriore personale qualificato di cui al comma 10.
2. La persona qualificata svolge la sua attività con rapporto a carattere continuativo alle dipendenze
dell’impresa. Il titolare dell’autorizzazione alla produzione può svolgere anche le funzioni di
persona qualificata se ha i requisiti richiesti dal presente articolo.
3. L’AIFA riconosce l’idoneità della persona qualificata che possiede i seguenti requisiti:
a) è in possesso del diploma di laurea di cui alla legge 19 novembre 1990, n. 341, o di laurea
specialistica di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509, o di laurea magistrale di
cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270, in una delle seguenti discipline o in uno
dei settori scientifico-disciplinari alle cui declaratorie le discipline medesime fanno
riferimento: chimica e tecnologia farmaceutiche, farmacia, chimica, chimica industriale,
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scienze biologiche, medicina e chirurgia, medicina veterinaria; la formazione a livello
universitario deve comprendere gli insegnamenti teorici e pratici delle seguenti discipline di
base e il superamento dei relativi esami: fisica sperimentale, chimica generale ed inorganica,
chimica organica, chimica analitica, chimica farmaceutica, compresa l’analisi dei medicinali,
biochimica generale e applicata, fisiologia, microbiologia, farmacologia, tecnologia
farmaceutica, tossicologia, farmacognosia.
b) ha svolto attività pratica concernente analisi qualitativa di medicinali, analisi quantitativa di
sostanze attive, prove e verifiche necessarie per garantire la qualità dei medicinali, per un
periodo di almeno due anni in aziende autorizzate alla produzione di medicinali; nei casi di
preparazione o produzione di medicinali per terapie avanzate, l’attività pratica di due anni
deve essere compiuta nella stessa tipologia di produzione per la quale la persona qualificata
deve svolgere le sue funzioni; in quest’ultimo caso non si applica la riduzione di cui al
comma 4;
c) è provvista di abilitazione all’esercizio della professione ed è iscritta all’albo professionale;
4. Il periodo di cui alla lettera b) del comma 3 è ridotto di un anno quando l’interessato ha svolto un
ciclo di formazione universitaria della durata di almeno cinque anni; e ridotto di diciotto mesi ove il
ciclo stesso ha avuto una durata di almeno sei anni.
5. Ai fini del presente articolo, i diplomi di laurea di cui alla lettera a) del comma 3 conseguiti in
base ad insegnamenti diversi da quelli ivi indicati, sono dichiarati validi, in relazione ai requisiti
richiesti, dall’AIFA previo parere favorevole espresso dal Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, quando l’interessato dimostra
l’acquisizione, dopo il conseguimento del diploma di laurea, di sufficienti cognizioni nelle materie
non incluse nel corso di studi.
6. I direttori tecnici di officine di produzione, già riconosciuti dall’AIFA o dal Ministero della salute
al momento dell’entrata in vigore del presente decreto, possono continuare ad esercitare la
medesima attività con la funzione di persona qualificata.
7. Coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto esercitano, sulla base della
previgente normativa, l’attività di cui al presente articolo, possono continuare l’attività medesima
presso officine della stessa tipologia di produzione, anche in mancanza dei requisiti previsti dal
comma 3.
8. La persona qualificata:
a) vigila che ogni lotto di medicinali sia prodotto e controllato con l’osservanza delle norme di legge
e delle condizioni imposte in sede di autorizzazione alla immissione in commercio del medicinale;
b) controlla che, nel caso di medicinali di provenienza da paesi non appartenenti alla Comunità
economica europea, ogni lotto di produzione importato è oggetto di un’analisi qualitativa completa,
di un’analisi quantitativa di almeno tutte le sostanze attive e di qualsiasi altra prova e verifica
necessaria a garantire la qualità dei medicinali nell’osservanza delle condizioni previste per l’AIC,
fatto salvo quanto stabilito da eventuali accordi di mutuo riconoscimento;
c) attesta su apposita documentazione le operazioni di cui alle lettere a) e b);
d) è responsabile secondo quanto previsto dal capo II del presente titolo della tenuta della
documentazione di cui alla lettera c), ed è obbligato ad esibirla a richiesta dell’autorità sanitaria;
e) comunica immediatamente all’AIFA e al responsabile dell’azienda dalla quale dipende ogni
sostanziale irregolarità rilevata nel medicinale che è già stato immesso in commercio;
f) collabora attivamente alle ispezioni effettuate dall’autorità sanitaria ai sensi del presente decreto
ed effettua le operazioni richieste dalla stessa;
g) vigila sulle condizioni generali di igiene dei locali di cui è responsabile.
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9. La persona qualificata non può svolgere la stessa funzione in più officine, a meno che si tratti di
officina costituente reparto distaccato dell’officina principale.
10. La persona qualificata è coadiuvata almeno dal personale qualificato previsto dal capo II del
presente titolo e dalle norme di buona fabbricazione.
Art. 53
(Accertamenti sulla produzione di medicinali)
1. L’AIFA può:
a) procedere, in qualsiasi momento, anche senza preavviso, ove necessario ai fini di verificare
l’osservanza delle prescrizioni del presente decreto e, in particolare di quelle del capo II del
presente titolo, ad ispezioni degli stabilimenti e dei locali dove si effettuano la produzione, il
controllo e l’immagazzinamento dei medicinali e delle sostanze attive utilizzate come materie prime
nella produzione di medicinali;
b) prelevare campioni di medicinali e, se del caso, di altre sostanze necessarie alle analisi;
c) prendere conoscenza e, se necessario, acquisire copia di tutti i documenti relativi all’oggetto delle
ispezioni.
2. Nel corso di ispezioni ad officine di produzione di medicinali immunologici, l’AIFA verifica che
i processi di produzione utilizzati, sono debitamente convalidati e consentono di assicurare in modo
continuativo la conformità dei lotti.
3. Le ispezioni agli stabilimenti di produzione e ai laboratori di controllo di cui al comma 1 sono
rinnovate periodicamente.
4. Tali ispezioni possono svolgersi anche a richiesta della Commissione europea, dell’EMEA o di
altro Stato membro.
5. L’AIFA può procedere all’ispezione di un produttore di materie prime anche su richiesta
specifica del medesimo.
6. Fatti salvi gli accordi eventualmente conclusi tra la Comunità europea e paesi terzi, l’AIFA può
chiedere al produttore stabilito in un paese terzo di sottoporsi all’ispezione di cui al comma 1.
7. A conclusione di ogni ispezione, è redatta una relazione sull’osservanza, da parte del produttore,
dei principi e delle linee guida delle norme di buona fabbricazione dei medicinali di cui al capo II
del presente titolo e alle ulteriori direttive al riguardo emanate dalla Comunità europea. Il contenuto
della relazione è comunicato al produttore e a ogni competente autorità di altro Stato membro della
Comunità europea che ne faccia richiesta motivata.
8. Nei novanta giorni successivi all’ispezione di cui al comma 1, se l’ispezione accerta l’osservanza
da parte del produttore dei principi e delle linee guida delle norme di buona fabbricazione previsti
dalla normativa comunitaria, al produttore è rilasciato un certificato di conformità alle norme di
buona fabbricazione.
9. L’AIFA inserisce i certificati di conformità alle norme di buona fabbricazione dalla stessa
rilasciati in una banca dati comunitaria tenuta dall’EMEA per conto della Comunità europea.
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10. Se l’ispezione di cui al comma 1 accerta l’inosservanza da parte del produttore dei principi e
delle linee guida delle norme di buona fabbricazione previsti dalla normativa comunitaria, tale
informazione è iscritta nella banca dati comunitaria di cui al comma 9.
11. Ai fini degli accertamenti di cui al presente articolo, l’AIFA può avvalersi di proprio personale,
dell’Istituto Superiore di Sanità, dell’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro,
delle unità sanitarie locali, e di altre strutture pubbliche riconosciute idonee dall’AIFA, purché in
possesso dei requisiti professionali stabiliti dall’AIFA stessa, attraverso convenzioni con altri
istituti.
12. Alle ispezioni delle aziende o laboratori di produzione o preparazione di medicinali per terapia
genica, terapia cellulare, di medicinali contenenti organismi geneticamente modificati, di medicinali
derivati dal sangue o dal plasma umani, di medicinali immunologici, nonché di radiofarmaci,
partecipano tecnici dell’Istituto Superiore di Sanità in possesso di specifica esperienza nel settore.
13. Le spese occorrenti per le attività ispettive alle aziende farmaceutiche, sia antecedenti che
successive al rilascio delle autorizzazioni alla produzione, dirette a verificare il rispetto delle
disposizioni del presente decreto, sono a carico delle aziende ispezionate.
14. Al personale che svolge gli accertamenti di cui al presente articolo è dovuto un compenso
comprensivo dell’indennità di missione, da stabilirsi con decreto del Ministro della salute di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze da emanarsi entro e non oltre sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
15. L’AIFA, sentito l’Istituto Superiore di Sanità e la Commissione consultiva tecnico-scientifica,
stabilisce il programma annuale di controllo delle composizioni dei medicinali le cui analisi sono
effettuate dall’Istituto Superiore di Sanità.
Art. 54
(Specificazione dell’ambito di applicazione della disciplina relativa all’autorizzazione a produrre
medicinali)
1. Le disposizioni degli articoli 50, 51, 52 e 53 disciplinano anche l’esecuzione di operazioni
parziali di preparazione, di divisione e di confezionamento e presentazione di medicinali, nonché
l’esecuzione di controlli di qualità di medicinali nei casi previsti dalla legge.
2. Il presente titolo si applica altresì alle attività di produzione di sostanze attive utilizzate come
materie prime per la produzione di medicinali, con riferimento sia alle fasi di produzione totale o
parziale sia all’importazione di una sostanza attiva, anche utilizzata essa stessa come materia prima
per la produzione o estrazione di altre sostanze attive, come definito nell’allegato I, parte I, punto
3.2.1.1.b), sia alle varie operazioni di divisione, confezionamento o presentazione che precedono
l’incorporazione della materia prima nel medicinale, compresi il riconfezionamento e la
rietichettatura effettuati da un distributore all’ingrosso di materie prime.
3. Per le materie prime anche importate da Stati terzi deve essere disponibile un certificato di
conformità alle norme di buona fabbricazione rilasciato all’officina di produzione dalle Autorità
competenti di uno Stato dell’Unione europea. Per le domande di AIC presentate ai sensi del capo V,
titolo III del presente decreto e ai sensi del Regolamento (CE) n. 726/2004, la messa a disposizione
del certificato non è obbligatoria, fatto salvo quanto previsto dalle relative linee guida. Sono fatti
salvi eventuali accordi di mutuo riconoscimento dei sistemi ispettivi stipulati dall’Unione europea
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con paesi terzi. Per le modalità operative verrà fatto riferimento a quanto disposto dal testo di tali
accordi.
4. Il possesso da parte del produttore di materie prime di un certificato di conformità alle norme di
buona fabbricazione rilasciato da un’Autorità competente nell’ambito della Comunità europea non
esonera l’importatore o il produttore del medicinale finito dalla responsabilità dell’esecuzione di
controlli sulla materia prima e dalle verifiche sul produttore.
Art. 55
(Autorizzazione all’importazione di medicinali)
1. Le disposizioni degli articoli 50, 51, 52 e 53 del presente decreto si applicano anche alle
importazioni di medicinali in provenienza da paesi terzi.
2. Gli articoli 50, 51 e 52 non si applicano quando si tratta di medicinali che provengono da paesi
con i quali la Comunità europea ha concluso accordi atti a garantire che il produttore applica norme
di buona fabbricazione almeno equivalenti a quelle previste dalla Comunità e che i controlli di cui
all’articolo 52, comma 8, lett. b) sono stati eseguiti nel paese di esportazione, fatto salvo quanto
disposto dagli accordi di mutuo riconoscimento.
Art. 56
(Casi particolari di medicinali provenienti da altri Stati membri)
1. Quando i medicinali provenienti da altro Stato membro sono prodotti da paesi terzi, ciascun lotto
di medicinale deve essere accompagnato da attestazione del responsabile dei controlli secondo la
legislazione dello Stato comunitario di provenienza.
2. L’obbligo di cui al comma 1 si applica anche nelle ipotesi in cui il medicinale è stato prodotto in
uno Stato membro della Comunità europea, ma poi esportato e reimportato nello stesso o in altro
Stato membro.
Art. 57
(Medicinali omeopatici)
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano anche ai medicinali omeopatici.
CAPO II
Linee guida sulle norme di buona fabbricazione
Art. 58
(Campo d’applicazione)
1. Il presente capo fissa i principi e le linee guida relative alle norme di buona fabbricazione dei
medicinali per uso umano la cui produzione è soggetta all’autorizzazione di cui all’articolo 50 del
presente decreto e dei medicinali sperimentali per uso umano la cui produzione è soggetta
all’autorizzazione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n.211.
Art. 59
(Definizioni)
1. Ai fini del presente capo valgono le seguenti definizioni:
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a) medicinale sperimentale: una forma farmaceutica di un principio attivo o di un placebo saggiato
come medicinale sperimentale o come controllo in una sperimentazione clinica, compresi i
medicinali che hanno già ottenuto un’AIC ma che sono utilizzati o preparati (secondo formula
magistrale o confezionati) in forme diverse da quella autorizzata, o sono utilizzati per indicazioni
non autorizzate o per ottenere ulteriori informazioni sulla forma autorizzata;
b) assicurazione della qualità farmaceutica: la somma di tutte le precauzioni messe in atto per
garantire che i medicinali o i medicinali sperimentali abbiano la qualità richiesta per l’uso cui sono
destinati;
c) norme di buona fabbricazione: le regole tecniche relative all’assicurazione della qualità che
garantiscono che i medicinali sono prodotti e controllati secondo norme di qualità adeguate all’uso
cui sono destinati;
d) mascheramento: oscuramento intenzionale dell’identità di un medicinale sperimentale secondo le
istruzioni del promotore della sperimentazione, così come definito al comma 1, lett. e), articolo 2
del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211;
e) smascheramento: rivelazione dell’identità di un medicinale mascherato.
2. Nel presente capo con il termine medicinale senza ulteriori specificazioni si intende il medicinale
diverso dal medicinale sperimentale, come definito al comma 1, lettera a).
Art. 60
(Linee guida comunitarie)
1. Per interpretare i principi e le linee guida delle norme di buona fabbricazione, i produttori e le
autorità competenti tengono conto delle linee guida dettagliate di cui all’articolo 47, secondo
paragrafo, della Direttiva 2001/83/CE, pubblicate dalla Commissione nella «Guida alle buone prassi
di fabbricazione dei medicinali e dei medicinali in fase di sperimentazione».
Art. 61
(Conformità alle norme di buona fabbricazione)
1. Il produttore fa sì che le operazioni di produzione sono conformi alle norme di buona
fabbricazione e all’autorizzazione alla produzione. Questa disposizione si applica anche ai
medicinali destinati esclusivamente all’esportazione.
2. Per i medicinali e i medicinali sperimentali importati da paesi terzi, l’importatore ne garantisce la
rispondenza a norme di produzione almeno equivalenti a quelle in vigore nella Comunità.
L’importatore di medicinali garantisce inoltre che tali medicinali sono prodotti da fabbricanti
debitamente autorizzati allo scopo. L’importatore di medicinali sperimentali garantisce che tali
medicinali sono prodotti da fabbricanti notificati alle autorità competenti e da queste abilitati allo
scopo.
Art. 62
(Conformità all’autorizzazione all’immissione in commercio)
1. Il produttore si accerta che tutte le operazioni di produzione dei medicinali soggetti a un’AIC
sono eseguite in conformità alle informazioni fornite nella relativa domanda di autorizzazione
approvata dall’AIFA. Per i medicinali sperimentali, il produttore si accerta che tutte le operazioni di
produzione rispondono alle informazioni fornite dal promotore della sperimentazione ai sensi
dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211 e accettate dalle competenti
autorità.
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2. Il produttore riesamina a intervalli regolari i propri metodi di produzione alla luce del progresso
tecnico e scientifico e dello sviluppo dei medicinali sperimentali. Quando è necessaria una modifica
del fascicolo di AIC o della domanda di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 24
giugno 2003, n. 211, la richiesta di modifica è presentata all’AIFA.
Art. 63
(Sistema di garanzia della qualità)
1. Il produttore istituisce e mette in opera un efficace sistema di garanzia della qualità farmaceutica,
che implica l’attiva partecipazione del personale direttivo e degli addetti a tutte le diverse attività di
produzione, documentazione e controllo.
Art. 64
(Personale)
1. In ogni sito produttivo il produttore dispone di sufficiente personale dotato di competenza e
qualifiche idonee per realizzare l’obiettivo di garantire la qualità farmaceutica.
2. I compiti del personale direttivo e di controllo, compresa la persona qualificata responsabile
dell’applicazione e della messa in opera delle norme di buona fabbricazione, sono specificati in
appositi mansionari. I livelli di responsabilità sono definiti in un organigramma. Organigrammi e
mansionari sono approvati ai sensi delle procedure interne del produttore.
3. Al personale di cui al comma 2 sono conferiti i poteri necessari per il corretto esercizio delle sue
funzioni.
4. Il personale riceve una formazione iniziale e permanente, di cui è verificata l’efficacia, vertente in
particolare sulla teoria e la pratica dell’assicurazione della qualità e delle norme di buona
fabbricazione ed eventualmente su specifici requisiti della produzione dei medicinali sperimentali.
5. Sono organizzati e seguiti corsi di igiene adeguati alle attività da svolgere. Essi riguardano
soprattutto la salute, l’igiene e l’abbigliamento del personale.
Art. 65
(Stabilimenti e impianti)
1. Nel rispetto, comunque, delle norme vigenti in materia urbanistica, ambientale, di sicurezza e
sanitaria, l’ubicazione, la progettazione, la costruzione, l’ampliamento, la ristrutturazione e la
manutenzione degli stabilimenti e degli impianti di produzione sono adeguati alle attività che vi
dovranno essere svolte.
2. Gli stabilimenti e gli impianti di produzione sono organizzati, progettati e fatti funzionare in
modo da minimizzare i rischi di errore e da permettere pulizia e manutenzione efficaci onde evitare
contaminazioni, contaminazioni crociate e, in genere, effetti deleteri sulla qualità del prodotto.
3. Gli stabilimenti e gli impianti da usare in fasi del processo produttivo decisive per la qualità dei
prodotti sono sottoposti a qualifica e convalida, così come disciplinate nella pubblicazione
richiamata nell’articolo 60 del presente decreto.
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Art. 66
(Documentazione)
1. Il produttore istituisce e aggiorna un sistema di documentazione basato su specifiche, formule di
produzione, istruzioni di lavorazione e di imballaggio, procedure e registrazioni per ogni operazione
produttiva eseguita. La documentazione è chiara, veritiera, aggiornata. Il produttore tiene a
disposizione procedure prestabilite e condizioni della produzione generale e i documenti specifici
alla produzione di ciascun lotto. Tale insieme di documenti permette di ricostruire l’iter di
produzione di ogni lotto e le modifiche introdotte durante lo sviluppo di un medicinale
sperimentale. La documentazione sui lotti di un medicinale è conservata per almeno un anno dalla
data di scadenza dei lotti cui si riferisce o per almeno cinque anni dal rilascio degli attestati di cui
all’articolo 52, comma 8, lett. c) del presente decreto se questo termine è più lungo. Per i medicinali
sperimentali, la documentazione dei lotti è conservata per almeno cinque anni dal completamento o
dalla sospensione formale dell’ultima sperimentazione clinica in cui il lotto è stato usato. Il
promotore della sperimentazione o, se è diverso, il titolare dell’AIC è responsabile della
conservazione dei documenti necessari a tale autorizzazione ai sensi dell’allegato I del presente
decreto se necessari a un’autorizzazione successiva.
2. Se, in luogo di documenti scritti, si utilizzano sistemi di documentazione fotografica, di
elaborazione elettronica o d’altro tipo, il produttore convalida preventivamente i sistemi, provando
che i dati verranno adeguatamente memorizzati per il periodo previsto. I dati memorizzati da tali
sistemi sono resi disponibili in forma semplice e leggibile e forniti alle autorità competenti su loro
richiesta. I dati memorizzati in forma elettronica sono protetti contro perdite o danneggiamenti, per
esempio mediante metodi quali la duplicazione o la produzione di copie di riserva trasferite su altri
sistemi di stoccaggio; è, inoltre, conservata traccia delle modifiche apportate ai dati.
Art. 67
(Produzione)
1. Le varie operazioni di produzione sono effettuate secondo istruzioni e procedure prestabilite e in
base alle norme di buona fabbricazione. Risorse adeguate e sufficienti sono destinate ai controlli
durante la produzione. Deviazioni dalle procedure e difetti di produzione sono documentati e
accuratamente investigati.
2. Adeguati provvedimenti tecnico-organizzativi sono presi per evitare contaminazioni crociate e
frammischiamenti. Per i medicinali sperimentali particolare attenzione è prestata alla manipolazione
dei prodotti durante e dopo ogni operazione di mascheramento.
3. Per i medicinali, ogni nuova produzione o modifica importante alla produzione di un medicinale
è convalidata. Fasi critiche dei processi produttivi formano regolarmente oggetto di nuova
convalida.
4. Per i medicinali sperimentali è eventualmente convalidato l’intero processo di produzione
tenendo conto della fase di sviluppo del prodotto. Sono convalidate almeno le fasi più importanti,
per esempio la sterilizzazione. Tutte le fasi di progettazione e sviluppo del processo produttivo sono
minuziosamente documentate.
Art. 68
(Controllo di qualità)
1. Il produttore istituisce e mantiene un sistema di controllo della qualità posto sotto la
responsabilità di una persona adeguatamente qualificata e indipendente dalla produzione. Tale
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persona dispone o può accedere a uno o più laboratori di controllo della qualità dotati di personale
adeguato e di strumenti idonei ad analizzare e testare le materie prime, i materiali da imballaggio e i
prodotti intermedi e finali.
2. Per i medicinali, compresi quelli importati da paesi terzi, può essere fatto ricorso a laboratori
esterni, ai sensi dell’articolo successivo e del secondo periodo del comma 2 dell’articolo 30 del
presente decreto.
3. Per i medicinali sperimentali, il promotore della sperimentazione fa sì che il laboratorio esterno
sia conforme ai requisiti descritti nella domanda di autorizzazione della sperimentazione, di cui
all’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n.211. Quando i prodotti sono
importati da paesi terzi, le analisi non sono obbligatorie, ferma restando la responsabilità
dell’importatore di verificare che essi siano prodotti e controllati secondo standard almeno
equivalenti a quelli previsti dalle normative comunitarie.
4. Durante il controllo finale del prodotto finito, prima della distribuzione o dell’immissione in
commercio o dell’utilizzazione per sperimentazione clinica, il sistema di controllo della qualità tiene
conto, oltre che dei risultati delle analisi, anche di informazioni essenziali come le condizioni di
produzione, i controlli nel corso del processo, l’esame dei documenti di produzione, la conformità
del prodotto alle specifiche e dell’imballaggio definitivo.
5. I campioni di ogni lotto di medicinale finito sono conservati per almeno un anno dalla data di
scadenza. Per i medicinali sperimentali, campioni sufficienti di ogni lotto di prodotto sfuso e delle
principali componenti d’imballaggio usate per ogni lotto di prodotto finito sono conservati, per
almeno due anni dal completamento o dalla sospensione formale dell’ultima sperimentazione clinica
in cui il lotto è stato usato, qualunque sia il periodo più lungo. I campioni delle materie prime usate
nel processo di produzione, esclusi solventi, gas o acqua, sono conservati per almeno due anni dal
rilascio del lotto del medicinale. Tale periodo può essere abbreviato se il periodo di stabilità della
materia prima, indicato nella specifica che la riguarda, è più breve. Tutti i campioni sono tenuti a
disposizione delle autorità competenti. Con l’approvazione dell’AIFA possono essere definite altre
condizioni di campionamento e di conservazione delle materie prime e di taluni medicinali quando
sono prodotti singolarmente o in piccola quantità, o il loro immagazzinamento solleva particolari
problemi.
Art. 69
(Appalto di operazioni)
1. Ogni operazione di produzione o operazione collegata, affidata contrattualmente a terzi, forma
oggetto di un contratto scritto.
2. Il contratto definisce chiaramente le responsabilità delle parti e in particolare l’obbligo
dell’appaltatore di rispettare le norme di buona fabbricazione e il modo in cui la persona qualificata,
responsabile della certificazione di ciascun lotto, deve esercitare le proprie funzioni.
3. L’appaltatore non può subappaltare alcun lavoro affidatogli senza una autorizzazione scritta del
committente.
4. L’appaltatore rispetta i principi e le linee guida delle norme di buona fabbricazione e si sottopone
alle ispezioni effettuate dalle autorità competenti di cui all’articolo 53, comma 1 lett. a) del presente
decreto e all’articolo 15 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n.211.
36
Art. 70
(Reclami, ritiri del medicinale e smascheramento d’emergenza)
1. Per i medicinali, il produttore mette in opera un sistema che registra ed esamina i reclami e un
sistema efficace di ritiro rapido, in qualunque momento, dei medicinali già nella rete di
distribuzione. Egli registra ed esamina ogni reclamo relativo a difetti e informa l’AIFA di tutti i
difetti che possono dar luogo a ritiri dal mercato, ad anormali limitazioni delle forniture e, nei limiti
del possibile, indica i paesi di destinazione. I ritiri dal mercato sono effettuati in conformità alle
disposizioni di cui all’articolo 34, comma 7 del presente decreto.
2. Per i medicinali sperimentali, il produttore istituisce, insieme al promotore della sperimentazione,
un sistema che registra ed esamina i reclami e un sistema efficace di ritiro rapido, in qualunque
momento, dei medicinali sperimentali già distribuiti. Egli registra ed esamina ogni reclamo
riguardante difetti e informa l’AIFA di tutti i difetti che possono dar luogo a ritiri o ad anormali
limitazioni delle forniture. Per i medicinali sperimentali sono indicati tutti i centri di
sperimentazione e, nei limiti del possibile, anche i paesi di destinazione. In caso di medicinale
sperimentale di cui sia stata rilasciata l’AIC, il produttore di tale medicinale, insieme al promotore
della sperimentazione, informa il titolare dell’AIC di ogni possibile difetto del medicinale
autorizzato.
3. Se necessario ad accelerare un ritiro di cui al comma 2, il promotore della sperimentazione
predispone una procedura per lo smascheramento urgente di medicinali mascherati. La procedura
garantisce che l’identità del medicinale mascherato sia rivelata solo nella misura del necessario.
Art. 71
(Autoispezione)
1. In seno al sistema di assicurazione della qualità, il produttore effettua ripetute autoispezioni per
controllare l’applicazione e il rispetto delle norme di buona fabbricazione e proporre i necessari
correttivi. Le autoispezioni sono registrate come pure tutti i successivi correttivi.
Art. 72
(Etichettatura)
1. L’etichettatura di un medicinale sperimentale deve garantire la tutela del soggetto e la
tracciabilità, deve consentire l’identificazione del medicinale e dello studio clinico e permettere
l’uso adeguato del medicinale sperimentale.
TITOLO V
Etichettatura e foglio illustrativo
Art. 73
(Etichettatura)
1. L’imballaggio esterno o, in mancanza dello stesso, il confezionamento primario dei medicinali
reca le indicazioni seguenti:
a) la denominazione del medicinale, seguita dal dosaggio e dalla forma farmaceutica, aggiungendo
se appropriato il termine “prima infanzia”, “bambini” o “adulti”; quando il medicinale contiene fino
a tre sostanze attive, e solo quando la denominazione è un nome di fantasia, esso è seguito dalla
denominazione comune;
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b) la composizione qualitativa e quantitativa in termini di sostanze attive per unità posologica o, in
relazione alla forma farmaceutica, per un dato volume o peso, riportata utilizzando le
denominazioni comuni;
c) la forma farmaceutica e il contenuto della confezione espresso in peso, volume o unità
posologiche;
d) un elenco degli eccipienti, con azione o effetto noti, inclusi nelle linee guida pubblicate a norma
dell’articolo 65 della Direttiva 2001/83/CE; tuttavia, se si tratta di un prodotto iniettabile o di una
preparazione topica o per uso oculare, tutti gli eccipienti devono essere riportati;
e) la modalità di somministrazione e, se necessario, la via di somministrazione; in corrispondenza di
tale indicazione deve essere riservato uno spazio su cui riportare la posologia prescritta dal medico;
f) l’avvertenza “Tenere il medicinale fuori dalla portata e dalla vista dei bambini”;
g) le avvertenze speciali eventualmente necessarie per il medicinale in questione con particolare
riferimento alle controindicazioni provocate dalla interazione del medicinale con bevande alcoliche
e superalcoliche, nonché l’eventuale pericolosità per la guida derivante dall’assunzione dello stesso
medicinale;
h) il mese e l’anno di scadenza, indicati con parole o numeri;
i) le speciali precauzioni di conservazione, se previste;
l) se necessarie, le precauzioni particolari da prendere per lo smaltimento del medicinale non
utilizzato o dei rifiuti derivati dallo stesso, nonché un riferimento agli appositi sistemi di raccolta
esistenti;
m) il nome e l’indirizzo del titolare dell’AIC, preceduti dall’espressione «Titolare AIC:»;
n) il numero dell’AIC;
o) il numero del lotto di produzione;
p) per i medicinali non soggetti a prescrizione, le indicazioni terapeutiche e le principali istruzioni
per l’uso del medicinale;
q) il regime di fornitura secondo le disposizioni del titolo VI del presente decreto;
r) il prezzo al pubblico del medicinale, che, limitatamente ai medicinali di cui all’articolo 96, deve
essere indicato in conformità di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 27
maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni dalla legge 26 luglio 2005, n.149;
s) l’indicazione delle condizioni di rimborso da parte del Servizio sanitario nazionale.
2. In aggiunta alle indicazioni previste dal comma 1, sono riportati, previa autorizzazione
dell’AIFA, il nome e l’indirizzo di chi, in base a uno specifico accordo con il titolare dell’AIC,
provvede all’effettiva commercializzazione del medicinale su tutto il territorio nazionale. Tali
indicazioni, nonché eventuali simboli ed emblemi relativi allo stesso distributore, non devono
impedire la chiara lettura delle indicazioni, dei simboli e degli emblemi concernenti il titolare AIC.
3. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicate le disposizioni vigenti concernenti
l’adozione di sistemi atti a garantire l’autenticità e la tracciabilità dei medicinali di cui ai decreti
ministeriali 2 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20
novembre 2001, n. 270 e 15 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 4 gennaio 2005, n. 2, nonché quelle riguardanti l’etichettatura dei medicinali dispensati
a carico del Servizio sanitario nazionale. Il Ministro della salute adotta opportune iniziative dirette
ad evitare che l’applicazione delle norme concernenti la bollinatura e la tracciabilità dei medicinali
comporti oneri eccessivi per i medicinali a basso costo.
4. L’AIFA assicura il rispetto delle indicazioni dettagliate previste dall’articolo 65 della Direttiva
2001/83/CE, anche per i medicinali autorizzati secondo le disposizioni del Regolamento (CE) n.
726/2004.
Art. 74
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(Etichettatura per blister e confezionamento primario di piccole dimensioni)
1.I confezionamenti primari diversi da quelli previsti ai commi 2 e 3 recano le indicazioni di cui
all’articolo 73.
2. Purchè contenuti in un imballaggio esterno conforme a quanto prescritto dagli articoli 73 e 79, i
confezionamenti primari che si presentano sotto forma di blister, possono limitarsi a recare le
indicazioni seguenti:
a) la denominazione del medicinale a norma dell’articolo 73, lettera a);
b) il nome del titolare dell’AIC;
c) il mese e l’anno di scadenza indicati con parole o numeri;
d) il numero del lotto di produzione.
3. I confezionamenti primari di piccole dimensioni, sui quali è impossibile menzionare le
informazioni di cui agli articoli 73 e 79, recano almeno le indicazioni seguenti:
a) la denominazione del medicinale, a norma dell’articolo 73, lettera a), e, se necessario, la via di
somministrazione;
b) la modalità di somministrazione;
c) il mese e l’anno di scadenza indicati con parole o numeri;
d) il numero del lotto di produzione;
e) il contenuto in peso, in volume o in unità posologiche.
Art. 75
(Disposizioni particolari a favore di non vedenti e ipovedenti)
1. Ad esclusione dei medicinali di cui agli articoli 92 e 94, nonché di altre ipotesi eventualmente
individuate a livello comunitario, la denominazione del medicinale seguita dal dosaggio e dalla
forma farmaceutica ed eventuali altre informazioni essenziali figurano anche in caratteri Braille
sull’imballaggio esterno. Il titolare dell’AIC garantisce che il foglio illustrativo è messo a
disposizione, su richiesta delle associazioni dei pazienti, in formati adeguati per i non vedenti e per
gli ipovedenti.
2. Il Ministero della salute, d’intesa con le rappresentanze dell’industria farmaceutica e dei soggetti
non vedenti e ipovedenti, definisce entro il 31 dicembre 2006 le modalità per informare i soggetti
non vedenti e ipovedenti sul mese e anno di scadenza del prodotto e eventuali segnali convenzionali
per particolari condizioni d’uso o di conservazione, da riportare sull’imballaggio esterno o in un
cartoncino pieghevole, o da rendere comunque facilmente accessibile ai non vedenti o ipovedenti
con altra modalità, inserito nella confezione.
3. Con decreto del Ministro della salute, con la procedura di cui al comma 2, sono stabilite le
modalità di attuazione del secondo periodo del comma 1, anche tenendo conto di esperienze
volontarie già poste in essere su parte del territorio nazionale. Nelle more dell’emanazione del
decreto ministeriale, sono osservate le linee guida emanate dalla Commissione europea.
Art. 76
(Obbligo del foglio illustrativo)
1. È obbligatorio includere, nell’imballaggio esterno dei medicinali, un foglio illustrativo, salvo il
caso in cui tutte le informazioni richieste dagli articoli 74 e 77 figurano direttamente
sull’imballaggio esterno o sul confezionamento primario.
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Art. 77
(Contenuto del foglio illustrativo)
1. Il foglio illustrativo è redatto in conformità del riassunto delle caratteristiche del prodotto; esso
contiene, nell’ordine seguente:
a) per l’identificazione del medicinale: 1) la denominazione del medicinale, seguita dal dosaggio e
dalla forma farmaceutica, ed eventualmente se esso è indicato per prima infanzia, bambini o adulti;
quando il medicinale contiene un’unica sostanza attiva e porta un nome di fantasia, deve figurare la
denominazione comune; 2) la categoria farmacoterapeutica o il tipo di attività, redatte in termini
facilmente comprensibili per il paziente;
b) le indicazioni terapeutiche;
c) una lista delle informazioni da conoscere prima di assumere il medicinale: 1) controindicazioni;
2) appropriate precauzioni d’uso, 3) interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione (ad
esempio con alcool, tabacco, alimenti), che possono influire sull’azione del medicinale; 4)
avvertenze speciali;
d) le istruzioni necessarie e consuete per un uso corretto e, in particolare: 1) posologia; 2) modo e,
se necessario, via di somministrazione; 3) frequenza della somministrazione, precisando, se
necessario, il momento appropriato in cui il medicinale può o deve essere somministrato, e
all’occorrenza, in relazione alla natura del prodotto; 4) durata del trattamento, se deve essere
limitata; 5) azioni da compiere in caso di dose eccessiva (ad esempio: descrizione dei sintomi di
riconoscimento e dell’intervento di primo soccorso); 6) condotta da seguire nel caso in cui sia stata
omessa l’assunzione di una o più dosi; 7) indicazione, se necessario, del rischio di effetti
conseguenti alla sospensione del medicinale; 8) specifica raccomandazione a rivolgersi al medico o
al farmacista per ottenere opportuni chiarimenti sull’uso del medicinale;
e) una descrizione degli effetti indesiderati che si possono verificare con il normale uso del
medicinale e, se necessario, delle misure da adottare; il paziente dovrebbe essere espressamente
invitato a comunicare al proprio medico o farmacista qualsiasi effetto indesiderato non descritto nel
foglio illustrativo;
f) un riferimento alla data di scadenza che figura sull’etichetta, seguito dagli elementi
sottospecificati: 1) un’avvertenza contro l’uso del medicinale successivamente a tale data; 2)
all’occorrenza, le precauzioni speciali da prendere per la conservazione del medicinale; 3)
all’occorrenza, un’avvertenza relativa a particolari segni visibili di deterioramento; 4) la
composizione qualitativa completa, in termini di sostanze attive ed eccipienti, nonché la
composizione quantitativa in termini di sostanze attive, fornite impiegando le denominazioni
comuni, per ogni presentazione del medicinale; 5) la forma farmaceutica e il contenuto in peso, in
volume o in unità posologiche, per ogni presentazione del medicinale; 6) il nome e l’indirizzo del
titolare dell’AIC; 7) il nome e l’indirizzo del produttore;
g) quando il medicinale è autorizzato ai sensi del capo V del titolo III del presente decreto con nomi
diversi negli Stati membri della Comunità europea interessati, un elenco con il nome autorizzato in
ciascuno degli Stati membri;
h) la data in cui il foglio illustrativo è stato revisionato l’ultima volta.
2. In aggiunta alle indicazioni previste dal comma 1, è lecito riportare, previa autorizzazione
dell’AIFA, il nome e l’indirizzo di chi, in base a uno specifico accordo con il titolare dell’AIC,
provvede all’effettiva commercializzazione del medicinale su tutto il territorio nazionale. Tali
indicazioni, nonché eventuali simboli ed emblemi relativi allo stesso distributore, devono avere
dimensioni inferiori alle indicazioni, simboli ed emblemi concernenti il titolare AIC.
3. La lista prevista al comma 1, lettera c): a) tiene conto della situazione particolare di determinate
categorie di utilizzatori (bambini, donne in stato di gravidanza o che allattano, anziani, pazienti con
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determinate condizioni patologiche); b) menziona all’occorrenza i possibili effetti sulla capacità di
guidare un veicolo o di azionare macchinari; c) contiene l’elenco di almeno tutti gli eccipienti che è
importante conoscere per un uso efficace e sicuro del medicinale e che sono previsti nelle linee
guida pubblicate a norma dell’articolo 65 della Direttiva 2001/83/CE.
4. Il foglio illustrativo riflette il risultato di indagini compiute su gruppi mirati di pazienti al fine di
assicurare che esso é leggibile, chiaro e di facile impiego.
5. L’AIFA verifica il rispetto della disposizione recata dal precedente comma in occasione del
rilascio dell’AIC nonché in occasione delle successive variazioni che comportano una significativa
modifica del foglio illustrativo.
Art. 78
(Modifiche dell’etichettatura e del foglio illustrativo compatibili con il riassunto delle
caratteristiche del prodotto)
1. Qualunque proposta di modifica di un elemento relativo all’etichettatura o al foglio illustrativo
che non presuppone una variazione del riassunto delle caratteristiche del prodotto, si intende
approvata se l’AIFA non si pronuncia in senso contrario al progetto di modifica entro 90 giorni
dalla data di presentazione della domanda. La mancata pronuncia dell’AIFA non esclude,
comunque, la responsabilità anche penale del produttore e del titolare dell’AIC.
2. Il Ministero della salute, su proposta dell’AIFA, sentite le categorie interessate, individua
modalità per rendere immediatamente disponibili al consumatore le modifiche approvate del foglio
illustrativo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 79
(Segni o pittogrammi)
1. L’imballaggio esterno e il foglio illustrativo possono, previa autorizzazione dell’AIFA, riportare
segni o pittogrammi finalizzati a rendere più esplicite alcune informazioni di cui agli articoli 73 e
77, comma 1, nonché altre informazioni compatibili con il riassunto delle caratteristiche del
prodotto, utili per il paziente, ad esclusione di qualsiasi elemento di carattere promozionale.
Art. 80
(Lingua utilizzata)
1. Almeno le indicazioni di cui agli articoli 73, 77, 79 sono redatte in lingua italiana e,
limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Esse
debbono essere comunque compatibili con il riassunto delle caratteristiche del prodotto. La versione
del foglio illustrativo in lingua tedesca può essere resa disponibile all’acquirente in farmacia all’atto
della vendita del medicinale secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro della salute,
anche tenendo conto di esperienze volontarie già poste in essere su parte del territorio nazionale.
2. Per alcuni medicinali orfani, su domanda motivata del richiedente, l’AIFA può autorizzare che le
indicazioni di cui all’articolo 73 siano redatte soltanto in una delle lingue ufficiali della Comunità.
3. L’uso complementare di lingue estere è ammesso purché i relativi testi siano esattamente
corrispondenti a quelli in lingua italiana. Il titolare dell’AIC del medicinale che intende avvalersi di
tale facoltà deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione dello stesso la
traduzione giurata dei testi in lingue estere.
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4. Se il medicinale non è destinato ad essere fornito direttamente al paziente, l’AIFA può dispensare
dall’obbligo di far figurare determinate indicazioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo e di
redigere il foglio illustrativo in lingua italiana e, per i medicinali in commercio nella provincia di
Bolzano, anche in lingua tedesca.
Art. 81
(Caratteristiche generali delle informazioni riportate nel foglio illustrativo e nelle etichettature)
1. Le informazioni di cui al presente titolo sono riportate in modo da risultare facilmente leggibili,
chiaramente comprensibili e indelebili.
2. Il foglio illustrativo, in particolare, deve consentire all’utilizzatore di usare correttamente il
medicinale, se necessario ricorrendo all’ausilio di operatori sanitari.
Art. 82
(Conseguenze in caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo)
1. In caso d’inosservanza delle disposizioni del presente titolo, l’AIFA, con provvedimento
motivato, intima al titolare dell’AIC l’adeguamento dell’etichettatura o del foglio illustrativo,
stabilendo un termine per l’adempimento. In caso di mancata ottemperanza entro il termine indicato,
l’AIFA può sospendere l’AIC del medicinale fino all’adempimento. La sospensione è notificata
all’interessato con l’indicazione dei mezzi di ricorso previsti dalla legislazione vigente e del termine
entro cui essi possono essere proposti.
2. Fermo restando l’obbligo di adeguare l’etichettatura e il foglio illustrativo dei nuovi lotti di
produzione alle prescrizioni del presente decreto, le confezioni già in commercio conformi alle
previgenti disposizioni possono essere vendute fino alla data di scadenza, fatti salvi i provvedimenti
adottati a tutela della salute pubblica.
Art. 83
(Disposizioni particolari per l’etichettatura dei medicinali contenenti radionuclidi)
1. L’imballaggio esterno ed il contenitore dei medicinali contenenti radionuclidi sono etichettati in
conformità delle norme sulla sicurezza del trasporto dei materiali radioattivi emanate dall’Agenzia
internazionale dell’energia atomica. Inoltre, l’etichettatura è conforme ai commi 2 e 3.
2. L’etichettatura del contenitore blindato di protezione deve riportare le indicazioni richieste
all’articolo 73. Inoltre l’etichettatura del contenitore di protezione deve spiegare chiaramente tutti i
codici usati sul flaconcino, indicando, se occorre, per una determinata ora e data, la quantità totale o
unitaria di radioattività ed il numero di capsule o, per i liquidi, il numero di millilitri contenuti nel
contenitore.
3. L’etichettatura del contenitore deve riportare le informazioni seguenti:
a) il nome o il codice del medicinale, compreso il nome o il simbolo chimico del radionuclide;
b) l’identificazione del lotto e la data di scadenza;
c) il simbolo internazionale della radioattività;
d) il nome e l’indirizzo del produttore;
e) la quantità di radioattività come specificato al comma 2.
42
Art. 84
(Foglio illustrativo di radiofarmaci, generatori di radionuclidi, kit di radionuclidi, precursori di
radionuclidi)
1. L’autorità competente verifica che nell’imballaggio dei radiofarmaci e dei generatori, dei kit e dei
precursori di radionuclidi sia allegato un foglio illustrativo contenente istruzioni dettagliate. Il
testo di questo foglio illustrativo è redatto in conformità dell’articolo 77. Esso riporta inoltre le
precauzioni che l’operatore e il paziente devono prendere durante la preparazione e la
somministrazione del medicinale, nonché le particolari precauzioni da prendere per lo smaltimento
della confezione e del contenuto non utilizzato.
Art. 85
(Disposizioni particolari per l’etichettatura e il foglio illustrativo di medicinali omeopatici)
1. Senza pregiudizio delle disposizioni del comma 2, i medicinali omeopatici sono etichettati in
conformità del presente titolo e contraddistinti dall’indicazione della loro natura omeopatica apposta
in caratteri chiari e leggibili.
2. L’etichettatura ed eventualmente il foglio illustrativo dei medicinali omeopatici di cui agli articoli
16 e 20 recano obbligatoriamente ed esclusivamente le indicazioni seguenti:
a) dicitura “medicinale omeopatico” in grande evidenza, seguita dalla frase “senza indicazioni
terapeutiche approvate”;
b) denominazione scientifica del ceppo o dei ceppi omeopatici o, in mancanza di questa, la
denominazione scientifica del materiale o dei materiali di partenza per preparazioni omeopatiche o
altra denominazione figurante in una farmacopea, accompagnata dalla denominazione propria della
tradizione omeopatica seguita dal grado di diluizione, espressa con i simboli della farmacopea
utilizzata a norma dell’articolo 1, comma 1, lett. d); se il medicinale omeopatico è composto da due
o più ceppi omeopatici, nell’etichettatura la loro denominazione scientifica può essere completata da
un nome di fantasia;
c) nome e indirizzo del titolare della registrazione e, se diverso, del produttore;
d) modalità di somministrazione e, se necessario, via di somministrazione;
e) mese e anno di scadenza indicati con parole o numeri;
f) forma farmaceutica;
g) contenuto della confezione, in peso, volume o in unità di somministrazione;
h) eventuali precauzioni particolari da prendere per la conservazione del medicinale;
i) avvertenza speciale, se il medicinale lo richiede;
l) numero del lotto di produzione;
m) numero di registrazione;
n) un’avvertenza all’utilizzatore di consultare un medico se i sintomi persistono;
o) prezzo del medicinale;
p) dicitura “medicinale non a carico del Servizio sanitario nazionale”.
Art. 86
(Aggiornamento delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo)
1. Le disposizioni del presente titolo riguardanti i contenuti dell’etichettatura e del foglio illustrativo
dei medicinali possono essere aggiornati su proposta o previa consultazione dell’AIFA, con decreto
del Ministro della salute, in conformità delle disposizioni comunitarie.
43
TITOLO VI
Classificazione dei medicinali ai fini della fornitura
Art. 87
(Classi dei medicinali ai fini della fornitura)
1. All’atto del rilascio dell’AIC o successivamente, previa nuova valutazione dell’AIFA, anche su
istanza del richiedente, i medicinali sono classificati in una o più delle seguenti categorie:
a) medicinali soggetti a prescrizione medica;
b) medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta;
c) medicinali soggetti a prescrizione medica speciale;
d) medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, comprendenti:
1) medicinali vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti;
2) medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso
assimilabile;
3) medicinali utilizzabili esclusivamente dallo specialista;
e) medicinali non soggetti a prescrizione medica comprendenti:
1) medicinali da banco o di automedicazione;
2) restanti medicinali non soggetti a prescrizione medica.
Art. 88
(Medicinali soggetti a prescrizione medica)
1. I medicinali sono soggetti a prescrizione medica quando:
a) possono presentare un pericolo, direttamente o indirettamente, anche in condizioni normali di
utilizzazione, se sono usati senza controllo medico;
b) sono utilizzati spesso, e in larghissima misura, in modo non corretto e, di conseguenza, con
rischio di un pericolo diretto o indiretto per la salute;
c) contengono sostanze o preparazioni di sostanze la cui attività o le cui reazioni avverse richiedono
ulteriori indagini;
d) sono destinati ad essere somministrati per via parenterale, fatte salve le eccezioni stabilite dal
Ministero della salute, su proposta o previa consultazione dell’AIFA.
2. I medicinali di cui al comma 1, quando non hanno le caratteristiche dei medicinali previsti dagli
articoli 89, 92 e 94, devono recare sull’imballaggio esterno o, in mancanza dello stesso, sul
confezionamento primario la frase «Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica».
3. La ripetibilità della vendita di medicinali di cui al comma 2 è consentita, salvo diversa
indicazione del medico prescrivente, per un periodo non superiore a sei mesi a partire dalla data
della compilazione della ricetta e comunque per non più di dieci volte. L’indicazione da parte del
medico di un numero di confezioni superiori all’unità esclude la ripetibilità della vendita. Sono in
ogni caso fatte salve le diverse prescrizioni stabilite, con riferimento a particolari tipologie di
medicinali, con decreto del Ministro della salute.
Art. 89
(Medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta)
1. Sono soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta i medicinali che, presentando
una o più delle caratteristiche previste dall’articolo 88, comma 1, possono determinare, con l’uso
continuato, stati tossici o possono comportare, comunque, rischi particolarmente elevati per la
salute.
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2. I medicinali di cui al comma 1 devono recare sull’imballaggio esterno o, in mancanza dello
stesso, sul confezionamento primario la frase «Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica
utilizzabile una sola volta».
3. Le ricette mediche relative ai medicinali di cui al comma 1 hanno validità limitata a trenta giorni;
esse devono essere ritirate dal farmacista, che è tenuto a conservarle per sei mesi, se non le
consegna all’autorità competente per il rimborso del prezzo a carico del Servizio sanitario nazionale.
Decorso tale periodo il farmacista distrugge le ricette con modalità atte ad escludere l’accesso di
terzi ai dati in esse contenuti.
4. Il medico è tenuto ad indicare sulla ricetta relativa a medicinali disciplinati dal presente articolo il
nome e il cognome del paziente; nei casi in cui disposizioni di carattere speciale esigono la
riservatezza dei trattamenti, si applicano le relative procedure.
5. La ricetta, che deve comunque contenere, stampata o apposta con timbro, la chiara indicazione
del medico prescrivente e della struttura da cui lo stesso dipende, non ha validità ove sia priva degli
elementi di cui al comma 4 ovvero della data e della firma del medico.
Art. 90
(Medicinali soggetti a prescrizione medica speciale)
1. I medicinali soggetti a prescrizione medica speciale sono i medicinali per i quali il testo unico
delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni, prevede specifiche modalità di
distribuzione e prescrizione.
2. Ferma restando la disciplina del testo unico richiamato al comma 1, i medicinali soggetti a
prescrizione medica speciale possono essere sottoposti anche ad altre limitazioni previste dal
presente decreto e dalle disposizioni che ne assicurano l’attuazione.
Art. 91
(Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa)
1. I medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa sono i medicinali la cui prescrizione o la
cui utilizzazione è limitata a taluni medici o a taluni ambienti, in conformità di quanto disciplinato
dagli articoli 92, 93 e 94.
Art. 92
(Medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili)
1. I medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero sono i medicinali che, per le
caratteristiche farmacologiche, o per innovatività, per modalità di somministrazione o per altri
motivi di tutela della salute pubblica, non possono essere utilizzati in condizioni di sufficiente
sicurezza al di fuori di strutture ospedaliere.
2. Tenuto conto delle caratteristiche dei medicinali, l’AIFA può stabilire che l’uso dei medicinali
previsti dal comma 1 è limitato a taluni centri ospedalieri o, invece, è ammesso anche nelle strutture
di ricovero a carattere privato.
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3. I medicinali disciplinati dal presente articolo devono recare sull’imballaggio esterno o, in
mancanza di questo, sul confezionamento primario le frasi «Uso riservato agli ospedali. Vietata la
vendita al pubblico». Nelle ipotesi previste dal comma 2 la prima frase è modificata in rapporto
all’impiego autorizzato del medicinale.
4. I medicinali disciplinati dal presente articolo sono forniti dai produttori e dai grossisti
direttamente alle strutture autorizzate a impiegarli o agli enti da cui queste dipendono.
Art. 93
(Medicinali vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di
specialisti)
1. I medicinali vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti sono i
medicinali che, sebbene utilizzabili anche in trattamenti domiciliari, richiedono che la diagnosi sia
effettuata in ambienti ospedalieri o in centri che dispongono di mezzi di diagnosi adeguati, o che la
diagnosi stessa e, eventualmente, il controllo in corso di trattamento sono riservati allo specialista.
2. I medicinali di cui al comma 1 devono recare sull’imballaggio esterno o, in mancanza di questo,
sul confezionamento primario, dopo le frasi «Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica», o
«Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica utilizzabile una sola volta», la specificazione
del tipo di struttura o di specialista autorizzato alla prescrizione.
Art. 94
(Medicinali utilizzabili esclusivamente dallo specialista)
1. I medicinali utilizzabili esclusivamente dallo specialista in ambulatorio sono i medicinali che, per
loro caratteristiche farmacologiche e modalità di impiego, sono destinati ad essere utilizzati
direttamente dallo specialista durante la visita ambulatoriale.
2. Lo specialista può utilizzare un medicinale di cui al comma 1 presso il domicilio del paziente,
soltanto se la somministrazione dello stesso non necessita di particolari attrezzature ambulatoriali.
3. I medicinali disciplinati dal presente articolo devono recare sull’imballaggio esterno o, in
mancanza di questo, sul confezionamento primario le frasi: «Uso riservato a…», con specificazione
dello specialista autorizzato all’impiego del medicinale, e «Vietata la vendita al pubblico».
4. I medicinali disciplinati dal presente articolo possono essere forniti dai produttori e dai grossisti
direttamente agli specialisti autorizzati ad impiegarli.
Art. 95
(Accertamenti sull’osservanza delle disposizioni in materia di classificazione)
1. Le ASL verificano a campione il rispetto da parte dei farmacisti delle disposizioni del presente
titolo, informando dell’esito della verifica il Ministero della salute e l’AIFA.
Art. 96
(Medicinali non soggetti a prescrizione)
1. I medicinali non soggetti a prescrizione sono quelli che non rispondono ai criteri di cui agli
articoli da 88 a 94.
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2. Il farmacista può dare consigli al cliente, in farmacia, sui medicinali di cui al comma 1. Gli stessi
medicinali possono essere oggetto di pubblicità presso il pubblico se hanno i requisiti stabiliti dalle
norme vigenti in materia e purché siano rispettati i limiti e le condizioni previsti dalle stesse norme.
3. Se il medicinale è classificato nella classe c bis dell’articolo 8, comma 10, della legge 24
dicembre 1993, n. 537, in etichetta deve essere riportata la dicitura “medicinale di
automedicazione”. Nei rimanenti casi deve essere riportata la dicitura “medicinale non soggetto a
prescrizione medica”.
4. L’imballaggio esterno dei medicinali previsti dal presente articolo, reca un bollino di
riconoscimento che ne permette la chiara individuazione da parte del consumatore, conforme al
decreto del Ministro della salute 1° febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n.33, dell’8 febbraio 2002 ed eventuali modificazioni.
Art. 97
(Pubblicazione dell’elenco dei medicinali secondo la classificazione ai fini della fornitura)
1. Entro il mese di febbraio di ogni anno, l’AIFA procede alla pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana di tutti i medicinali dei quali è autorizzata l’immissione in
commercio, con la specificazione per ciascuno di essi della classe di appartenenza prevista dal
presente titolo.
2. Ogni anno l’AIFA comunica alla Commissione europea e agli altri Stati membri della Comunità
europea le modifiche apportate all’elenco di cui al comma precedente, limitatamente ai medicinali la
cui fornitura è soggetta all’obbligo di prescrizione medica, precisandone la classificazione.
Art. 98
(Tutela delle prove e delle sperimentazioni finalizzate ad una modifica della classificazione)
1. Quando una modifica della classificazione di un medicinale è stata autorizzata in base a prove
precliniche o sperimentazioni cliniche significative, l’AIFA, per un anno dalla data di tale
autorizzazione, non tiene conto di tali prove precliniche o sperimentali ai fini dell’esame della
domanda di classificazione di un altro medicinale a base della stessa sostanza presentata da diverso
richiedente o titolare.
TITOLO VII
Distribuzione all’ingrosso di medicinali
Art. 99
(Ambito di applicazione)
1. Il presente titolo disciplina la distribuzione all’ingrosso dei medicinali per uso umano, nonché
delle materie prime farmacologicamente attive.
2. L’attività di distribuzione all’ingrosso sul territorio nazionale di medicinali può riguardare
unicamente medicinali per cui è stata rilasciata una AIC ai sensi del presente decreto o del
Regolamento (CE) n. 726/2004.
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3. Qualsiasi distributore, che non sia il titolare dell’AIC, il quale intende importare un medicinale da
un altro Stato membro ne dà comunicazione al titolare dell’AIC, al Ministero della salute e
all’AIFA almeno quarantacinque giorni prima di provvedere alla distribuzione di detto medicinale.
Art. 100
(Autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso dei medicinali)
1. La distribuzione all’ingrosso di medicinali è subordinata al possesso di un’autorizzazione
rilasciata dalla Regione o dalla Provincia autonoma ovvero dalle altre autorità competenti,
individuate dalla legislazione delle Regioni o delle Province autonome.
2. Le attività di distribuzione all’ingrosso di medicinali e quella di fornitura al pubblico di
medicinali in farmacia sono fra loro incompatibili.
3. L’autorizzazione di cui al comma 1 non è richiesta se l’interessato è in possesso
dell’autorizzazione alla produzione prevista dall’art. 50 a condizione che la distribuzione all’ingrosso
è limitata ai medicinali, comprese le materie prime farmacologicamente attive, oggetto di tale
autorizzazione.
4. Il possesso dell’autorizzazione ad esercitare l’attività di grossista di medicinali non dispensa
dall’obbligo di possedere l’autorizzazione alla produzione ottenuta in conformità al titolo IV del
presente decreto, e di rispettare le condizioni stabilite al riguardo, anche quando l’attività di
produzione o di importazione è esercitata a titolo di attività collaterale.
5. E’ esclusa dall’ambito di applicazione del presente titolo, l’attività di intermediazione del
commercio all’ingrosso che non comporta acquisto o cessione di medicinali all’ingrosso.
6. Le bombole e gli altri contenitori di ossigeno, ed eventualmente di altri gas medicinali da
individuarsi con decreto del Ministro della salute, possono essere forniti direttamente al domicilio
dei pazienti, alle condizioni stabilite dalle disposizioni regionali.
Art. 101
(Requisiti richiesti per l’ottenimento dell’autorizzazione)
1. Per ottenere l’autorizzazione, il richiedente deve soddisfare le condizioni seguenti:
a) disporre di locali, di installazioni e di attrezzature idonei, sufficienti a garantire una buona
conservazione e una buona distribuzione dei medicinali;
b) disporre di adeguato personale nonché di una persona responsabile, in possesso del diploma di
laurea in farmacia o in chimica o in chimica e tecnologia farmaceutiche o in chimica industriale,
che non abbia riportato condanne penali per reati contro il patrimonio o comunque connessi al
commercio di medicinali non conforme alle disposizioni del presente decreto, né condanne penali
definitive di almeno due anni per delitti non colposi;
c) impegnarsi a rispettare gli obblighi cui è soggetto a norma dell’articolo 104.
2. La persona responsabile di cui alla lettera b) del comma 1 deve svolgere la propria attività a
carattere continuativo nella sede indicata nell’autorizzazione con un orario compatibile con le
necessità derivanti dalle dimensioni dell’attività di distribuzione espletata.
3. La responsabilità di più magazzini appartenenti allo stesso titolare può essere affidata a una stessa
persona, purché l’attività da questa svolta in ciascun magazzino sia compatibile con quanto previsto
al comma 2.
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Art. 102
(Distribuzione all’ingrosso esercitata in più magazzini)
1. Per esercitare la distribuzione all’ingrosso mediante più magazzini, dislocati in differenti Regioni,
l’interessato deve ottenere distinte autorizzazioni, inoltrando domanda a ciascuna Autorità
competente.
Art. 103
(Procedura di autorizzazione)
1. Entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione, l’Autorità competente
comunica all’interessato l’esito della stessa. Se i dati forniti dall’interessato non sono sufficienti a
dimostrare il rispetto delle condizioni previste dall’articolo 101, la stessa Autorità può richiedere le
necessarie integrazioni; in tal caso il termine di novanta giorni è sospeso fino alla presentazione dei
dati complementari richiesti.
2. L’autorizzazione, da rilasciarsi previa ispezione del magazzino, deve specificare:
a) la sede del magazzino;
b) le generalità della persona responsabile, ai sensi dell’articolo 101;
c) i medicinali o il tipo di medicinali che possono essere oggetto dell’attività di distribuzione
all’ingrosso, in relazione alle attrezzature di cui dispone il magazzino;
d) il territorio geografico entro il quale il grossista ha dichiarato di essere in grado di operare nel
rispetto del disposto del comma 2 dell’articolo 105.
3. Contemporaneamente alla notifica all’interessato, l’autorità competente provvede ad inviare copia
dell’autorizzazione al Ministero della salute.
4. In caso di diniego dell’autorizzazione, che deve essere in ogni caso motivato, sono comunicati
agli interessati i mezzi di ricorso previsti dalla legislazione in vigore e il termine entro cui il ricorso
può essere proposto.
Art. 104
(Obblighi e facoltà del titolare dell’autorizzazione)
1. Il titolare dell’autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso dei medicinali è tenuto a:
a) rendere i locali, le installazioni e le attrezzature di cui all’articolo 101, comma 1, lettera a),
accessibili in ogni momento agli agenti incaricati di ispezionarli;
b) approvvigionarsi di medicinali unicamente da persone o società che possiedono esse stesse
l’autorizzazione ovvero sono esonerate dall’obbligo di possederla ai sensi dell’articolo 100, comma
3; tale obbligo riguarda anche le forniture provenienti da altri paesi della Comunità economica
europea, compatibilmente con le legislazioni ivi vigenti;
c) fornire medicinali unicamente a persone, società o enti che possiedono essi stessi l’autorizzazione
alla distribuzione all’ingrosso di medicinali, ovvero sono autorizzati o abilitati ad altro titolo ad
approvvigionarsi di medicinali;
d) possedere un piano d’emergenza che assicura l’effettiva applicazione di qualsiasi azione di ritiro
dal mercato disposta dall’AIFA o avviata in cooperazione con il produttore o il titolare dell’AIC del
medicinale in questione;
e) conservare una documentazione, sotto forma di fatture, oppure sotto forma computerizzata o
sotto qualsiasi altra forma idonea, che riporta, per ogni operazione di entrata e di uscita, almeno le
informazioni seguenti:
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1) data;
2) denominazione del medicinale;
3) quantitativo ricevuto o fornito;
4) numero di lotto per ogni operazione di entrata; detto numero deve essere indicato nella
bolla di consegna della merce fornita al grossista;
5) nome e indirizzo del fornitore o del destinatario, a seconda dei casi;
f) tenere la documentazione di cui alla lettera e) a disposizione delle autorità competenti, ai fini di
ispezione, per un periodo di cinque anni;
g) avvalersi, sia in fase di approvvigionamento, sia in fase di distribuzione dei medicinali, di mezzi
idonei a garantire la corretta conservazione degli stessi durante il trasporto, nell’osservanza delle
norme tecniche eventualmente emanate dal Ministero della salute, assicurandone l’osservanza
anche da parte di terzi;
h) rispondere ai princìpi e alle linee guida in materia di buona pratica di distribuzione dei medicinali
di cui al decreto ministeriale 6 luglio 1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, n. 190 del 14 agosto 1999 ed eventuali modificazioni;
i) assolvere agli obblighi previsti dall’articolo 105.
Art. 105
(Dotazioni minime e fornitura dei medicinali)
1. Fatta eccezione per chi importa medicinali e per chi distribuisce esclusivamente materie prime
farmacologicamente attive o gas medicinali o medicinali disciplinati dagli articoli 92 e 94 del
presente decreto, o medicinali di cui detiene l’AIC o la concessione di vendita, il titolare
dell’autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso è tenuto a detenere almeno:
a) i medicinali di cui alla tabella 2 allegata alla Farmacopea Ufficiale della Repubblica italiana;
b) il 90% dei medicinali in possesso di un’AIC, inclusi i medicinali omeopatici autorizzati ai sensi
dell’articolo 18 del presente decreto; tale percentuale deve essere rispettata anche nell’ambito dei
soli medicinali generici.
2. Il titolare di un’AIC di un medicinale e i distributori di tale medicinale immesso effettivamente
sul mercato assicurano, nei limiti delle loro responsabilità, forniture appropriate e continue di tale
medicinale alle farmacie e alle persone autorizzate a consegnare medicinali in modo da soddisfare
le esigenze dei pazienti.
3. La fornitura alle farmacie, anche ospedaliere, o agli altri soggetti autorizzati a fornire medicinali
al pubblico, dei medicinali di cui il distributore è provvisto deve avvenire con la massima
sollecitudine e, comunque, entro le dodici ore lavorative successive alla richiesta, nell’ambito
territoriale indicato nella dichiarazione di cui all’articolo 103, comma 2, lettera d).
4. Il titolare dell’AIC è obbligato a fornire entro le quarantotto ore, su richiesta delle farmacie,
anche ospedaliere, un medicinale che non è reperibile nella rete di distribuzione regionale.
5. Per ogni operazione, il distributore all’ingrosso deve consegnare al destinatario un documento da
cui risultano, oltre al proprio nome e indirizzo:
a) la data;
b) la denominazione e la forma farmaceutica del medicinale;
c) il quantitativo fornito al destinatario;
d) il nome e l’indirizzo del destinatario.
Art. 106
50
(Disposizioni concernenti medicinali particolari)
1. I radiofarmaci possono essere ceduti da produttori e grossisti soltanto a grossisti in possesso di
autorizzazione a detenere sostanze radioattive, a istituti universitari o a reparti ospedalieri di
medicina nucleare.
2. Ove medicinali immunologici o medicinali derivati dal sangue risultano prodotti e posti in
commercio in quantità insufficienti a soddisfare in modo ottimale le esigenze terapeutiche, il
Ministero della salute, sentita l’AIFA, può adottare disposizioni dirette ad assicurare la migliore
utilizzazione dei quantitativi disponibili.
3. Restano ferme le disposizioni sul commercio all’ingrosso contenute nel testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309.
Art. 107
(Individuazione dei canali di distribuzione dei medicinali)
1. Le farmacie aperte al pubblico, le farmacie ospedaliere e le altre strutture che detengono
medicinali direttamente destinati alla utilizzazione sul paziente devono essere in grado di
comunicare sollecitamente alle autorità competenti che ne fanno richiesta le informazioni che
consentono di individuare il canale di distribuzione di ciascun medicinale.
Art. 108
(Depositari di medicinali)
1. Le disposizioni del presente titolo ad eccezione dell’articolo 105, comma 1 e 3, disciplinano, per
quanto applicabili, anche l’attività di coloro che detengono, per la successiva distribuzione,
medicinali per uso umano sulla base di contratti di deposito stipulati con i titolari dell’AIC dei
medicinali o con loro rappresentanti.
Art. 109
(Ispezioni del Ministero della salute e AIFA)
1. Ferme restando le competenze affidate dal presente decreto alle Regioni e alle Province
autonome, il Ministero della salute e l’AIFA possono effettuare in qualsiasi momento ispezioni
presso i magazzini e le altre sedi in cui vengono conservati medicinali, per accertamenti attinenti a
profili di propria competenza.
2. Su richiesta del Ministero della salute e dell’AIFA le ispezioni di cui al comma 1 possono essere
effettuate dalle Regioni e dalle Province autonome.
Art. 110
(Linee guida in materia di buona pratica di distribuzione)
1. Con decreto del Ministro della salute sono aggiornate, in conformità di nuove disposizioni
comunitarie, le buone pratiche di distribuzione dei medicinali di cui all’articolo 104, comma 1,
lett.h).
Art. 111
51
(Obblighi di comunicazione)
1. L’autorità competente che ha concesso l’autorizzazione di cui al comma 1 dell’articolo 100, se
modifica, sospende o revoca la stessa, in quanto sono venuti meno i requisiti sulla cui base detta
autorizzazione è stata concessa, informa immediatamente il Ministero della salute inviando copia
del provvedimento di sospensione o revoca.
2. Il Ministero della salute, acquisita copia dei provvedimenti di sospensione o revoca di cui al
comma 1, adottati dalle Regioni e dalle Province autonome o dalle autorità da loro delegate, ne
informa la Commissione europea e gli altri Stati membri.
3. Su richiesta della Commissione europea o di uno Stato membro, il Ministero della salute fornisce
qualunque informazione utile relativa all’autorizzazione di cui all’art. 100.
Art.112
(Medicinali omeopatici)
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano anche ai distributori di medicinali
omeopatici.
TITOLO VIII
Pubblicità
Art. 113
(Definizione di pubblicità dei medicinali e ambito di applicazione)
1. Ai fini del presente titolo si intende per “pubblicità dei medicinali” qualsiasi azione
d’informazione, di ricerca della clientela o di esortazione, intesa a promuovere la prescrizione, la
fornitura, la vendita o il consumo di medicinali; essa comprende in particolare quanto segue:
a) la pubblicità dei medicinali presso il pubblico;
b) la pubblicità dei medicinali presso persone autorizzate a prescriverli o a dispensarli, compresi gli
aspetti seguenti:
1) la visita di informatori scientifici presso persone autorizzate a prescrivere o a fornire
medicinali;
2) la fornitura di campioni di medicinali;
3) l’incitamento a prescrivere o a fornire medicinali mediante la concessione, l’offerta o la
promessa di vantaggi pecuniari o in natura, ad eccezione di oggetti di valore intrinseco
trascurabile;
4) il patrocinio di riunioni promozionali cui assistono persone autorizzate a prescrivere o a
fornire medicinali;
5) il patrocinio dei congressi scientifici cui partecipano persone autorizzate a prescrivere o a
fornire medicinali, in particolare il pagamento delle spese di viaggio e di soggiorno di queste
ultime in tale occasione.
2. Non forma oggetto del presente titolo quanto segue:
a) l’etichettatura e il foglio illustrativo, soggetti alle disposizioni del titolo V;
b) la corrispondenza necessaria per rispondere a una richiesta precisa e non sollecitata di
informazioni su un determinato medicinale;
c) le informazioni concrete e i documenti di riferimento riguardanti, ad esempio, i cambiamenti
degli imballaggi, le avvertenze sugli effetti indesiderati nell’ambito della farmacovigilanza, i
cataloghi di vendita e gli elenchi dei prezzi, purché non vi figurino informazioni sul medicinale;
52
d) le informazioni relative alla salute umana o alle malattie umane, purché non contengano alcun
riferimento, neppure indiretto, a un medicinale.
Art. 114
(Principi fondamentali della disciplina)
1. E’ vietata qualsiasi pubblicità di un medicinale per cui non è stata rilasciata un’AIC, conforme al
presente decreto, al Regolamento (CE) 726/2004 o ad altre disposizioni comunitarie vincolanti.
2. Tutti gli elementi della pubblicità di un medicinale devono essere conformi alle informazioni che
figurano nel riassunto delle caratteristiche del prodotto.
3. La pubblicità di un medicinale:
a) deve favorire l’uso razionale del medicinale, presentandolo in modo obiettivo e senza esagerarne
le proprietà;
b) non può essere ingannevole.
Art. 115
(Limiti della pubblicità presso il pubblico)
1. Possono essere oggetto di pubblicità presso il pubblico medicinali che, per la loro composizione e
il loro obiettivo terapeutico, sono concepiti e realizzati per essere utilizzati senza intervento di un
medico per la diagnosi, la prescrizione o la sorveglianza nel corso del trattamento e, se necessario,
con il consiglio del farmacista.
2. È vietata la pubblicità presso il pubblico dei medicinali che possono essere forniti soltanto dietro
presentazione di ricetta medica o che contengono sostanze psicotrope o stupefacenti; in deroga a
tale divieto il Ministero della salute può autorizzare campagne di vaccinazione promosse da imprese
farmaceutiche.
3. È vietata la distribuzione al pubblico di medicinali a scopo promozionale.
4. Fatto salvo quanto previsto nella seconda parte del comma 2 del presente articolo, è vietata la
pubblicità presso il pubblico di medicinali, la cui dispensazione grava, anche se non totalmente, sul
Servizio sanitario nazionale, nonché dei medicinali di cui alle lettere a), b) e c) dell’articolo 3 e
all’articolo 5.
5. In pubblicazioni a stampa, trasmissioni radio-televisive e in messaggi non a carattere
pubblicitario comunque diffusi al pubblico, è vietato mostrare in immagini un medicinale o la sua
denominazione in un contesto che può favorire il consumo del prodotto.
Art. 116
(Caratteristiche e contenuto minimo della pubblicità presso il pubblico)
1. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 115, la pubblicità di un medicinale presso il pubblico:
a) è realizzata in modo che la natura pubblicitaria del messaggio è evidente e il prodotto è
chiaramente identificato come medicinale;
b) comprende almeno:
1) la denominazione del medicinale e la denominazione comune della sostanza attiva;
l’indicazione di quest’ultima non è obbligatoria se il medicinale è costituito da più sostanze
attive;
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2) le informazioni indispensabili per un uso corretto del medicinale;
3) un invito esplicito e chiaro a leggere attentamente le avvertenze figuranti, a seconda dei
casi, nel foglio illustrativo o sull’imballaggio esterno; nella pubblicità scritta l’invito deve
risultare facilmente leggibile dal normale punto d’osservazione; nella pubblicità sulla stampa
quotidiana e periodica deve essere, comunque, scritto con caratteri di dimensioni non inferiori
al corpo nove.
Art. 117
(Contenuti pubblicitari non consentiti)
1. La pubblicità presso il pubblico di un medicinale non può contenere alcun elemento che:
a) fa apparire superflui la consultazione di un medico o l’intervento chirurgico, in particolare
offrendo una diagnosi o proponendo una cura per corrispondenza;
b) induce a ritenere l’efficacia del medicinale priva di effetti indesiderati o superiore o pari ad un
altro trattamento o ad un altro medicinale;
c) induce a ritenere che il medicinale possa migliorare il normale stato di buona salute del soggetto;
d) induce a ritenere che il mancato uso del medicinale possa avere effetti pregiudizievoli sul
normale stato di buona salute del soggetto; tale divieto non si applica alle campagne di vaccinazione
di cui all’articolo 115, comma 2;
e) si rivolge esclusivamente o prevalentemente ai bambini;
f) comprende una raccomandazione di scienziati, di operatori sanitari o di persone largamente note
al pubblico;
g) assimila il medicinale ad un prodotto alimentare, ad un prodotto cosmetico o ad un altro prodotto
di consumo;
h) induce a ritenere che la sicurezza o l’efficacia del medicinale sia dovuta al fatto che si tratta di
una sostanza «naturale»;
i) può indurre ad una errata autodiagnosi;
l) fa riferimento in modo improprio, impressionante o ingannevole a attestazioni di guarigione;
m) utilizza in modo improprio, impressionante o ingannevole rappresentazioni visive delle
alterazioni del corpo umano dovute a malattie o a lesioni, oppure dell’azione di un medicinale sul
corpo umano o su una sua parte.
2. Parimenti, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 116, comma 1, lett. a), non è consentita
la divulgazione di messaggi e di testi il cui intento pubblicitario è occultato dalla ridondanza di altre
informazioni.
3. Con decreto del Ministro della salute può essere stabilito che i messaggi pubblicitari autorizzati ai
sensi dell’articolo 118 contengono il numero di AIC del medicinale.
Art. 118
(Autorizzazione della pubblicità presso il pubblico)
1. Nessuna pubblicità di medicinali presso il pubblico può essere effettuata senza autorizzazione del
Ministero della salute, ad eccezione delle inserzioni pubblicitarie sulla stampa quotidiana o
periodica che, ferme restando le disposizioni dell’articolo 116, comma 1, si limitano a riprodurre
integralmente e senza modifiche le indicazioni, le controindicazioni, le opportune precauzioni
d’impiego, le interazioni, le avvertenze speciali, gli effetti indesiderati descritti nel foglio
illustrativo, con l’eventuale aggiunta di una fotografia o di una rappresentazione grafica
dell’imballaggio esterno o del confezionamento primario del medicinale.
54
2. L’autorizzazione è rilasciata dal Ministero della salute, sentita la Commissione di esperti prevista
dall’articolo 201 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934 e
successive modificazioni.
3. La Commissione di cui al comma 2, nominata dal Ministro della salute, è costituita da:
a) il Ministro stesso o un suo delegato, che la presiede;
b) due membri appartenenti al Ministero della salute, di cui uno rappresentante della Direzione
generale competente in materia di dispositivi medici, un membro in rappresentanza del Ministero
delle attività produttive, un membro designato dall’AIFA, uno appartenente all’Istituto Superiore di
Sanità, due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome. La partecipazione ai lavori della Commissione non dà diritto alla corresponsione di
alcun emolumento, indennità, compenso o rimborso spese;
c) quattro medici, di cui tre professori universitari di ruolo di prima o di seconda fascia;
d) due farmacisti, uno dei quali designato dalla Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani.
4. La Commissione è rinnovata ogni tre anni.
5. Le funzioni di segreteria sono assicurate dal Ministero della salute.
6. Il parere della Commissione non è obbligatorio nei seguenti casi:
a) se il messaggio pubblicitario non può essere autorizzato, risultando in evidente contrasto con le
disposizioni degli articoli 114, 115 e 116 comma 1, lettera b), e dell’articolo 117, lettere c e f);
b) se il messaggio è destinato ad essere pubblicato sulla stampa quotidiana o periodica, o ad essere
diffuso a mezzo radiofonico, ed è stato approvato da un istituto di autodisciplina formato dalle
associazioni maggiormente rappresentative interessate alla diffusione della pubblicità dei medicinali
di automedicazione riconosciuto dal Ministero della salute;
c) se il messaggio costituisce parte di altro già autorizzato su parere della Commissione.
7. Il Ministro della salute, verificata la correttezza delle valutazioni dell’Istituto di cui al comma 6,
lettera b) del presente articolo, con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana estende la procedura di cui al predetto comma 6, lettera b) ai messaggi pubblicitari televisivi
e cinematografici.
8. Decorsi quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda diretta ad ottenere
l’autorizzazione alla pubblicità di un medicinale, la mancata comunicazione al richiedente, da parte
del Ministero della salute, della non accoglibilità della domanda costituisce, a tutti gli effetti,
rilascio dell’autorizzazione richiesta. Nel messaggio pubblicitario deve, conseguentemente, essere
riportata l’indicazione:”autorizzazione su domanda del… … …” seguita dalla data in cui la
domanda di autorizzazione è pervenuta al Ministero della salute.
9. Se, entro i quarantacinque giorni previsti dal comma 8, il Ministero della salute comunica al
richiedente che la pubblicità sanitaria oggetto della domanda può essere accolta soltanto con le
modifiche specificate nella comunicazione ministeriale, il richiedente è autorizzato a divulgare un
messaggio pubblicitario conforme alle modifiche indicate dall’Ufficio. In tal caso nel messaggio
deve essere riportata l’indicazione “autorizzazione del … … …” seguita dalla data della
comunicazione ministeriale.
10. Eventuali provvedimenti del Ministero della salute volti a richiedere la modifica dei messaggi
autorizzati ai sensi dei commi 8 e 9 devono essere adeguatamente motivati.
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11. I messaggi diffusi per via radiofonica sono esentati dall’obbligo di riferire gli estremi
dell’autorizzazione secondo quanto previsto dai commi 8 e 9.
12. Le autorizzazioni alla pubblicità sanitaria dei medicinali hanno validità di ventiquattro mesi,
fatta salva la possibilità del Ministero della salute di stabilire, motivatamente, un periodo di validità
più breve, in relazione alle caratteristiche del messaggio divulgato. Il periodo di validità decorre
dalla data, comunque di non oltre sei mesi posteriore a quella della domanda, indicata dal
richiedente per l’inizio della campagna pubblicitaria; in mancanza di tale indicazione, il periodo di
validità decorre dalla data dell’autorizzazione. Le autorizzazioni in corso di validità alla data di
entrata in vigore del presente decreto, per le quali non sia stato stabilito un termine di validità
decadono decorsi 24 mesi da tale data.
13. Se la pubblicità presso il pubblico è effettuata in violazione delle disposizioni del presente
decreto, il Ministero della salute:
a) ordina l’immediata cessazione della pubblicità;
b) ordina la diffusione, a spese del trasgressore, di un comunicato di rettifica e di precisazione,
secondo modalità stabilite dallo stesso Ministero, fatto comunque salvo il disposto dell’articolo 7
della legge 5 febbraio 1992, n.175.
14. Le disposizioni dei commi 8, 9, 10, 11, 12 e 13, si applicano, altresì, ai dispositivi medici, ivi
compresi i diagnostici in vitro utilizzabili senza prescrizione o assistenza del medico o di altro
professionista sanitario, nonché agli altri prodotti diversi dai medicinali per uso umano, soggetti alla
disciplina prevista dall’articolo 201, terzo comma, del testo unico delle leggi sanitarie approvato
con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265 e successive modificazioni.
Art. 119
(Pubblicità presso gli operatori sanitari)
1. Gli operatori sanitari ai quali può essere rivolta la pubblicità di un medicinale sono
esclusivamente quelli autorizzati a prescriverlo o a dispensarlo.
2. Fermo restando quanto previsto dal presente titolo, l’informazione scientifica presso gli operatori
sanitari deve essere realizzata nel rispetto dei criteri e delle linee guida adottate dall’AIFA, previa
intesa con la Conferenza Stato – Regioni e sentite le associazioni dell’industria farmaceutica.
3. La pubblicità di un medicinale presso gli operatori sanitari deve sempre includere il riassunto
delle caratteristiche del prodotto che risulta autorizzato al momento della diffusione della
pubblicità, specificare la classificazione del medicinale ai fini della fornitura e indicare il prezzo di
vendita e le condizioni dell’eventuale dispensazione del medicinale con onere a carico del Servizio
sanitario nazionale.
4. In deroga al disposto del comma 3, la pubblicità di un medicinale presso gli operatori sanitari può
limitarsi alla sola denominazione del medicinale, con la specificazione della denominazione
comune della sostanza o delle sostanze attive che lo compongono. A tali indicazioni può
aggiungersi il nome del titolare dell’AIC seguito, nell’ipotesi prevista dal comma 5, dal nome di chi
provvede all’effettiva commercializzazione del prodotto.
5. L’attuazione della pubblicità presso gli operatori sanitari può essere realizzata, anche in forma
congiunta con il titolare dell’AIC del medicinale, ma comunque in base ad uno specifico accordo
con questo, da altra impresa farmaceutica, che è titolare di altre AIC o di un’autorizzazione alla
produzione di medicinali. In tali ipotesi restano fermi, peraltro, sia gli obblighi e le responsabilità
dell’impresa titolare AIC del medicinale, in ordine all’attività di informazione svolta dall’altra
impresa, sia l’obbligo di cui all’articolo 122, comma 3.
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6. Se l’informazione promozionale presso gli operatori sanitari è effettuata in violazione delle
disposizioni e dei criteri e delle direttive adottate dall’AIFA ai sensi del comma 2, l’Agenzia stessa:
a) ordina l’immediata cessazione o sospensione dell’informazione promozionale;
b) ordina la diffusione, a spese del trasgressore, di un comunicato di rettifica e di precisazione, la
cui redazione sarà curata secondo le modalità stabilite dall’AIFA. Tale comunicato potrà essere
inserito a cura dell’AIFA sul Bollettino di Informazione sui Farmaci e sul sito internet istituzionale
della medesima e, a cura e a spese dell’Azienda, sul sito internet di quest’ultima o anche su
quotidiani a tiratura nazionale.
7. Le disposizioni dei commi 1, 3, 4 e 5 del presente articolo e le disposizioni degli articoli 121 e
125 si applicano senza pregiudizio di quanto disciplinato dalle Regioni ai sensi del comma 21
dell’articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326.
Art. 120
(Disposizioni particolari sulla pubblicità presso i medici)
1. La documentazione sul medicinale, ad eccezione del riassunto delle caratteristiche del prodotto,
approvato ai sensi dell’articolo 8, comma 3, lettera o) deve essere depositata presso l’AIFA, prima
dell’inizio della campagna pubblicitaria e può essere fornita al medico dall’impresa farmaceutica se
sono trascorsi dieci giorni dalla data di deposito. La data di deposito deve essere indicata nel
materiale divulgato.
2. L’AIFA può, in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, anche tenuto conto delle linee
guida di cui al comma 2 dell’articolo 119, vietare o sospendere la divulgazione della
documentazione di cui al comma 1, se la ritiene in contrasto con le disposizioni e i princìpi del
presente decreto.
3. Tutte le informazioni contenute nella documentazione di cui al comma 1 devono essere esatte,
aggiornate, verificabili e sufficientemente complete per permettere al destinatario di essere
adeguatamente informato sull’effetto terapeutico e sulle caratteristiche del medicinale. Le
informazioni stesse devono essere conformi alla documentazione presentata ai fini del rilascio
dell’AIC del medicinale o ai suoi aggiornamenti.
4. Gli articoli, le tabelle e le altre illustrazioni tratte da riviste mediche o da opere scientifiche
devono essere riprodotti integralmente e fedelmente, con l’indicazione esatta della fonte. Non sono
consentite citazioni che, avulse dal contesto da cui sono tratte, possono risultare parziali o
distorsive.
5. La pubblicità rivolta ai medici può essere realizzata anche attraverso visite dei medesimi ai
laboratori e ai centri di ricerca delle imprese farmaceutiche, purché siano orientate allo sviluppo
delle conoscenze nei settori della chimica, tecnica farmaceutica, farmacologia, tossicologia,
biotecnologie e biochimica.
Art. 121
(Disposizioni particolari sulla pubblicità presso i farmacisti)
1. La pubblicità presso i farmacisti dei medicinali vendibili dietro presentazione di ricetta medica è
limitata alle informazioni contenute nel riassunto delle caratteristiche del medicinale. La limitazione
non si applica ai farmacisti ospedalieri.
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2. Per i medicinali vendibili senza prescrizione medica la pubblicità può comprendere altra
documentazione utile a consentire al farmacista di fornire al cliente, all’occorrenza, consigli sulla
utilizzazione del prodotto.
3. La documentazione che non consiste nella semplice riproduzione del riassunto delle
caratteristiche del prodotto è sottoposta alle disposizioni dell’articolo 120.
4. La disciplina richiamata nel comma 3 non si applica alle informazioni di contenuto
esclusivamente commerciale.
Art. 122
(Requisiti e attività degli informatori scientifici)
1. L’informazione sui medicinali può essere fornita al medico e al farmacista dagli informatori
scientifici. Nel mese di gennaio di ogni anno ciascuna impresa farmaceutica deve comunicare, su
base regionale, all’AIFA il numero dei sanitari visitati dai propri informatori scientifici nell’anno
precedente, specificando il numero medio di visite effettuate. A tal fine, entro il mese di gennaio di
ogni anno, ciascuna impresa farmaceutica deve comunicare all’AIFA l’elenco degli informatori
scientifici impiegati nel corso dell’anno precedente, con l’indicazione del titolo di studio e della
tipologia di contratto di lavoro con l’azienda farmaceutica.
2. Fatte salve le situazioni regolarmente in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli
informatori scientifici devono essere in possesso del diploma di laurea di cui alla legge 19
novembre 1990, n. 341, o di laurea specialistica di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999 n.
509, o di laurea magistrale di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270, in una delle
seguenti discipline o in uno dei settori scientifico-disciplinari alle cui declaratorie le discipline
medesime fanno riferimento: medicina e chirurgia, scienze biologiche, chimica con indirizzo
organico o biologico, farmacia, chimica e tecnologia farmaceutiche o medicina veterinaria. In
alternativa gli informatori scientifici devono essere in possesso del diploma universitario in
informazione scientifica sul farmaco di cui al decreto ministeriale 30 giugno 1993, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 aprile 1994 o della corrispondente laurea di cui
ai decreti ministeriali 3 novembre 1999, n.509 e 22 ottobre 2004, n.270. Il Ministro della salute può,
sentito il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con decreto, riconoscere come
idonee, ai fini del presente articolo, altre lauree specificando gli insegnamenti essenziali ai fini della
formazione. In tutti i casi gli informatori scientifici devono ricevere una formazione adeguata da
parte delle imprese da cui dipendono, così da risultare in possesso di sufficienti conoscenze
scientifiche per fornire informazioni precise e quanto più complete sui medicinali presentati. Le
aziende titolari di AIC assicurano il costante aggiornamento della formazione tecnica e scientifica
degli informatori scientifici.
3. L’attività degli informatori scientifici è svolta sulla base di un rapporto di lavoro instaurato con
un’unica impresa farmaceutica. Con decreto del Ministro della salute, su proposta dell’AIFA,
possono essere previste, in ragione delle dimensioni e delle caratteristiche delle imprese, deroghe
alle disposizioni previste dal precedente periodo.
4. Ad ogni visita, gli informatori devono consegnare al medico, per ciascun medicinale presentato,
il riassunto delle caratteristiche del prodotto, completo delle informazioni sul prezzo e, se del caso,
delle condizioni alle quali il medicinale può essere prescritto con onere a carico del Servizio
sanitario nazionale.
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5. L’adempimento di cui al comma 4 non è necessario se il medico è in possesso di una
pubblicazione che riproduce i testi dei riassunti delle caratteristiche dei prodotti autorizzati
dall’AIFA e se, per il medicinale presentato dall’informatore scientifico, il riassunto delle
caratteristiche del prodotto non ha subito variazioni rispetto al testo incluso nella pubblicazione
predetta.
6. Gli informatori scientifici devono riferire al servizio scientifico di cui all’articolo 126, dal quale
essi dipendono, ed al responsabile del servizio di farmacovigilanza di cui al comma 4 dell’articolo
130, tutte le informazioni sugli effetti indesiderati dei medicinali, allegando, ove possibile, copia
delle schede di segnalazione utilizzate dal medico ai sensi del titolo IX del presente decreto.
Art. 123
(Concessione o promessa di premi o vantaggi pecuniari o in natura)
1. Nel quadro dell’attività di informazione e presentazione dei medicinali svolta presso medici o
farmacisti è vietato concedere, offrire o promettere premi, vantaggi pecuniari o in natura, salvo che
siano di valore trascurabile e siano comunque collegabili all’attività espletata dal medico e dal
farmacista.
2. Il materiale informativo di consultazione scientifica o di lavoro, non specificamente attinente al
medicinale, può essere ceduto a titolo gratuito solo alle strutture sanitarie pubbliche.
3. I medici e i farmacisti non possono sollecitare o accettare alcun incentivo vietato a norma del
comma 1.
Art. 124
(Convegni o congressi e altri incontri riguardanti i medicinali)
1. Ogni impresa farmaceutica in possesso delle autorizzazioni previste dal titolo III o dal titolo IV,
ovvero che, in base ad uno specifico accordo con il titolare dell’AIC, provvede all’effettiva
commercializzazione di medicinali, che organizza o contribuisce a realizzare, mediante
finanziamenti o erogazione di altre utilità anche indiretti, in Italia o all’estero, un congresso, un
convegno o una riunione su tematiche comunque attinenti all’impiego di medicinali dalla stessa
impresa prodotti o commercializzati, deve trasmettere al competente ufficio dell’AIFA, almeno
sessanta giorni prima della data dell’inizio del congresso o incontro, una comunicazione, con firma
autenticata, contenente i seguenti elementi:
a) propria denominazione o ragione sociale, codice fiscale e sede;
b) sede e data della manifestazione;
c) destinatari dell’iniziativa;
d) oggetto della tematica trattata, correlazione esistente fra questa e i medicinali di cui l’impresa è
titolare, programma e razionale scientifico della manifestazione;
e) qualificazione professionale e scientifica dei relatori;
f) preventivo analitico delle spese; quando l’impresa si limita a fornire un contributo agli
organizzatori, devono essere indicati l’entità e le modalità dello stesso, nonché eventuali diritti o
facoltà concessi dagli organizzatori come corrispettivo.
2. Quando alla realizzazione di uno stesso congresso, convegno o riunione contribuiscono più
imprese farmaceutiche, le comunicazioni di cui al comma 1 devono pervenire congiuntamente, per
il tramite degli organizzatori, con un prospetto riepilogativo delle imprese partecipanti. Le
comunicazioni inviate in difformità da quanto stabilito dal presente comma sono prive di efficacia.
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3. Le manifestazioni di cui ai commi 1 e 2 devono attenersi a criteri di stretta natura tecnica ed
essere orientate allo sviluppo delle conoscenze nei settori della chimica, tecnica farmaceutica,
biochimica, fisiologia, patologia e clinica e devono realizzarsi nel rispetto di quanto previsto dal
presente decreto e dei criteri e delle linee guida stabilite dall’AIFA ai sensi del comma 2
dell’articolo 119. È vietata la partecipazione di imprese farmaceutiche a convegni o riunioni di
carattere sindacale.
4. Nell’ambito delle manifestazioni di cui ai commi 1 e 2, eventuali oneri per spese di viaggio o per
ospitalità devono essere limitati agli operatori del settore qualificati e non possono essere estesi ad
eventuali accompagnatori. L’ospitalità non può, inoltre, eccedere il periodo di tempo compreso tra
le dodici ore precedenti l’inizio del congresso e le dodici ore successive alla conclusione del
medesimo, né presentare caratteristiche tali da prevalere sulle finalità tecnico-scientifiche della
manifestazione. E’ consentita ai medici di medicina generale ed ai pediatri di libera scelta la
partecipazione a convegni e congressi con accreditamento ECM di tipo educazionale su temi
pertinenti, previa segnalazione alla struttura sanitaria di competenza. Presso tale struttura è
depositato un registro con i dati relativi alle partecipazioni alle manifestazioni in questione; tali dati
devono essere accessibili alle Regioni e all’AIFA.
5. L’impresa farmaceutica può realizzare o contribuire a realizzare il congresso, il convegno o la
riunione se, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, l’AIFA comunica
il proprio parere favorevole, sentita la Regione dove ha sede l’evento. L’impresa farmaceutica o,
nell’ipotesi disciplinata dal comma 2, gli organizzatori dell’evento, devono inviare all’AIFA il
consuntivo analitico delle spese.
6. Per le manifestazioni che si svolgono all’estero e per quelle che comportano, per l’impresa
farmaceutica, un onere superiore a 25.822,85 euro, l’impresa stessa deve ottenere espressa
autorizzazione dall’AIFA, che adotta le proprie determinazioni entro quarantacinque giorni dalla
comunicazione di cui al comma 1, corredata dell’attestazione del pagamento della tariffa di cui
all’articolo 158, comma 8, lett. b). Alle manifestazioni predette si applica il disposto del secondo
periodo del comma 5.
7. In ogni caso, in seno al congresso o al convegno, o collateralmente allo stesso, non può essere
effettuata alcuna forma di distribuzione o esposizione di campioni di medicinali o di materiale
illustrativo di medicinali, ad eccezione del riassunto delle caratteristiche del prodotto, degli atti
congressuali e di lavori scientifici, purché integrali e regolarmente depositati presso l’AIFA ai sensi
dell’articolo 120, comma 1. Limitatamente ai congressi internazionali, è consentita la divulgazione,
nelle lingue originali, di materiale informativo conforme alle AIC del medicinale rilasciate in altri
paesi, purché medici provenienti da questi ultimi risultino presenti alla manifestazione.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai congressi, convegni e riunioni di farmacisti
su tematiche comunque attinenti ai medicinali.
9. Le imprese farmaceutiche di cui al comma 1 che organizzano o contribuiscono a realizzare
mediante finanziamenti anche indiretti, in Italia o all’estero un congresso, un convegno o una
riunione su tematiche che non attengono a medicinali dalle stesse prodotti o commercializzati non
sono soggette alle disposizioni del presente articolo, fermo restando, per esse il divieto di svolgere
in occasione delle manifestazioni, qualsiasi pubblicità presso gli operatori sanitari dei propri
medicinali.
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10. Se le manifestazioni di cui al presente articolo sono effettuate in violazione delle disposizioni
del presente decreto e dei criteri e delle direttive stabilite dall’AIFA, l’Agenzia medesima può
vietare lo svolgimento della manifestazione.
Art. 125
(Campioni gratuiti)
1. I campioni gratuiti di un medicinale per uso umano possono essere rimessi solo ai medici
autorizzati a prescriverlo e devono essere consegnati soltanto per il tramite di informatori scientifici.
I medici devono assicurare la conservazione secondo le istruzioni indicate sulla confezione o sul
foglio illustrativo.
2. I campioni non possono essere consegnati senza una richiesta scritta, recante data, timbro e firma
del destinatario.
3. Gli informatori scientifici possono consegnare a ciascun sanitario due campioni a visita per ogni
dosaggio o forma farmaceutica di un medicinale esclusivamente nei diciotto mesi successivi alla
data di prima commercializzazione del prodotto ed entro il limite massimo di otto campioni annui
per ogni dosaggio o forma.
4. Fermo restando il disposto del comma 2, gli informatori scientifici possono inoltre consegnare al
medico non più di quattro campioni a visita, entro il limite massimo di dieci campioni annui, scelti
nell’ambito del listino aziendale dei medicinali in commercio da più di diciotto mesi.
5. I limiti quantitativi dei commi 3 e 4 si applicano anche ai medicinali vendibili al pubblico in
farmacia non dispensati con onere a carico del Servizio sanitario nazionale.
6. Ogni campione deve essere graficamente identico alla confezione più piccola messa in
commercio. Il suo contenuto può essere inferiore, in numero di unità posologiche o in volume, a
quello della confezione in commercio, purché risulti terapeuticamente idoneo; la non
corrispondenza del contenuto e, eventualmente, del confezionamento primario alla confezione
autorizzata deve essere espressamente richiamata in etichetta.
7. Unitamente ai campioni deve essere sempre consegnato il riassunto delle caratteristiche del
prodotto, tranne che nell’ipotesi prevista dal comma 5 dell’articolo 122.
8. Tranne che nel caso di evidenti difficoltà tecniche, sull’imballaggio esterno, sul confezionamento
primario e, se del caso, sul bollino autoadesivo utilizzato per la dispensazione del medicinale con
onere a carico del Servizio sanitario nazionale, deve essere riportata in modo indelebile
l’indicazione «campione gratuito – vietata la vendita» o altra analoga espressione.
9. Non può essere fornito alcun campione dei medicinali disciplinati dal decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n.309.
10. Le imprese farmaceutiche sono tenute a curare che le condizioni di conservazione
eventualmente riportate sull’imballaggio esterno o sul confezionamento primario del medicinale
siano rispettate fino alla consegna del campione al medico. In particolare le imprese dovranno
fornire ai propri informatori scientifici tutte le informazioni necessarie relative alle modalità di
corretta conservazione e distribuzione dei medicinali previste dalla normativa vigente, dotare gli
stessi degli appositi strumenti di stivaggio dei campioni gratuiti per il loro trasporto. Agli
61
informatori scientifici devono essere consegnati campioni gratuiti in quantità proporzionale al
numero di visite previste per un determinato periodo, di massima ogni quindici giorni.
11. La consegna di campioni al medico ospedaliero è soggetta alle disposizioni del presente
articolo.
12. Le imprese farmaceutiche sono tenute a ritirare dagli informatori scientifici ogni richiesta
medica di cui al comma 2 e conservare, per diciotto mesi, documentazione idonea a comprovare che
la consegna di campioni è avvenuta nel rispetto delle disposizioni del presente decreto.
13. Il Ministro della salute, su proposta dell’AIFA, tenuto conto dell’andamento dei consumi dei
medicinali, può, con decreto, ridurre il numero dei campioni che possono essere consegnati dagli
informatori scientifici ai sensi del presente articolo o prevedere specifiche ulteriori limitazioni per
determinate categorie di medicinali.
Art. 126
(Servizio scientifico)
1. Ogni impresa titolare dell’AIC di medicinali deve essere dotata di un servizio scientifico
incaricato dell’informazione sui medicinali che immette sul mercato. Il servizio è diretto da un
laureato in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia o in farmacia o in chimica e
tecnologia farmaceutiche ai sensi della legge n. 341 del 19 novembre 1990, o in possesso di laurea
specialistica o magistrale appartenente alle classi di laurea specialistica o magistrale cui fanno
riferimento i settori scientifico-disciplinari dei diplomi di laurea sopra indicati, medicina e
chirurgia, farmacia, chimica e tecnologia farmaceutiche. Il Servizio scientifico deve essere
indipendente dal Servizio marketing dell’impresa farmaceutica.
2. Per i medicinali il cui titolare di AIC ha sede all’estero, l’adempimento previsto dal comma 1 deve
essere soddisfatto dall’impresa che rappresenta in Italia il titolare dell’autorizzazione o che,
comunque, provvede alla importazione e distribuzione dei medicinali.
3. Il titolare dell’AIC e i soggetti previsti dal comma 2:
a) si assicurano che la pubblicità farmaceutica della propria impresa è conforme alle prescrizioni del
presente decreto;
b) verificano che gli informatori scientifici alle proprie dipendenze sono in possesso di una
formazione adeguata e rispettino gli obblighi imposti dal presente decreto;
c) forniscono all’AIFA l’informazione e l’assistenza eventualmente richiesta per l’esercizio delle
competenze della stessa;
d) curano che i provvedimenti adottati dal Ministero della salute e dall’AIFA ai sensi del presente
decreto sono rispettati immediatamente e integralmente.
4. Gli adempimenti indicati nei commi 1 e 3 del presente articolo devono essere soddisfatti sia dal
titolare dell’AIC, sia da chi provvede all’effettiva commercializzazione del medicinale, nel rispetto
delle condizioni previste dal comma 5 dell’articolo 119.
Art. 127
(Pubblicità presso gli operatori sanitari svolta irregolarmente)
1. In caso di pubblicità irregolare svolta presso gli operatori sanitari, l’AIFA adotta, se del caso, i
provvedimenti indicati all’articolo 118, comma 13.
62
Art. 128
(Disposizioni particolari per la pubblicità sui medicinali omeopatici)
1. La pubblicità dei medicinali omeopatici di cui all’articolo 16, comma 1 è soggetta alle
disposizioni del presente titolo, ad eccezione dell’articolo 114, comma 1; tuttavia, nella pubblicità
di tali medicinali possono essere utilizzate soltanto le informazioni di cui all’articolo 85.
2. E’ vietata qualsiasi forma di pubblicità al pubblico dei medicinali omeopatici di cui all’articolo
20, comma 1.
TITOLO IX
Farmacovigilanza
Art. 129
(Sistema nazionale di farmacovigilanza)
1. Il sistema nazionale di farmacovigilanza fa capo all’AIFA.
2. L’AIFA conformemente alle modalità concordate a livello comunitario e definite dall’EMEA:
a) raccoglie e valuta informazioni utili per la sorveglianza dei medicinali con particolare riguardo
alle reazioni avverse, all’uso improprio, nonché all’abuso degli stessi tenendo conto anche dei dati
relativi ai consumi dei medesimi;
b) promuove il processo di informatizzazione di tutti i flussi di dati necessari alla farmacovigilanza
gestendo e coordinando, in particolare, la rete telematica nazionale di farmacovigilanza, che collega
le strutture sanitarie, le regioni e le aziende farmaceutiche; collabora altresì con l’EMEA, con i
competenti organismi degli Stati membri della Comunità europea e con la Commissione europea
alla costituzione ed alla gestione di una rete informatizzata europea per agevolare lo scambio delle
informazioni inerenti alla farmacovigilanza dei medicinali commercializzati nella Comunità
europea per consentire a tutte le autorità competenti di condividere le informazioni
simultaneamente;
c) promuove e coordina, anche in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità, studi e ricerche
di farmacoutilizzazione, farmacovigilanza attiva e farmacoepidemiologia;
d) adotta, coadiuvata dalle regioni, iniziative atte a promuovere le segnalazioni spontanee da parte
degli operatori sanitari;
e) promuove iniziative idonee per la corretta comunicazione delle informazioni relative alla
farmacovigilanza ai cittadini ed agli operatori sanitari;
f) provvede, avvalendosi della Commissione Tecnico Scientifica e in collaborazione con il
Consiglio Superiore di Sanità, a predisporre la relazione annuale al Parlamento sulla
farmacovigilanza.
3. Le regioni, singolarmente o di intesa fra loro, collaborano con l’AIFA nell’attività di
farmacovigilanza, fornendo elementi di conoscenza e valutazione ad integrazione dei dati che
pervengono all’AIFA ai sensi dell’articolo 131 del presente decreto. Le regioni provvedono,
nell’ambito delle proprie competenze, alla diffusione delle informazioni al personale sanitario ed
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alla formazione degli operatori nel campo della farmacovigilanza. Le regioni collaborano inoltre a
fornire i dati sui consumi dei medicinali mediante programmi di monitoraggio sulle prescrizioni dei
medicinali a livello regionale. Le regioni si possono avvalere per la loro attività anche di appositi
Centri di farmacovigilanza.
4. L’AIFA organizza, con la partecipazione dell’Istituto Superiore di Sanità, riunioni periodiche con
i responsabili di farmacovigilanza presso le regioni per concordare le modalità operative relative
alla gestione della farmacovigilanza.
5. Su proposta dell’AIFA, sentito l’Istituto Superiore di Sanità, con decreto del Ministro della
salute, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, possono essere elaborate ulteriori, specifiche linee guida sulla
farmacovigilanza, rivolte agli operatori del settore, e comunque conformi alle linee guida
comunitarie.
Art. 130
(Disposizioni concernenti il titolare dell’AIC)
1. Il titolare dell’AIC è tenuto a registrare in modo dettagliato tutte le sospette reazioni avverse da
medicinali osservate in Italia, nell’Unione europea o in un paese terzo. Il titolare dell’AIC è tenuto,
altresì, a registrare e a notificare con la massima urgenza, e comunque entro quindici giorni da
quando ne ha avuto notizia, qualunque sospetta reazione avversa grave da medicinali verificatasi in
Italia e segnalatagli da personale sanitario, alla struttura sanitaria di appartenenza del segnalatore e,
ove non fosse possibile identificare tale struttura, all’AIFA. Il titolare dell’AIC è tenuto, altresì, a
notificare all’AIFA con la massima urgenza, e comunque entro quindici giorni da quando ne ha
avuto notizia, qualunque altra sospetta reazione avversa grave da medicinali di cui è venuto a
conoscenza.
2. Il titolare dell’AIC provvede a che tutte le sospette reazioni avverse gravi ed inattese e la presunta
trasmissione di agenti infettanti attraverso un medicinale verificatesi nel territorio di un paese terzo
e segnalate da personale sanitario, siano con la massima urgenza e comunque entro quindici giorni
solari da quando ne ha avuto notizia, notificate all’AIFA secondo le modalità previste dalle linee
guida di cui al comma 2 dell’articolo 129.
3. Per i medicinali ai quali sono state applicate le procedure di mutuo riconoscimento e decentrata e
per i quali l’Italia è il paese membro di riferimento, il titolare dell’AIC provvede inoltre a segnalare
all’AIFA, secondo le modalità ed i tempi stabiliti in accordo con essa, qualunque sospetta reazione
avversa grave verificatasi nella Comunità europea. All’AIFA competono l’analisi e il controllo di
tali reazioni avverse.
4. Il titolare dell’AIC di medicinali deve disporre, a titolo stabile e continuativo, di un responsabile
del servizio di farmacovigilanza, in possesso, fatte salve le situazioni regolarmente in atto alla data
di entrata in vigore del presente decreto, della laurea in medicina e chirurgia o in farmacia, o in
chimica e tecnologia farmaceutiche, ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, o rispettive
lauree specialistiche di cui al D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministero dell’Università e della
Ricerca Scientifica e Tecnologica o lauree magistrali di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Sono altresì ritenuti validi i diplomi di
laurea di cui alla legge 19 novembre 1990, n. 341, la laurea specialistica e la laurea magistrale in
scienze biologiche o in chimica ad indirizzo organico-biologico purché il piano di studi abbia
compreso almeno un esame annuale di farmacologia o 12 crediti formativi nel relativo settore
scientifico-disciplinare.
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Il responsabile del servizio di farmacovigilanza deve essere persona diversa dal responsabile del
servizio scientifico previsto dall’articolo 111 del presente decreto, e deve essere posto in condizione
di usufruire di tutti i dati di tale servizio. Le competenze del responsabile si estendono a tutti i
medicinali della cui AIC è titolare l’azienda da cui egli dipende, anche se commercializzati da altre
aziende.
5. Fatte salve eventuali altre prescrizioni che condizionano il rilascio dell’autorizzazione, è fatto
obbligo al titolare dell’AIC di presentare alle autorità competenti le informazioni sulle sospette
reazioni avverse in forma di rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR). Tali
rapporti periodici sono inviati all’AIFA almeno ogni sei mesi a partire dal rilascio
dell’autorizzazione e fino al momento dell’immissione in commercio. I rapporti periodici di
aggiornamento sulla sicurezza sono altresì presentati immediatamente su richiesta ovvero almeno
ogni sei mesi nei primi due anni successivi alla prima immissione in commercio e quindi una volta
all’anno per i due anni seguenti. Successivamente, i rapporti sono presentati ogni tre anni, oppure
immediatamente su richiesta. I rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza devono includere
una valutazione scientifica del rapporto rischio/ beneficio del medicinale.
6. Dopo il rilascio dell’AIC il titolare può chiedere una modifica dei tempi specificati nel presente
articolo, presentando una domanda di variazione, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1084/2003.
7. I rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR – sono presentati secondo la
scadenza prevista, in base a modalità operative stabilite dall’AIFA.
8. Conformemente alle linee guida, i titolari dell’AIC utilizzano la terminologia medica concordata
a livello internazionale per le segnalazioni di reazioni avverse.
9. Il titolare dell’AIC non può comunicare al pubblico informazioni su problemi di farmacovigilanza
relativamente al suo medicinale autorizzato senza preventivamente o contestualmente darne notifica
alle autorità competenti. Il titolare dell’AIC assicura comunque che tali informazioni siano
presentate in modo obiettivo e non fuorviante.
10. È fatto obbligo al titolare dell’AIC di diffondere ai medici prescrittori le note informative e gli
aggiornamenti sulla sicurezza dei medicinali, secondo indicazioni, tempi e modalità stabilite
dall’AIFA, ogni qualvolta emergono nuove informazioni relative al profilo di tollerabilità del
medicinale.
11. Le aziende titolari di AIC di medicinali sono tenute a trasmettere trimestralmente per via
informatica i dati di vendita dei medicinali. Fino a quando l’AIFA indicherà con apposito
provvedimento la procedura prevista per tale trasmissione si applica, a tal fine, il decreto
dirigenziale 24 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 132
del 7 giugno 2002.
12. L’obbligo previsto al comma 11 è esteso alle aziende responsabili della commercializzazione dei
medicinali.
Art. 131
(Responsabile del servizio di farmacovigilanza)
1. Il responsabile del servizio di farmacovigilanza di cui al comma 4 dell’articolo 130, risiede in un
paese membro della Comunità europea; egli assicura:
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a) l’istituzione ed il funzionamento di un sistema atto a garantire che le informazioni su tutte le
presunte reazioni avverse comunicate al personale dell’azienda ed agli informatori medicoscientifici,
sono raccolte, ordinate e accessibili in un unico luogo;
b) che tutte le informazioni relative alla sicurezza dei medicinali, successive all’atto
dell’autorizzazione, siano portate rapidamente a conoscenza del personale sanitario anche tramite i
contatti del servizio di informazione scientifica della propria azienda;
c) l’elaborazione dei rapporti di cui al comma 5 del precedente articolo, da sottoporre alle autorità
competenti secondo le modalità stabilite dall’AIFA, che tiene conto delle indicazioni dei competenti
organismi internazionali e comunitari;
d) la trasmissione alla struttura sanitaria di pertinenza delle segnalazioni di sospette reazioni avverse
gravi o inattese avvenute sul territorio nazionale ricevute direttamente dal segnalatore e non tramite
la rete nazionale di farmacovigilanza;
e) la trasmissione, in maniera rapida ed esauriente, ad ogni richiesta dell’AIFA, di informazioni
supplementari ai fini della valutazione dei benefici e dei rischi di un medicinale, comprese le
informazioni riguardanti i volumi di vendita o di prescrizione dello stesso.
f) la presentazione all’AIFA di qualunque altra informazione rilevante ai fini della valutazione dei
benefici e dei rischi relativi ad un medicinale, incluse le appropriate informazioni su studi di
sicurezza post-autorizzativi.
Art. 132
(Obblighi a carico delle strutture e degli operatori sanitari e successivi adempimenti dell’AIFA)
1. Le Aziende sanitarie locali, le Aziende ospedaliere, gli Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico pubblici e privati, i policlinici universitari pubblici e privati e le altre analoghe strutture
sanitarie, devono nominare un responsabile di farmacovigilanza della struttura, che provvede a
registrarsi alla rete nazionale di farmacovigilanza al fine dell’abilitazione necessaria per la gestione
delle segnalazioni. Il responsabile di farmacovigilanza della struttura deve avere i requisiti di cui al
comma 4 dell’articolo 130. Le strutture sanitarie private, diverse da quelle richiamate nel primo
periodo, al fine di assolvere ai compiti di farmacovigilanza, fanno riferimento al responsabile di
farmacovigilanza della Azienda sanitaria locale competente per territorio.
2. I medici e gli altri operatori sanitari sono tenuti a segnalare tutte le sospette reazioni avverse gravi
o inattese di cui vengono a conoscenza nell’ambito della propria attività. Vanno comunque
segnalate tutte le sospette reazioni avverse osservate, gravi, non gravi, attese ed inattese da tutti i
vaccini e dai medicinali posti sotto monitoraggio intensivo ed inclusi in elenchi pubblicati
periodicamente dall’AIFA.
3. Alle segnalazioni di reazioni avverse verificatesi in corso di sperimentazione clinica, si applicano
le disposizioni del decreto legislativo del 24 giungo 2003, n. 211.
4. I medici e gli altri operatori sanitari devono trasmettere le segnalazioni di sospette reazioni
avverse, tramite l’apposita scheda, tempestivamente, al responsabile di farmacovigilanza della
struttura sanitaria di appartenenza. I medici e gli altri operatori sanitari operanti in strutture sanitarie
private devono trasmettere le segnalazioni di sospette reazioni avverse, tramite l’apposita scheda,
tempestivamente, al responsabile di farmacovigilanza della ASL competente per territorio,
direttamente o, qualora prevista, tramite la Direzione sanitaria. I responsabili di farmacovigilanza
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provvedono, previa verifica della completezza e della congruità dei dati, all’inserimento della
segnalazione, entro e non oltre sette giorni dalla data del ricevimento della stessa, nella banca dati
della rete di farmacovigilanza nazionale e alla verifica dell’effettivo inoltro del messaggio, relativo
all’inserimento, alla regione ed alla azienda farmaceutica interessata. In caso di impossibilità di
trasmissione del messaggio, le strutture sanitarie invieranno ai destinatari, che non è stato possibile
raggiungere per via telematica, copia della segnalazione riportante il codice numerico rilasciato dal
sistema. I responsabili di farmacovigilanza agevolano la ricerca attiva da parte dei responsabili del
servizio di farmacovigilanza delle aziende farmaceutiche di informazioni aggiuntive sulle
segnalazioni.
5. Le schede originali di segnalazione saranno conservate presso la struttura sanitaria che le ha
ricevute ed inoltrate in copia all’AIFA, alla regione di appartenenza o al Centro di farmacovigilanza
individuato dalla regione ove dagli stessi richiesto.
6. Gli aggiornamenti delle sospette reazioni avverse possono essere richiesti al segnalatore dal
responsabile di farmacovigilanza della struttura sanitaria di appartenenza o da un suo delegato, o da
personale dell’AIFA, in tutti i casi in cui ciò è ritenuto necessario. Gli aggiornamenti devono
comunque essere richiesti in caso di reazioni avverse gravi, salvo che la segnalazione originaria non
sia già completa di informazioni aggiornate o non ulteriormente aggiornabile. Il richiedente
provvede ad inserire in rete i dati acquisiti aggiornando la scheda inserita. Il responsabile di
farmacovigilanza è comunque tenuto ad acquisire dal segnalatore una relazione clinica dettagliata,
da trasmettere all’AIFA entro quindici giorni solari, per tutti i casi di reazioni avverse ad esito
fatale.
7. Eventuali integrazioni alle modalità operative circa la gestione e l’aggiornamento delle
segnalazioni di sospette reazioni avverse, di cui ai precedenti commi 4, 5 e 6, potranno essere
incluse nelle linee guida di cui al comma 5 dell’articolo 129 del presente decreto.
8. L’AIFA provvede affinché tutte le segnalazioni di sospette reazioni avverse gravi da medicinali
verificatesi sul territorio nazionale e le informazioni successivamente acquisite a tal riguardo siano
immediatamente messe a disposizione del titolare dell’AIC e comunque entro quindici giorni solari
dalla data di ricevimento della comunicazione.
9. L’AIFA provvede affinché tutte le segnalazioni di sospette reazioni avverse gravi da medicinali
verificatesi nel territorio nazionale siano messe a disposizione dell’EMEA e degli altri Stati membri
della Comunità europea entro quindici giorni solari dalla data di ricevimento della loro
comunicazione. L’AIFA dà, altresì, tempestiva notizia al pubblico, mediante il sito internet, del
contenuto di tali segnalazioni.
Art. 133
(Sospensione, revoca o modifica di una AIC per ragioni di farmacovigilanza)
1. Se, a seguito della valutazione dei dati di farmacovigilanza, l’AIFA ritiene necessario
sospendere, revocare o modificare una AIC conformemente alle linee guida di cui all’articolo 106,
paragrafo 1, della Direttiva 2001/83/CE, ne informa immediatamente l’EMEA, gli altri Stati membri
della Comunità europea e il titolare dell’AIC.
2. Quando è necessaria un’azione urgente per tutelare la salute pubblica, l’AIFA può sospendere
l’AIC di un medicinale, a condizione che ne informi l’EMEA, la Commissione europea e gli altri
Stati membri della Comunità europea entro il primo giorno lavorativo seguente.
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3. L’AIFA revoca o modifica, se del caso, il proprio provvedimento nel rispetto di quanto deciso
dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 107 della Direttiva 2001/83/CE .
4. L’AIFA porta a conoscenza del pubblico, con i mezzi più opportuni, le decisioni assunte ai sensi
del presente articolo.
Art. 134
(Accertamenti sull’osservanza delle norme di farmacovigilanza)
1. L’AIFA assicura l’osservanza delle disposizioni del presente titolo ispezionando i locali, le
registrazioni e i documenti dei titolari di AIC relativamente alle attività di cui al presente titolo.
2. A conclusione di ogni ispezione, è redatta una relazione sull’osservanza delle disposizioni di cui
al presente titolo.
3. Alle ispezioni previste dal presente articolo, si applica quanto disposto dai commi 13 e 14
dell’articolo 53 del presente decreto.
TITOLO X
(Disposizioni speciali sui medicinali derivati dal sangue o dal plasma umani e sui medicinali
immunologici)
Art. 135
(Raccolta e controllo del sangue e del plasma umani)
1. Alla raccolta e al controllo del sangue e del plasma umani si applicano le disposizioni del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 191, di recepimento della Direttiva 2002/98/CE del 27 gennaio 2003,
che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la
conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti e che modifica la
Direttiva 2001/83/CE.
2. I provvedimenti attuativi del citato decreto legislativo n. 191 del 2005 devono prevedere, per la
raccolta e il controllo del sangue umano e dei suoi componenti destinati alla produzione di
emoderivati, requisiti e criteri equivalenti a quelli previsti per il sangue e gli emocomponenti
destinati alla trasfusione; la valutazione di tale equivalenza deve, peraltro, tener conto delle garanzie
che possono essere ottenute attraverso i processi di produzione degli emoderivati.
Art. 136
(Autosufficienza comunitaria in materia di sangue e plasma umani)
1. Il Ministero della salute e l’AIFA prendono tutti i provvedimenti necessari per raggiungere
l’autosufficienza della Comunità europea in materia di sangue e di plasma umani. A questo fine
incoraggiano le donazioni, volontarie e non remunerate, di sangue o suoi componenti e prendono
tutti i provvedimenti necessari per lo sviluppo della produzione e dell’utilizzazione dei prodotti
derivati dal sangue o dal plasma umani provenienti da donazioni volontarie e non remunerate. I
provvedimenti presi sono notificati alla Commissione europea.
Art. 137
(Resoconti dei controlli di analisi)
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1. L’AIFA può esigere dai produttori di medicinali immunologici o di medicinali derivati dal
sangue o dal plasma umani la trasmissione di copia di tutti i resoconti di controllo sottoscritti dalla
persona qualificata, conformemente all’articolo 52, comma 8.
Art. 138
(Controllo di stato dei medicinali immunologici)
1. Prima della loro distribuzione, sono sottoposti a controllo di stato, lotto per lotto:
a) i vaccini vivi;
b) i medicinali immunologici utilizzati per l’immunizzazione attiva dei bambini o di altri gruppi a
rischio;
c) i medicinali immunologici utilizzati in programmi di immunizzazione attiva collettiva;
d) limitatamente ad un periodo transitorio, di norma stabilito nell’AIC, i medicinali immunologici
nuovi o preparati con l’ausilio di tecniche nuove o modificate, ovvero che presentano carattere
innovativo per il produttore.
2. Con decreto del Ministro della salute, sentiti l’Istituto Superiore di Sanità ed il Consiglio
Superiore di Sanità, entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, sono dettate
prescrizioni e procedure tecniche per l’esecuzione dei controlli previsti dal comma 1, che, effettuati
dall’Istituto Superiore di Sanità, devono essere completati entro sessanta giorni dalla ricezione dei
campioni.
3. Con le modalità indicate nel comma 2:
a) possono essere sottoposti a controllo di stato, tenuto conto delle direttive della Comunità europea,
medicinali immunologici diversi da quelli indicati nel comma 1 quando lo richiedano particolari
esigenze di tutela della salute pubblica;
b) può essere stabilito che, per determinati prodotti, il controllo di stato è effettuato, anziché su
campioni dei medicinali, sulla documentazione relativa ai controlli eseguiti dal produttore;
c) possono essere esentati dal controllo di stato medicinali immunologici che offrono sufficienti
garanzie di sicurezza e uniformità.
4. Il controllo di stato non è richiesto quando il lotto è stato già sottoposto ad analogo controllo da
parte dell’autorità sanitaria di altro Stato membro della Comunità europea o di uno Stato con il
quale esistono accordi bilaterali.
Art. 139
(Controllo di stato dei medicinali derivati dal sangue o dal plasma umani)
1. Il Ministro della salute, sentiti l’Istituto Superiore di Sanità e il Consiglio superiore di sanità, può
sottoporre a controllo di stato, anche limitatamente a singole tipologie, i medicinali derivati dal
sangue o dal plasma umani, allo stato sfuso o già pronti per l’uso; con la stessa procedura sono
dettate prescrizioni e modalità per l’effettuazione di tale controllo, che deve essere completato entro
sessanta giorni dalla ricezione dei campioni.
Art. 140
(Eliminazione di virus patogeni suscettibili di trasmissione con i medicinali derivati dal sangue o
dal plasma umani)
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1. Ai fini del rilascio dell’AIC di medicinali derivati dal sangue o dal plasma umani, il produttore
deve dimostrare che i processi di produzione e di purificazione adottati, opportunamente
convalidati, consentono di ottenere costantemente lotti omogenei, nonché di garantire, per quanto
consentito dagli sviluppi della tecnica, l’assenza di contaminanti virali, specifici, nonché di patogeni
suscettibili di essere trasmessi; la documentazione sui processi di produzione e purificazione,
unitamente alla documentazione di convalida, deve essere sottoposta all’AIFA, che acquisisce al
riguardo il giudizio tecnico dell’Istituto Superiore di Sanità.
TITOLO XI
Vigilanza e sanzioni
Art. 141
(Sospensione, revoca e modifica d’ufficio di una AIC)
1. L’AIC di un medicinale, rilasciata dall’AIFA, può essere revocata.
2. La revoca, che comporta il definitivo ritiro dal commercio del medicinale, è disposta quando, a
motivato giudizio dell’AIFA:
a) il medicinale è nocivo nelle normali condizioni di impiego;
b) il medicinale non permette di ottenere l’effetto terapeutico o l’effetto per il quale è stato
autorizzato;
c) il rapporto rischio/beneficio non è favorevole nelle normali condizioni d’impiego;
d) il medicinale non ha la composizione qualitativa e quantitativa dichiarata;
3. L’autorizzazione può essere revocata anche nel caso in cui si riscontra che le informazioni
presenti nel fascicolo a norma dell’articolo 8 o degli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 sono errate o non
sono state modificate a norma dell’articolo 33, o quando non sono stati eseguiti i controlli sul
prodotto finito, o sui componenti e sui prodotti intermedi della produzione, in base ai metodi
adottati per l’AIC, nonché nei casi in cui le sperimentazioni presentate a supporto della richiesta di
AIC siano state condotte senza rispettare i principi e le linee guida delle norme di buona pratica
clinica fissati dalla normativa comunitaria.
4. La revoca è disposta previa contestazione dei fatti al titolare dell’AIC, il quale ha facoltà di
presentare le proprie osservazioni, per iscritto o in sede di apposita audizione, entro quindici giorni
dalla contestazione stessa. Il provvedimento è adottato dall’AIFA. Contro il provvedimento di
revoca adottato dall’AIFA può essere proposta opposizione sulla quale l’AIFA decide, sentito il
Consiglio Superiore di Sanità.
5. Se, nei casi previsti dal comma 2, è opportuno acquisire ulteriori elementi sulle caratteristiche del
medicinale, l’AIFA sospende l’autorizzazione. La sospensione è disposta in caso di lievi irregolarità
di cui al comma 2, sanabili in un congruo periodo di tempo. La sospensione comporta, comunque, il
divieto di vendita per tutto il tempo della sua durata.
6. In luogo della revoca o della sospensione, l’AIFA provvede, nei casi previsti dal comma 2, a
modificare l’AIC.
7. Con il provvedimento di modifica dell’AIC di cui al comma 6, l’AIFA stabilisce il termine entro
il quale devono essere ritirate dal commercio le confezioni non modificate.
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Art. 142
(Divieto di vendita e di utilizzazione, ritiro dal commercio e sequestro del medicinale)
1. L’AIFA vieta la vendita e la utilizzazione del medicinale e dispone il ritiro dal commercio dello
stesso, anche limitatamente a singoli lotti, se a giudizio motivato della stessa, ricorre una delle
condizioni di cui al comma 2 dell’articolo 141 ovvero risulta che non sono stati effettuati i controlli
sul prodotto finito, o sui componenti e sui prodotti intermedi della produzione, o che non sono stati
osservati gli obblighi e le condizioni imposti all’atto del rilascio dell’autorizzazione alla produzione
o successivamente, o il medicinale presenta difetti di qualità potenzialmente pericolosi per la salute
pubblica.
2. L’AIFA può disporre altresì il sequestro del medicinale, anche limitatamente a singoli lotti,
quando sussistono elementi per ritenere che solo la sottrazione della materiale disponibilità del
medicinale può assicurare una efficace tutela della salute pubblica.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si estendono, per quanto applicabili, anche alle materie
prime farmacologicamente attive.
Art. 143
(Prescrizioni di carattere generale relative ai medicinali)
1. L’AIFA può stabilire, nel rispetto delle direttive e raccomandazioni della Comunità europea,
condizioni e prescrizioni di carattere generale relative a tutti i medicinali o a particolari gruppi di
essi, ivi comprese disposizioni sull’etichettatura e sul confezionamento dei medicinali e sulle
modalità di prescrizione e di impiego.
Art. 144
(Provvedimenti dell’autorità amministrativa in caso di irregolarità nel commercio dei medicinali)
1. In caso di vendita di un medicinale per il quale l’AIC non è stata rilasciata o confermata ovvero è
stata sospesa o revocata, o di un medicinale avente una composizione dichiarata diversa da quella
autorizzata, l’AIFA ne dispone l’immediato ritiro dal commercio e può, ove sussiste responsabilità
anche del produttore, provvedere alla immediata chiusura, parziale o totale, dello stabilimento in cui
risulta prodotto il medicinale. L’ordine di ritiro dal commercio è facoltativo se la modifica di
composizione non appare rilevante sotto il profilo sanitario.
2. L’AIFA può altresì disporre il sequestro del medicinale quando sussistono elementi per ritenere
che solo la sottrazione della materiale disponibilità del medicinale può assicurare una efficace tutela
della salute pubblica.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 1, l’autorità amministrativa competente ai sensi della legislazione
regionale, può ordinare la chiusura, per un periodo di tempo da quindici a trenta giorni, della
farmacia presso la quale i medicinali sono stati posti in vendita o detenuti per la vendita, nonostante
il divieto imposto dall’AIFA.
4. Se successivamente si ripetono, almeno due volte, presso la stessa farmacia i fatti previsti dal
comma 1, l’autorità amministrativa competente dispone la decadenza dell’esercizio.
Art. 145
(Pubblicazione e notificazione dei provvedimenti)
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1. I provvedimenti di revoca, ivi compresa la revoca su rinuncia ai sensi dell’articolo 38, comma 9,
di sospensione o di modifica d’ufficio, nonché il divieto di vendita e di utilizzazione di cui
all’articolo 142, sono pubblicati per estratto o mediante comunicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana entro tre giorni dall’emanazione. Gli stessi provvedimenti, sono notificati ai
titolari delle autorizzazioni.
Art. 146
(Sospensione e revoca dell’autorizzazione alla produzione)
1. L’AIFA sospende o revoca l’autorizzazione alla produzione per una categoria di preparazioni o
per l’insieme di queste quando è venuta meno l’osservanza di una delle condizioni previste
dall’articolo 50, commi 1 e 2.
2. L’AIFA, fatto comunque salvo quanto previsto dall’articolo 142, nel caso in cui non sono stati
osservati gli obblighi degli articoli 50, 51 e 52, comma 8, ovvero nei casi in cui non sono stati
osservati gli obblighi e le condizioni imposti dall’AIFA all’atto del rilascio dell’autorizzazione o
successivamente o non sono stati rispettati i principi e le linee guida delle norme di buona
fabbricazione dei medicinali fissati dalla normativa comunitaria, o infine nel caso in cui il titolare
dell’AIC e, se del caso, il titolare dell’autorizzazione alla produzione non forniscono la prova
dell’avvenuta esecuzione dei controlli effettuati sul medicinale e/o sui componenti, nonché sui
prodotti intermedi della produzione, in base ai metodi adottati per l’AIC, può sospendere la
produzione o l’importazione di medicinali provenienti da paesi terzi o sospendere o revocare
l’autorizzazione alla produzione per una categoria di preparazioni o per l’insieme di queste.
3. Tranne che nei casi di assoluta urgenza, i provvedimenti di sospensione e di revoca
dell’autorizzazione prevista dall’articolo 50 sono emanati previa contestazione dei fatti al titolare,
che ha facoltà di presentare entro quindici giorni le proprie osservazioni; i provvedimenti stessi
sono notificati ai titolari delle autorizzazioni e pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
4. L’AIFA può provvedere alla chiusura dell’officina in via definitiva o per la durata della
sospensione dell’autorizzazione.
5. I titolari delle autorizzazioni alla produzione hanno l’obbligo di comunicare all’AIFA la
temporanea o definitiva chiusura del sito produttivo.
Art. 147
(Sanzioni penali)
1. Il titolare o il legale rappresentante dell’impresa che inizia l’attività di produzione di medicinali o
materie prime farmacologicamente attive senza munirsi dell’autorizzazione di cui all’articolo 50,
ovvero la prosegue malgrado la revoca o la sospensione dell’autorizzazione stessa, è punito con
l’arresto da sei mesi ad un anno e con l’ammenda da euro diecimila a euro centomila. Le medesime
pene si applicano, altresì, a chi importa medicinali o materie prime farmacologicamente attive in
assenza dell’autorizzazione prevista dall’articolo 55 ovvero non effettua o non fa effettuare sui
medicinali i controlli di qualità di cui all’articolo 52, comma 8, lett. b). Tali pene si applicano anche
a chi prosegue l’attività autorizzata pur essendo intervenuta la mancanza della persona qualificata di
cui all’articolo 50, comma 2, lett. c) o la sopravvenuta inidoneità delle attrezzature essenziali a
produrre e controllare medicinali alle condizioni e con i requisiti autorizzati.
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2. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque mette in commercio medicinali per i quali
l’autorizzazione di cui all’articolo 6 non è stata rilasciata o confermata ovvero è stata sospesa o
revocata, o medicinali aventi una composizione dichiarata diversa da quella autorizzata, è punito
con l’arresto sino a un anno e con l’ammenda da euro duemila a euro diecimila. Le pene sono ridotte
della metà quando la difformità della composizione dichiarata rispetto a quella autorizzata riguarda
esclusivamente gli eccipienti e non ha rilevanza tossicologica.
3. Il farmacista che ha messo in vendita o che detiene per vendere medicinali per i quali
l’autorizzazione di cui all’articolo 6 non è stata rilasciata o confermata, o medicinali di cui è stata
comunque vietata la vendita, in quanto aventi una composizione dichiarata diversa da quella
autorizzata, è punito con l’ammenda da euro ottocento a euro duemilaquattrocento e con la
sospensione dall’esercizio professionale fino ad un mese. In caso di recidiva specifica, la pena è
dell’arresto da due a otto mesi, dell’ammenda da euro milleseicento a euro quattromila e della
sospensione dall’esercizio professionale per un periodo da due a sei mesi. Le pene sono ridotte della
metà quando la difformità della composizione dichiarata rispetto a quella autorizzata riguarda
esclusivamente gli eccipienti e non ha rilevanza tossicologica.
4. Il titolare o il legale rappresentante dell’impresa che inizia l’attività di distribuzione all’ingrosso di
medicinali senza munirsi dell’autorizzazione di cui all’articolo 100, ovvero la prosegue malgrado la
revoca o la sospensione dell’autorizzazione stessa, è punito con l’arresto da sei mesi ad un anno e
con l’ammenda da euro diecimila a euro centomila. Tali pene si applicano anche a chi prosegue
l’attività autorizzata senza disporre della persona responsabile di cui all’articolo 101.
5. Chiunque, in violazione dell’articolo 123, comma 1, concede, offre o promette premi, vantaggi
pecuniari o in natura, è punito con l’arresto fino ad un anno e con l’ammenda da quattrocento a
mille euro. Le stesse pene si applicano al medico e al farmacista che, in violazione dell’articolo 123,
comma 3, sollecitano o accettano incentivi vietati. La condanna importa la sospensione
dall’esercizio della professione per un periodo di tempo pari alla durata della pena inflitta. In caso
di violazione del comma 2 dell’articolo 123, si applica la sanzione dell’ammenda da euro
quattrocento a euro mille.
6. Le pene di cui ai commi 2, primo periodo, e 3, primo e secondo periodo, si applicano altresì in
caso di violazione dei provvedimenti adottati dall’AIFA ai sensi del comma 1 dell’articolo 142.
7. Il produttore di medicinali o il titolare dell’AIC che immettono in commercio medicinali privi del
requisito della sterilità quando prescritto ovvero medicinali di cui al titolo X in cui sono presenti
agenti patogeni suscettibili di essere trasmessi, è soggetto alle pene previste dall’articolo 443 del
codice penale aumentate di un terzo.
Art. 148
(Sanzioni amministrative)
1. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione delle disposizioni di cui all’articolo 34,
comma 7, il responsabile dell’immissione in commercio del medicinale è soggetto alla sanzione
amministrativa da euro tremila a euro diciottomila. Alla stessa sanzione amministrativa è soggetto il
titolare dell’AIC che apporta una modifica ad un medicinale, o al relativo confezionamento o agli
stampati senza l’autorizzazione prevista dall’articolo 35 del presente decreto.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che, a seguito della notifica da parte dell’AIFA
della relazione di cui al comma 7 dell’articolo 53 del presente decreto, non ottempera alle
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prescrizioni contenute nel provvedimento di notifica nei tempi in questo stabiliti è soggetto alla
sanzione amministrativa da euro diecimila a euro cinquantamila.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inottemperanza agli obblighi previsti dall’articolo
52, comma 8, la persona qualificata soggiace alla sanzione amministrativa da euro duecento a euro
milleduecento. La sanzione è raddoppiata in caso di violazione dell’obbligo di cui alla lettera e) del
comma citato.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa da euro diecimila a euro
cinquantamila al titolare di AIC che non provvede a richiedere le variazioni necessarie ad inserire
nel riassunto delle caratteristiche del prodotto e nel foglio illustrativo dei propri medicinali le
informazioni di sicurezza di cui all’articolo 34, comma 3.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, se un medicinale è posto o mantenuto in commercio con
etichettatura o foglio illustrativo difformi da quelli approvati dall’AIFA, ovvero con etichetta o
foglio illustrativo non modificati secondo le disposizioni impartite dalla stessa Agenzia, ovvero sia
privo del bollino farmaceutico previsto dall’articolo 5 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 540, il titolare dell’AIC è soggetto alla sanzione amministrativa da euro diecimila a euro
sessantamila.
6. Nell’ipotesi prevista dal comma precedente, l’AIFA, con provvedimento motivato, intima al
titolare dell’AIC l’adeguamento dell’etichettatura o del foglio illustrativo, stabilendo un termine per
l’adempimento. In caso di mancata ottemperanza entro il termine indicato, l’AIFA può sospendere
l’AIC del medicinale fino all’adempimento. La sospensione è notificata all’interessato con
l’indicazione dei mezzi di ricorso previsti dalla legislazione vigente e del termine entro cui essi
possono essere proposti.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, il farmacista che vende un medicinale di cui al comma 2
dell’articolo 88 senza presentazione di ricetta medica è soggetto alla sanzione amministrativa da
euro trecento a euro milleottocento. Il farmacista che viola il disposto del comma 3 dell’articolo 88
o non appone sulle ricette il timbro attestante la vendita del prodotto soggiace alla sanzione
amministrativa da euro duecento a euro milleduecento.
8. Salvo che il fatto costituisca reato, il farmacista che vende un medicinale disciplinato
dall’articolo 89 senza presentazione di ricetta medica o su presentazione di ricetta priva di validità è
soggetto alla sanzione amministrativa da euro cinquecento a euro tremila. L’autorità amministrativa
competente può ordinare la chiusura della farmacia per un periodo di tempo da quindici a trenta
giorni.
9. Salvo che il fatto costituisca reato, il medico che prescrive un medicinale di cui al comma 1
dell’articolo 89 senza attenersi alle modalità di cui al comma 4 del medesimo articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa da euro trecento a euro milleottocento.
10. Salvo che il fatto costituisca reato, il farmacista che vende al pubblico o a una struttura non
autorizzata un medicinale disciplinato dall’articolo 92 è soggetto alle sanzioni e alle conseguenze
amministrative previste dal comma successivo.
11. Salvo che il fatto costituisca reato, il farmacista che vende un medicinale disciplinato
dall’articolo 93 senza presentazione di ricetta di un centro medico autorizzato alla prescrizione è
soggetto alla sanzione amministrativa da euro cinquecento a euro tremila. L’autorità amministrativa
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competente può ordinare la chiusura della farmacia per un periodo di tempo da quindici a trenta
giorni.
12. Salvo che il fatto costituisca reato, il farmacista che vende al pubblico o a un medico non
autorizzato all’impiego un medicinale disciplinato dall’articolo 94 è soggetto alle sanzioni e alle
conseguenze amministrative previste dal comma precedente.
13. Chiunque viola le disposizioni del titolo VII diverse da quelle previste al comma 4 dell’articolo
147 soggiace alla sanzione amministrativa da euro tremila a euro diciottomila, senza pregiudizio
delle sanzioni penali eventualmente applicabili.
14. Chiunque viola il divieto di cui al comma 5 dell’articolo 115 è soggetto alla sanzione
amministrativa da euro diecimila a euro sessantamila.
15. Chiunque effettua pubblicità presso il pubblico in violazione delle disposizioni del presente
decreto è soggetto alla sanzione amministrativa da euro duemilaseicento a euro
quindicimilaseicento.
16. Chiunque viola il disposto del comma 8 dell’articolo 125 soggiace alla sanzione amministrativa
da euro cinquemila a euro trentamila. In caso di violazione delle restanti disposizioni dello stesso
articolo 125 si applica il disposto dell’articolo 127.
17. Chiunque viola le disposizioni dell’articolo 126 soggiace alla sanzione amministrativa da euro
cinquantamila a euro trecentomila.
18. La violazione delle disposizioni del presente decreto sulla pubblicità presso gli operatori sanitari
comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da euro duemilaseicento a euro
quindicimilaseicento.
19. Per i medicinali inclusi nell’elenco dei medicinali che possono essere dispensati a carico del
Servizio sanitario nazionale la violazione di cui al comma 18 può comportare, altresì, la
sospensione del medicinale dal predetto elenco per un periodo di tempo da dieci giorni a due anni,
tenuto conto della gravità del fatto. Il provvedimento di sospensione è adottato previa contestazione
del fatto al titolare dell’AIC, il quale può far pervenire controdeduzioni all’AIFA entro quindici
giorni dalla contestazione stessa.
20. Il titolare dell’AIC di medicinali che viola gli obblighi previsti dall’articolo 130 è soggetto alla
sanzione del pagamento da trentamila euro a centottantamila euro. L’importo della sanzione è
incrementato di una quota variabile dallo 0,1 per cento all’1 per cento del fatturato del medicinale
per il quale è stata riscontrata la violazione.
21. Il titolare dell’AIC di medicinali che viola gli obblighi previsti dall’articolo 130, è altresì
obbligato, in caso di notizie di rilevante interesse per i pazienti, a pubblicare, a proprie spese, per tre
giorni consecutivi sui principali quotidiani nazionali rettifiche, concordate con l’AIFA, di
informazioni precedentemente diffuse.
22. Il responsabile di farmacovigilanza dell’azienda farmaceutica, che viola gli obblighi dell’articolo
131, è soggetto alla sanzione del pagamento della somma da ventimila euro a centoventimila euro.
23. Chiunque viola l’obbligo previsto dall’articolo 130, comma 12, è soggetto alla sanzione del
pagamento della somma da diecimila euro a sessantamila euro.
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24. L’inosservanza delle disposizioni previste per i responsabili di farmacovigilanza delle strutture
sanitarie, comporta l’instaurazione nelle sedi competenti di procedimenti per l’erogazione di
sanzioni disciplinari, secondo le norme legislative e convenzionali.
Art. 149
(Estensione delle norme del presente titolo ai medicinali autorizzati con procedura centralizzata)
1. Ad eccezione del potere di revoca dell’AIC, le disposizioni del presente titolo si applicano anche
ai medicinali autorizzati ai sensi del Regolamento (CE) n. 726/2004. In tale ipotesi l’AIFA, quando
adotta provvedimenti cautelativi effettua le comunicazioni e provvede agli altri adempimenti
previsti dal citato regolamento.
Art. 150
(Estensione delle disposizioni del titolo ai medicinali omeopatici)
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano anche ai medicinali omeopatici.
TITOLO XII
Ulteriori disposizioni
Art. 151
(Osservanza degli obblighi di comunicazione all’interno della comunità)
1. Il Ministero della salute verifica l’osservanza, da parte dell’AIFA, di tutti gli obblighi di
comunicazione in ambito comunitario previsti dal presente decreto.
2. L’AIFA accetta, di norma, le conclusioni di una ispezione effettuata in altro Stato membro, ai
sensi delle disposizioni della Direttiva 2001/83/CE, che interessano medicinali commercializzati sul
territorio italiano. In circostanze eccezionali, tuttavia, quando per motivi di salute pubblica l’AIFA
non può accettare le conclusioni di un’ispezione, ne informa immediatamente la Commissione,
l’EMEA e il Ministero della salute.
Art. 152
(Obblighi di comunicazione nei confronti dell’Organizzazione Mondiale della Sanità)
1. L’AIFA comunica immediatamente all’Organizzazione Mondiale della Sanità informazioni
adeguate sulle decisioni concernenti medicinali in commercio che possono incidere sulla tutela
sanitaria in paesi terzi.
2. Copia della comunicazione di cui al comma precedente è inviata all’EMEA e al Ministero della
salute.
Art. 153
(Tassatività delle fattispecie relative a provvedimenti restrittivi)
1. L’AIFA può rifiutare, sospendere o revocare l’AIC solamente per i motivi specificati nel presente
decreto.
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2. Le decisioni di sospensione della produzione, o dell’importazione di medicinali provenienti da
paesi terzi, di divieto di vendita e di ritiro dal commercio di un medicinale possono essere prese,
rispettivamente, solamente per i motivi indicati negli articoli 146 e 142.
Art. 154
(Estensione di alcune disposizioni sulla farmacovigilanza)
1. Le disposizioni del titolo IX che prevedono obblighi a carico degli operatori e delle strutture
sanitarie e le correlate sanzioni previste nel titolo XI trovano applicazione anche nei riguardi delle
reazioni avverse conseguenti all’impiego di un medicinale per un’indicazione o una via di
somministrazione o una modalità di somministrazione o di utilizzazione diversa da quella
autorizzata, secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 17 febbraio 1998,
n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94.
2. Il Ministro della salute può vietare la utilizzazione di medicinali, anche preparati in farmacia,
ritenuti pericolosi per la salute pubblica.
Art. 155
(Misure dirette ad assicurare l’indipendenza e la trasparenza delle valutazioni e un miglior
coordinamento fra le attività dell’AIFA e del Ministero della salute)
1. L’AIFA e, per quanto di competenza, il Ministero della salute, le Regioni e le autorità dalle stesse
delegate, adottano adeguate misure affinché il proprio personale, i relatori e gli esperti incaricati di
valutazioni concernenti le autorizzazioni previste dal presente decreto e la sorveglianza dei
medicinali non abbiano alcun interesse finanziario o personale nell’industria farmaceutica che può
incidere sulla loro imparzialità. I soggetti predetti rilasciano ogni anno una dichiarazione sui loro
interessi finanziari. Le dichiarazioni non veritiere che occultano interessi ricompresi nel primo
periodo del presente comma comportano l’immediato allontanamento del soggetto dalle attività
previste dal presente decreto, fatta salva ogni altra conseguenza di legge.
2. L’AIFA rende accessibili al pubblico, con modalità da pubblicare sul sito internet, i propri
regolamenti interni e quelli dei propri organi collegiali che intervengono nelle materie disciplinate
dal presente decreto, nonché gli ordini del giorno delle relative riunioni. Su richiesta, fornisce i
verbali delle predette riunioni, accompagnati dalle decisioni adottate e dalle informazioni
concernenti le votazioni e le loro motivazioni, compresi i pareri della minoranza.
3. Un rappresentante della competente Direzione generale del Ministero della salute partecipa, con
facoltà di esporre la posizione del Ministero della salute su particolari questioni, alle riunioni degli
organi collegiali dell’AIFA disciplinati dagli articoli 19 e 20 del decreto ministeriale 20 settembre
2004, n. 245. La partecipazione alle riunioni degli organi collegiali dell’AIFA non dà diritto alla
corresponsione di alcun emolumento, indennità, compenso o rimborso spese.
Art. 156
(Certificazioni concernenti la produzione di medicinali)
1. L’AIFA certifica, a richiesta del produttore, dell’esportatore o delle autorità di un paese terzo
importatore, il possesso da parte del produttore dell’autorizzazione alla produzione di medicinali e
materie prime farmacologicamente attive. Nel rilasciare il certificato, l’AIFA:
a) tiene conto delle disposizioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità;
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b) fornisce, per i medicinali già autorizzati e destinati all’esportazione, il riassunto delle
caratteristiche del prodotto.
2. Il produttore che non sia in possesso di un’AIC è tenuto a fornire all’AIFA, ai fini del rilascio del
certificato di cui al comma 1, i motivi della mancanza di tale autorizzazione, nonché copia dell’AIC
nel paese di destinazione, o la domanda di autorizzazione presentata alle autorità di tale paese.
Art. 157
(Sistemi di raccolta di medicinali inutilizzati o scaduti)
1. Fatto salvo quanto previsto in materia di gestione dei rifiuti sanitari dal decreto del Presidente
della Repubblica 15 luglio 2003, n.254, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell’ambiente e tutela del territorio e il Ministero delle attività produttive, previo parere
della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, sono stabiliti idonei sistemi di raccolta per i medicinali inutilizzati o scaduti. Tali
sistemi possono basarsi anche su accordi, a livello nazionale o territoriale, fra le parti interessate
alla raccolta. Con lo stesso decreto sono individuate modalità che rendono possibile l’utilizzazione,
da parte di organizzazioni senza fini di lucro, di medicinali non utilizzati, correttamente conservati e
ancora nel periodo di validità.
TITOLO XIII
Disposizioni finali
Art. 158
(Abrogazioni; effetti delle autorizzazioni adottate sulla base delle disposizioni abrogate; conferma
di disposizioni specifiche)
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 10, comma 10, del presente decreto, sono abrogati i
decreti legislativi 29 maggio 1991, n. 178, 30 dicembre 1992, n. 538, 30 dicembre 1992, n. 539, ad
eccezione dell’articolo 12, 30 dicembre 1992, n. 540, ad eccezione dell’articolo 5 bis , 30 dicembre
1992, n. 541, 7 marzo 1995, n. 185, 18 febbraio1997, n. 44, 8 aprile 2003, n. 95 e loro successive
modificazioni. Restano ferme le disposizioni sui medicinali contenute nella legge 14 dicembre
2000, n. 376 e relativi provvedimenti di attuazione nonché ogni altra disposizione in vigore che
impone vincoli e condizioni per il commercio di medicinali per specifiche esigenze di tutela della
salute pubblica.
2. Le competenze attribuite all’AIFA dal presente decreto si applicano anche ai rapporti e alle
situazioni giuridiche pregresse e ancora in essere, instauratesi sotto la vigenza delle disposizioni dei
decreti legislativi abrogati che attribuivano corrispondenti o analoghe competenze al Ministero della
sanità o della salute.
3. Quando nella normativa vigente sono richiamate disposizioni contenute nei decreti legislativi
abrogati, tali richiami si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel presente
decreto.
4. I titolari delle autorizzazioni rilasciate dai competenti organi previsti dalla legislazione regionale
in conformità di quanto già disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, i quali,
sulla base della previgente normativa eseguivano operazioni di importazione di materie prime
farmacologicamente attive per le quali è oggi richiesta un’autorizzazione ai sensi del titolo IV del
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presente decreto, possono continuare le stesse operazioni a condizione che ottengano entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto l’autorizzazione da esso prevista.
5. Per consentire la predisposizione della documentazione richiesta dal capo IV del titolo III, per i
medicinali la cui data di scadenza dell’autorizzazione cada nei sei mesi successivi all’entrata in
vigore del presente decreto, il termine per la presentazione delle domande di rinnovo o per
l’aggiornamento delle domande ancora in corso, è prorogato di tre mesi.
6. Restano ferme le disposizioni del decreto del Ministro della sanità 11 febbraio 1997, recanti
modalità di importazione di specialità medicinali registrate all’estero, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana 27 marzo 1997, n. 72 e successive modificazioni. Tali medicinali
sono utilizzati esclusivamente per indicazioni approvate nel paese di provenienza e in accordo con il
relativo riassunto delle caratteristiche del prodotto. Gli uffici di sanità marittima, aerea, di confine e
di dogana interna del Ministero della salute, trasmettono all’AIFA, dandone comunicazione alla
Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici del Ministero della salute, i dati indicati
all’articolo 4 del citato decreto ministeriale.
7. Restano ferme le disposizioni del decreto ministeriale 29 agosto 1997, concernente le procedure
di autorizzazione all’importazione parallela di specialità medicinali per uso umano, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 ottobre 1997, n. 235, fatta salva l’attribuzione
all’AIFA delle competenze ivi riferite al Ministero della salute.
8. Il viaggiatore ha facoltà di portare con sé, al momento dell’ingresso nel territorio nazionale,
medicinali registrati in altri paesi, purché destinati ad un trattamento terapeutico non superiore a
trenta giorni, fatte salve, limitatamente agli stupefacenti e sostanze psicotrope di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le condizioni e le procedure che possono essere
stabilite con decreto del Ministro della salute.
9. Le disposizioni di cui ai decreti ministeriali richiamati al comma 6 e 7, possono essere modificate
con decreto del Ministro della salute, su proposta dell’AIFA o previa consultazione della stessa.
Resta in ogni caso ferma la necessità dell’autorizzazione ministeriale per l’introduzione nel
territorio nazionale, nelle ipotesi previste dai commi 6 e 7, di medicinali sottoposti alla disciplina
del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
10. Con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro centoventi giorni dall’entrata in vigore
del presente decreto, tenuto conto anche delle linee guida EMEA per l’uso compassionevole dei
medicinali, sono stabiliti i criteri e le modalità per l’uso di medicinali privi di AIC in Italia, incluso
l’utilizzo al di fuori del riassunto delle caratteristiche del prodotto autorizzato nel paese di
provenienza e l’uso compassionevole di medicinali non ancora registrati. Fino all’entrata in vigore
del predetto decreto ministeriale, resta in vigore il decreto ministeriale 8 maggio 2003, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 luglio 2003, n.173.
11. Sono confermate:
a) le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, concernenti le prestazioni rese
dal Ministero della salute a richiesta ed utilità dei soggetti interessati, sulla base di quanto previsto
dall’articolo 5 , comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407;
b) le tariffe già previste dall’articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541;
c) le tariffe stabilite per l’esame di domande di AIC di medicinali e per le domande di modifica e di
rinnovo delle autorizzazioni stesse, in applicazione dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo
18 febbraio 1997, n. 44.
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12. Le tariffe previste dal comma 11 sono aggiornate, entro il mese di marzo di ogni anno, sulla
base delle variazioni annuali dell’indice Istat del costo della vita riferite al dicembre dell’anno
precedente. Limitatamente alle tariffe di cui alla lettera c) del comma 11, gli importi, con decreto
del Ministro della salute su proposta dell’AIFA, sono aggiornati, in modo proporzionale alle
variazioni delle tariffe dovute all’EMEA. In ogni caso le tariffe di cui al comma 11 lett. c) non
possono essere inferiori a un quinto degli importi delle tariffe stabilite dai regolamenti comunitari
per le corrispondenti prestazioni dell’EMEA.
13. In caso di mancata corresponsione delle tariffe dovute, se per effetto di procedure di silenzio
assenso, l’azienda interessata ha acquisito l’autorizzazione richiesta, nessun’altra domanda
concernente il medesimo medicinale può essere presa in considerazione se non previo pagamento
della tariffa inizialmente non corrisposta.
Art. 159
(Disposizioni finanziarie)
1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
2. Le Amministrazioni pubbliche interessate svolgono gli adempimenti previsti dal presente decreto
nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 160
(Clausola di cedevolezza)
1. Il relazione a quanto disposto dall’articolo 117, comma 5, della Costituzione, gli articoli 102, 119
e 125 si applicano sino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione della direttiva
2001/83/CE e successive modificazioni, adottata da ciascuna Regione e Provincia autonoma, nel
rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili
dal presente decreto.


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